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Associazione per i Militari Democratici
Continua l'importante attività di monitoraggio di CASADIRITTO sulla problematica alloggi demaniali della Difesa PDF Stampa E-mail


COMITATO NAZIONALE UTENZA E VALORIZZAZIONE DEMANIO MILITARE DI ABITAZIONE

00153 Roma - Via Garibaldi, 3

Tel. - 065883981

www.casadiritto.it

AUDIZIONE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA ALLA COMMISSIONE DIFESA DEL SENATO: CONOSCERE LE CARTE

In riscontro a quanto emerso dall'audizione del Capo di S.M della Marina Militare in riferimento agli alloggi demaniali della Difesa, CASADIRITTO osserva che la richiesta di finanziamento del Fondo Casa è già in essere.

Infatti, è già previsto dalla Legge 724 del dicembre 1994 art 43 comma 4.

C'è anche il decreto attuativo e non manca neanche il parere del COCER, già espresso da ben cinque anni.

Ci sono pure, a guardar bene, anche i quattrini in quanto da ben 15 anni coloro che molti chiamano impropriamente sine titulo, ma in realtà sono utenti a tutti gli effetti, pagano il 15% del proprio canone proprio per alimentare il Fondo Casa previsto da quella Legge che ora qualcuno vuole affossare.

Manca solo che lo Stato Maggiore della Difesa si decida a renderlo operativo.

Quindi i finanziamenti che vengono richiesti ci sono perché c'è chi li paga.

Quanto poi all'attuale blocco degli sfratti che viene definito nell'audizione quasi come un peso, sarebbe utile aggiungere che tale blocco è finalizzato dalla Legge 244 fino all'uscita del Regolamento utile per individuare gli alloggi da alienare e costruire nuovi alloggi per tutti i militari compresi, come ovvio, anche quelli della Marina Militare.

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Vedasi il resoconto sommario n.119 del 30/03/2010 della 16° Legislatura 4ª Commissione permanente relativo all'audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina alla Commissione Difesa Senato.

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COMITATO NAZIONALE UTENZA E VALORIZZAZIONE DEMANIO MILITARE DI ABITAZIONE

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ATTENZIONE AL DECRETO ANNUALE PER I REDDITI 2008

Come già annunciato sul nostro sito, in data 10 febbraio 2010, il Decreto annuale , emanato per gli effetti della legge 537, art.9 comma7, riportante tra l'altro il nuovo limite di reddito  per i redditi 2008, di euro 39.888,32, è stato inviato alla Corte dei Conti per la relativa registrazione. Sulla base di quello che è accaduto per gli anni precedenti, ed anche dalle avvisaglie che ci vengono già riferite da parte di alcuni utenti, alcuni Comandi già stanno richiedendo la prevista autocertificazione.

Abbiamo messo in guardia che è prevedibile che in attesa della registrazione  e soprattutto dopo, in previsione del lungo iter attraverso il quale la Difesa comunica prima ai Comandi di S.M.,  poi ai Comandi Territoriali, quindi a quelli periferici e successivamente alle Direzioni Lavori, c'è quasi la certezza che passino molti mesi, e nel frattempo siano considerati per validi i vecchi limiti. Sarà cura di CASADIRITTO mettere in rete il Decreto registrato appena ne avremo copia; C'è da tenere presente che questo Decreto riguarderà situazioni reddituali al 31.12.08. Si ricorda che il precedente Decreto annuale (redditi 2007) fissava tali limiti a Euro 38.651,47. CASADIRITTO eserciterà ogni forma di  accelerazione  a che il Decreto sia posto a conoscenza  nel più breve tempo possibile, evitando così che siano applicati indebiti aumenti dei canoni da applicare.

Roma 13 aprile 2010

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO


Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

 
Riceviamo e pubblichiamo volentieri un nuovo articolo relativo al precariato miitare e alla sicurezza stradale PDF Stampa E-mail

COMSUBIN

la STABILIZZAZIONE UNITARIA DI BASE INTERFORZE

L'ITALIA IN GUERRA SULLE STRADE E AUTOSTRADE.

MENTRE I MORTI NON SI FERMANO, NESSUN PROVVEDIMENTO SI FA AVANTI E  TRA SILENZI E DISINTERESSE IL FRONTE DEI CADUTI AVANZA.

Mentre i precari militari restano a casa a guardare lo spettacolo.....

In questi giorni come speso accade si sente dire come la vita umana per la strada, sia cosi futile e passeggera tanto da essere imprevedibile sapere se si torna a casa tutti interi.

Traffico aumentato in dismisura ,specie nelle vacanze e regole che si fanno andare a benedire alla faccia del nuovo codice della strada! Risorse non c'è ne per rimettere in ordine il sistema dei controlli viario , ma costi  da sostenere per i morti, per le invalidità, per i danni, per la spesa sanitaria, ecc si, quelli si ci  sono perché non sono prevedibili, insomma non prendiamoci in giro ! E' solo una questione di scelta e di scelta politica. Abbiamo un serbatoio di militari precari che insieme a quelli dell'ausiliaria (costo 0) possono costituire la base per svolgere un servizio di vigilanza del territorio dello Stato anche in questo ambito specialistico della viabilità e facciamo finta di nulla. La polizia stradale langue con gli organici e se si vuole risparmiare ed anche controllare si può fare lo stesso , basta volerlo. Come?

Se avessimo un servizio di guardia nazionale, per come descritto nel nostro sito (www.forzastabile.wordpress.com), la potremmo attivare  nei week end , nei periodi di intenso traffico, nelle vacanze estive, in quelle pasquali, ecc. con costi ridotti e mirati, invece di aumentare gli organici di polizia stradale da pagare tutto l'anno. I controlli scoraggiano i comportamenti scorretti  e recuperano risorse finanziarie,  risparmiano vite , costi sociali, sanitari ,ecc. risparmiano soprattutto strazi familiari e dolori irreparabili. Potrebbe risparmiare anche la vita di ognuno di noi! Nessuno escluso.

Quanto costa questo spettacolo in termini umani, sociali ed economici? Che rimedi frapporre?

Ogni giorno in Italia, secondo rilevazioni dell'Istat, avvengono in media poco meno di 700 incidenti stradali, che provocano la morte di una ventina di persone e il ferimento di circa un migliaio. Già nell'anno 2006 sono stati rilevati 238.124 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 5.669 persone, mentre altre 332.955 hanno subito lesioni di diversa gravità. Nell'anno in corso vediamo che il ritmo di morti e sinistrosità non accenna diminuire.

Per quanto poi il trasporto di merci su TIR e autotreni questo non solo è aumentato ma anche ha fatto aumentar gli i incidenti stradali nella composizione e nel numero di veicoli e persone coinvolte. Per questo tema occorrerebbe un capitolo a parte, in ogni modo già da ora possiamo dire che è molto interessante installare posti fissi all'ingresso delle autostrade per verificare un  controllo conducenti di mezzi pesanti e da trasporto pubblico.

-        Bisogna partire sia con la cultura della sicurezza stradale che con il sistema dei controlli diffusi specie nei percorsi più a rischio e nei periodi di più intenso traffico. Questo atteggiamento richiede la presenza di uomini e tecnologia sulle strade, per questo è importante dire che l'impiego del personale in ausiliaria e quiescenza volontario è una questione fondamentale, poi c'è da considerare i precari delle FFAA e FFPP per cui si deve studiare un modo che soddisfi le diverse esigenze. Come Consulta Comsubin  sosteniamo questa linea che recuperi questi uomini, impiegandoli in servizi per il controllo della legalità e sicurezza dello Stato e quindi anche stradale. C'è uno studio in corso da parte del nostro personale militare  precario, per questo tema, esteso anche ai sinistri marittimi  e alla sicurezza in mare specie con l'aumento della diportistica nel periodo estivo. Si pensi agli incidenti che avvengono e che coinvolgono anche mezzi di trasporto pubblico, come per es, gli aliscafi, le navi, ecc. La proposta dei controlli sui mezzi pesanti e sui conducenti è importante per la sicurezza stradale come anche quella del controllo dei mezzi a due ruote, sin'ora assolutamente insufficiente. Basta guardare questo video e rendersene conto:

http://www.youtube.com/watch?v=FBc8acd6TB4&feature=related

-        Noi abbiamo elaborato un know how importante per fermare questo andazzo pericoloso.

-        Nel Libro Bianco del 13 settembre 2001 l'Unione Europea ha fissato un obiettivo ambizioso, cioè dimezzare il numero di morti sulle strade entro il 2010.

Alla fine del 2005, il bilancio intermedio rileva che solo pochi Paesi hanno già ridotto in misura superiore al 25% il numero di vittime della strada, per cui emerge chiaramente la difficoltà a ridurre il numero di decessi per incidente specie in  Gran Bretagna che  nel 2000, con  circa 3.600 morti per incidente, aveva tassi molto bassi e vicini al cosiddetto "zoccolo duro", che non è facile da eliminare. L'Italia, con circa 100 morti per incidente stradale ogni milione di abitanti, ha un tasso praticamente doppio rispetto a Gran Bretagna, Olanda e Svezia che si attestano a 50 decessi per milione di abitanti.

L'analisi specialistica degli incidenti fa rilevare elementi umani  notevoli.

riferibili ai comportamenti dei conducenti, errati nella condotta, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente e costituiscono da sole oltre il 46% dei casi. Lo stato psico-fisico alterato del conducente, anche se limitato intorno al 3% pur non  sembrando bassa come percentuale è elevata per la gravità degli eventi. Le cause principali che rientrano in tale categoria sono: l'ebbrezza da alcool ,oltre il 70%, il malore, l'ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il sonno che influisce con  il 26,5%. Circa 700 casi, cioè il 2 % sono invece gli incidenti inerenti  difetti o avarie del veicolo Il comportamento disordinato del pedone e il suo  stato psico-fisico alterato  arriva a  circa 10.000 casi e vale oltre il 3 % sul totale generale  delle cause da incidente. Mentre di giorni si rilevano in maggioranza incidenti che colpiscono i pedoni, i sorpassi e le manovre azzardate,la notte delle cause accertate di incidente mostrano che  le cause che si riscontrano maggiormente sono l'eccesso di velocità,  la presenza di ostacoli o dissesti stradali, deformazioni del manto sulla carreggiata, alcool e sostanza stupefacenti, colpi di sonno. Il 66,1% dei morti ed il 70,4% dei feriti a seguito di incidente stradale è rappresentato dai conducenti dei veicoli coinvolti mentre  i passeggeri trasportati rappresentano il 20,5% dei morti ed il 23,3% dei feriti ed i pedoni, che sono insieme ad i ciclisti un'utenza debole della strada, risultano il 6,3% dei feriti con oltre raddoppio di percentuale  per il 13,4% dei morti.I  giovani sono tra i conducenti morti o feriti a seguito di incidente stradale i più colpiti , il pedone è certamente il soggetto più debole fra le persone coinvolte, seguito dai ciclisti. Circa 60- 70 persone ogni giorno sono coinvolte in incidenti stradali. Il rischio di incidente con conseguenze fisiche è particolarmente alto per la popolazione anziana mentre i  bambini fino a 13 anni, coinvolti in incidenti, si  arriva a  quota 800 per classe di età. Quelli sotto ai 10 anni tra morti e feriti in incidenti stradali, sono  oltre 6.500 ovvero una  media di  18 al giorno. Con queste cifre è chiaro che si tratta di una guerra silenziosa che vogliamo affidare alle forze armate e particolarmente ai precari e al personale in eccesso agli organici stabiliti da ogni singola f.a.. La proposta  è particolarmente resa interessante se si considera la presenza di personale dell'esercito del comando militare della Liguria al festival della scienza, dove è il tema della Scienza e Tecnologia al servizio della sicurezza stradale che la fa da padrona, insieme al personale della pp.mm. Qui infatti è stato affidato ai militari un software dimostrativo delle capacità di guida dei conducenti degli autoveicoli nelle varie condizioni stradali e di velocità.

Vedasi:

http://www.anvu.it/convegni/eventi/2008_genova/programma.pdf

http://www.rai.tv/mpplaymedia/0,,News%5E0%5E145384,00.html

Un esempio che ci permette di affermare la nostra lungimiranza, come consulta Comsubin, a guardare alla normalizzazione dei precari militari, e al migliore impiego del personale, in ausiliaria e in esubero, verso temi caldi che affiggono la sicurezza della vita sulle strade nel nostro paese. Un tema a parte ma certamente interessante merita la sicurezza nella navigazione da diporto, specie nel periodo estivo, dove l'impiego del personale precario è sempre auspicabile. Ma perché tutto questo non si può realizzare?

TV Falco Rosso

(spec. Ricostruttore incidenti stradali)


Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

 
Storica sentenza che riconosce il risarcimento dei danni per uranio impoverito PDF Stampa E-mail

L'Ufficio Legale di AMID ha reperito la sentenza del tribunale di Roma, datata 01/12/2009, relativa al risarcimento dei danni causati dall'esposizione agli effetti dell'uranio impoverito.

La sentenza è molto interessante anche perché è corredata del rapporto del Laboratorio dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dalla relazione del Comitato Scienziate e Scienziati contro la Guerra.

Considerate le difficoltà di reperimento della sentenza, riteniamo di fare cosa gradita la sua pubblicazione.

Il Responsabile Legale di AMID

Avv. Antonio Vecchi

Studio Legale

Via Colle Fiorito, 2

Genzano di Roma

Tel. 06/ 9391623

Fax 06/92033169

Cell. 339/5980628

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Tribunale di Roma, Sez. XII, 01 dicembre 2009, n. 10413

(Est. Cartoni)

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato D. R. P., R. C., D. R. S. e D. F. L. convenivano in giudizio il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa, lo Stato Maggiore dell'Esercito ed il Ministero della Economia e delle Finanze per sentirli condannare al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione.

Gli attori esponevano di essere, rispettivamente, padre, madre, sorella e moglie del Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano A. D. R., il quale nel (...) era inviato in missione in Kosovo, che nello svolgimento dell'incarico conviveva con una situazione di grave inquinamento, dovuta in particolare all'esplosione delle munizioni all'uranio impoverito, che al militare, rientrato in patria, era diagnosticato il "Linfoma di Hodgkin classico con varietà istologica non precisabile" e che, per tale male, decedeva in data (...).

Si costituivano il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e lo Stato Maggiore dell'Esercito, eccependo il difetto di legittimazione passiva dei due Stati Maggiori, l'assenza di responsabilità e la mancata prova del nesso causale e dei danni, mentre il Ministero della Economia e delle Finanze restava contumace.

All'udienza dell'11.5.2009 gli attori concludevano per la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, i convenuti per il rigetto della domanda di risarcimento ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.

Diritto

Preliminarmente è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dallo Stato Maggiore della Difesa e dallo Stato Maggiore dell'Esercito, trattandosi di organi dello stesso Ministero della Difesa e non di enti dotati di una propria ed autonoma soggettività giuridica. Ciò precisato, la circostanza della morte del D. R. per il c.d. "Linfoma di Hodgkin" è pacifica e documentata.

In ordine al nesso causale tra questa patologia e la missione in Kosovo, il rapporto del "Laboratorio dei Biomateriali, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia", a firma della Dr.ssa Antonietta M. G., ha evidenziato che per altri casi analoghi a quello in esame "I reperti esaminati con la metodica di microscopia elettronica a scansione hanno messo in luce che all'interno delle biopsie o campioni chirurgici vi erano particelle inorganiche di origine esogena, cioè provenienti dall'esterno, in quanto alcuni elementi chimici non sono presenti nel corpo umano come il Bismuto, il Titanio, lo Zirconio, il Ferro, lo Zinco o il Cromo", che "La maggioranza delle particelle trovate erano classificabili come composti metallici, inoltre si è riscontrato che molte di esse erano perfettamente sferiche. Questa morfologia fa supporre che queste siano state ottenute per fusione ad elevate temperature, in quanto in natura non si trovano reperti del genere", che "Dal momento che tutti i casi esaminati hanno vissuto per un certo periodo in un ambiente bellico, sicuramente inquinato da esplosioni di bombe metalliche contro obiettivi metallici (carri armati) o ceramici (case, suolo) con un conseguente rilascio di detriti, si intravede la possibilità di una correlazione", che "Si è a conoscenza che studi sull'inquinamento bellico eseguiti nel 1978 da militari americani dell'Air Force Armament Laboratory, Armament Development and Test Center, della base militare di Eglin Air Force Base (Florida)... hanno messo in evidenza che lo scoppio di armi impieganti depleted uranium come l'Air Force GAU-8, Army XM 774, M735E1 e Phalanx producono detriti principalmente sferici di dimensioni molto ridotte", che tali inquinanti "possono essere stati respirati oppure ingeriti qualora siano stati mangiati ortaggi e frutta non debitamente detersi, su cui tale polvere si era depositata. È anche possibile che tale polvere sia stata ingerita mangiando carne di animali che avevano mangiato erba inquinata" e che è noto dal Progetto Europeo "Ruolo di micro e nanoparticelle nell'indurre patologie da biomateriale" come "particelle non tossiche, ma non biodegradabili al di sotto dei 20 micron possono passare la barriera intestinale ed entrare nel torrente ematico. I linfonodi possono poi sequestrare tali detriti e sviluppare una patologia".

La stessa Dr.ssa G. ha, poi, svolto una indagine "nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X" relativamente a D. R. A., rivelando, con le stesse considerazioni di cui sopra, la presenza di "particelle nano e micrometriche principalmente di composti a base di Ferro (Ferro, Ferro-Cromo, Ferro-Silicio), di Silicio e di Titanio" e che "I corpi estranei rilevati non sono biodegrabili né biocompatibili e, dunque, possono aver dato innesco a manifestazioni patologiche. Alcune particelle di forma sferica sono tipiche di una formazione ad alta temperatura".

La relazione del "Comitato Scienziate e Scienziati contro la Guerra" del Gennaio 2001, poi, ha evidenziato come l'uranio impoverito (DU) sia "dannoso e pericoloso, non solo come agente tossico chimicamente, ma anche dal punto di vista radiologico, qualora ingerito o inalato" che il DU "è un radionuclide che diviene pericoloso qualora sia inalato o digerito, irraggiando, dall'interno, il corpo umano. Fattori secondari ma non trascurabili di contaminazione sono le mucose (bocca, cavità nasali, ecc) e le eventuali ferite", che "il DU di cui parliamo avrebbe un effetto biologico lieve o nullo se il contatto fosse esterno e poco durevole: infatti la radioattività alfa emessa dal DU non riesce a penetrare nella materia dall'esterno e basta un foglio di carta o lo strato morto della pelle ad attenuarla notevolmente; nel nostro caso, il problema è relativo all'inalazione o gestione di DU, che, contaminando le varie matrici ambientali o biologiche (aria, acqua, terreno, piante, animali, alimenti ecc), può essere incorporato dall'uomo. In seguito a bombardamenti con armi DU, infatti, questo prende fuoco, brucia ad alta temperatura (5000°) si nebulizza e passa nell'ambiente e di qui all'uomo. Una volta inalato o ingerito, il DU provoca morte cellulare e danni cromosomici; inalato, è soggetto a complesse reazioni chimico-biologiche nel corpo umano. La radiazione alfa che esso emette viene arrestata da uno o due millimetri di pelle morta, il che ne motiva la trascurabilità come sorgente esterna. È invece sorgente di elevata morte cellulare e danno cromosomico se emessa all'interno del corpo".

Queste conclusioni sono sostanzialmente confermate dal Prof. Dr. Francesco B., specialista in oncologia, il quale ha sottolineato come l'uranio impoverito sia "dannoso e pericoloso, non solo come agente tossico chimico, ma anche dal punto di vista radiologico, qualora ingerito o inalato" e come "le evidenze di pericolosità dei DU sono scientificamente inequivocabili".

Dunque, è evidente il nesso eziologico tra lo svolgimento della missione militare da parte del D. R. in zona nella quale è presente l'uranio impoverito e le patologie, gravi, che possono insorgere, tra le quali proprio il "Linfoma di Hodgkin".

Del resto il C.T.U. medico-legale nominato conclude nel senso che "il sig. D. R. contrasse nel periodo di permanenza nel Kosovo la patologia denominata "Linfoma di Hodgkin" e la stessa Commissione Medica del Ministero della Difesa, riscontrata questa patologia, nel verbale n. 2412 del 2.12.2005 non esclude la sua dipendenza da causa di servizio.

In ordine all'utilizzo di armi all'uranio impoverito nella zona di guerra, occorre precisare, in primo luogo, che i convenuti non contestano tale circostanza, incentrando la difesa sull'assenza del nesso causale e sulla circostanza che il D. R. si recava volontariamente in Kosovo.

Peraltro, le "Regole d'Oro", vale a dire le norme di protezione USA per la Somalia, del 1990, evidenziano l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito, circostanze confermate dal "memorandum" del "Department of the Army - Office of the Surgeon General" del 16.8.1993, dalla Conferenza di Bagnoli del Luglio 1995, dalla nota informativa del 26.11.1999 e dalla relazione della Commissione di Inchiesta del Senato approvata in data 1.3.2006, in atti.

Inoltre, il dr. Armando B., esperto qualificato in radioprotezione del Centro Interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), ha dichiarato alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta del Senato, come da documento in atti, di essere a conoscenza del fatto che in Kosovo "erano partiti aerei con quella tipologia di proiettile", vale a dire all'uranio impoverito, che la NATO aveva trasmesso alle nostre forze armate comunicati sull'utilizzo del DU e che la "CISAM ha riscontrato la presenza di uranio impoverito nella catena alimentare".

Da questi stessi elementi, poi, si evince logicamente che il Ministero della Difesa era a conoscenza dell'esistenza del DU in Kosovo, o come minimo, del serio rischio di un suo utilizzo in quell'area.

Del resto con la legge 24.12.2007, n. 244, artt. 2, 78 e 79, (Finanziaria 2008) sono stati previsti adeguati indennizzi in favore al personale impiegato in missioni italiane in zone di conflitto che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e con D.p.r. n. 37 del 3.3.2009 sono state fissate le procedure e le modalità di indennizzo.

In definitiva sussistono tutti i requisiti per configurare una responsabilità del Ministero della Difesa ex art. 2043 c.c. per aver colposamente omesso di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri soldati dalle conseguenze dell'utilizzo dell'uranio impoverito.

Sul punto non esclude la configurabilità dell'illecito aquiliano la circostanza che il D. R., recandosi in zona di guerra, fosse a conoscenza dei rischi per la propria incolumità fisica, trattandosi, ovviamente, di missione comunque pericolosa.

Infatti, il discorso avrebbe in linea di massima una sua valenza se, ma anche in questa ipotesi occorrerebbe una valutazione caso per caso, le lesioni personali subite dal militare fossero connaturate al rischio tipico della missione, vale a dire il ferimento o la morte in combattimento o per attentato di guerra, o comunque, connesse a fatti ed eventi noti al militare e di cui lo stesso, volontario, assume consapevolmente il rischio.

Nella fattispecie, invece, il fatto è pacifico, il D. R. non era stato adeguatamente messo al corrente ed informato di tutti i rischi della missione, in particolare del fatto di dover operare in zona caratterizzata dalla presenza di uranio impoverito e, peraltro, questa specifica violazione dell'obbligo di informazione aggrava ulteriormente la posizione dei ministeri convenuti.

In punto di "quantum", per quanto concerne il danno non patrimoniale, non può essere riconosciuto il danno biologico "jure proprio", inteso come lesione dell'integrità psico-fisica conseguente alla perdita della persona deceduta.

Ed invero, gli attori lamentano una sofferenza ed una depressione conseguente alla morte del congiunto e tale aggravamento delle condizioni di vita è risarcito, come vedremo, sempre come danno non patrimoniale, ma sotto il diverso profilo della sofferenza psichica transitoria, vale a dire come danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma, al pari del danno biologico, come figura meramente descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008).

Infatti, come è noto, perchè il danno biologico "jure proprio" possa essere risarcito deve trattarsi di danno permanente, mentre, nella fattispecie, al di là di una inevitabile e naturale sofferenza conseguente al grave lutto, non vi sono elementi concreti che facciano ritenere che tale sofferenza permanga, con la stessa intensità e con le medesime conseguenze, per tutta la vita.

Occorre, invece, risarcire il danno biologico e morale "jure hereditario", essendosi verificato uno "spatium vivendi" del defunto di circa diciassette mesi.

Questo è un danno nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione automatica dei criteri contenuti nelle tabelle utilizzate dai Tribunali, ma deve essere compiutamente adeguato al caso concreto (Cass. civ., Sez. III, 16/05/2003, n. 7632; Trib. Milano, 07/10/2005; Cass. civ., Sez. III, 23/02/2004, n. 3549; Cass. civ., Sez. III, 14/07/2003, n. 11003), tenendo conto, poi, della durata effettiva della vita (Cass. civ., Sez. III, 24/10/2007, n. 22338; Cass. civ., Sez. III, 30/01/2008, n. 2106).

Dunque, liquidando in via equitativa tale danno, considerata l'età giovane del danneggiato e la gravità della malattia, nonché valutata la sopravvivenza in vita per diciassette mesi, questo danno è quantificato in euro 80.000,00, cui sono aggiunti ulteriori euro 20.000,00 per il morale, per complessivi euro 100.000,00, da ripartirsi tra gli eredi ex artt. 571 e 582 c.c. secondo i criteri della successione legittima.

Non è, invece, configurabile il danno esistenziale, sia "jure proprio" che "jure hereditario", inteso anche questo non come categoria autonoma, ma come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un particolare aspetto del danno non patrimoniale.

Tale danno, come è noto, consiste in un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare areddittuale del soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008; Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 6572/2006; Cass. Civ., 4260/2007; Cass. Civ., 5221/2007; Cass. Civ., 11278/2007 e Cass. Civ., 26561/2007) e sussiste solo nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di un danno serio (da ultimo sempre Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972/2008).

Nella fattispecie, essendo astrattamente configurabile un reato contro l'incolumità personale, è presente la lesione di un diritto inviolabile della persona, vale a dire il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione ed il diritto alla solidarietà familiare ex artt. 29 e 30, sempre della carta costituzionale.

Tuttavia, la prova della lesione di un diritto fondamentale dell'individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costituendo la stessa un semplice indizio di danno, il quale deve essere dimostrato.

In sostanza, è necessario fornire il concreto riscontro del carattere permanente del pregiudizio, risolvendosi, altrimenti, lo stesso in un "pati" transitorio risarcibile sotto il diverso profilo del danno morale.

Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire, mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire altrimenti, l'uno attiene per sua natura alla sfera dell'emotività e l'altro concerne il modo di estrinsecarsi e nessuna incidenza sullo stesso è stata compiutamente provata.

Dunque, accertata in via presuntiva, come già evidenziato, una sofferenza temporanea e limitata ad un periodo di tempo, liquidata, dunque, sotto il diverso profilo del danno morale, non è stato dimostrato un pregiudizio permanente conseguente al fatto dannoso, sia in capo al "de cuius" che in capo agli eredi.

Per quanto concerne, appunto, il danno morale "jure proprio" da lesione del rapporto di parentela, è ormai consolidato il riconoscimento di tale danno in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass. Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).

Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, coniuge, genitori e sorella, nella giovane età del congiunto deceduto ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte.

Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano le tabelle del Tribunale di Roma per il 2009, le quali prevedono oggi per tale tipo di danno, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad 8.477,00 euro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.

Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 8.477,00, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.

In definitiva, in base a tale criterio ed agli elementi sulla convivenza in atti, è calcolato per la moglie D. F. L. un punteggio di 30, di cui punti 20 per la perdita del coniuge, punti 4 per l'età della vittima, punti 4 per l'età del danneggiato al momento del sinistro e punti 2 per la convivenza, per un danno morale da morte di euro 254.310,00 (8.477,00 x 30 = 254.310,00), per il padre D. R. P. e per la madre R. C. di 27, di cui punti 20 per la perdita del figlio, punti 4 per l'età della vittima e punti 3 per l'età del danneggiato al momento del sinistro, per un danno morale da morte di euro 228.879,00 per ciascuno (8.477,00 x 27 = 228.879,00), e per la sorella D. R. S. un punteggio di 15, di cui punti 7 per la perdita del fratello, punti 4 per l'età della vittima e punti 4 per l'età del danneggiato al momento del sinistro, per un danno morale da morte di euro 127.155,00 (8.477,00 x 15 = 127.155,00).

Sotto il profilo del pregiudizio patrimoniale, con la morte del D. R. A. è anche venuto il meno il sostentamento per la moglie D. F. L., e, valutando la documentazione fiscale in atti, in particolare il conguaglio IRPEF per il 2005 di cui al CUD, il quale prevede un imponibile annuo di euro 8.344,66, considerata la morte all'età di (...) anni e calcolando una aspettativa di vita media per un uomo di settantacinque anni, dunque per altri (...) anni, sono liquidati, assumendo indicativamente questi parametri ed in via equitativa, euro 408.888,34 (8.344,66 x 49 = 408.888,34), arrotondati, tenendo conto degli inevitabili futuri scatti dello stipendio, ad euro 450.000,00.

Da nessun elemento certo si evince, invece, che anche gli altri attori abbiano subito un danno patrimoniale a seguito della morte del congiunto, atteso che, a prescindere dalle, peraltro generiche, prove testimoniali sul punto, trattasi di asserito pregiudizio da documentare e documentabile.

Sugli importi dovuti, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.

In particolare, poiché le somme sono liquidate ai valori monetari attuali e già rivalutate ad oggi, spettano i soli interessi legali calcolati sulle sorti capitale svalutate a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.

Sulla somma di euro 450.000,00 riconosciuta alla D. F., trattandosi di somma corrisposta anticipatamente rispetto alla data dell'effettivo e relativo esborso, non sono invece dovuti rivalutazione ed interessi.

Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido in favore di D. R. P., R. C., D. R. S. e D. F. L. della somma di euro 100.000,00, oltre interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata al 4.10.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza, somma da ripartirsi tra gli eredi secondo i criteri della successione legittima di cui agli artt. 582 e 571 c.c.;

c) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido in favore D. R. P. della somma di euro 228.879,00, oltre interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata al 4.10.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;

d) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido in favore di R. C. della somma di euro 228.879,00, oltre interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata al 4.10.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;

e) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido in favore di D. R. S. della somma di euro 127.155,00, oltre interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata al 4.10.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;

f) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido in favore di D. F. L. della somma di euro 254.310,00, oltre interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata al 4.10.2005 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;

g) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido in favore di D. F. L. della ulteriore somma di euro 450.000,00;

h) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 15.500,00, di cui euro 1.500,00, per spese, euro 6.500,00 per diritti ed euro 7.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive;

i) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro pro-tempore, ed Ministero della Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in solido delle spese della C.T.U.

Depositata in Cancelleria il 01.12.2009

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La Cassazione definisce il mobbing PDF Stampa E-mail

La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di mobbing, ricordando che "per "mobbing", riconducibile alla violazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datare di lavoro, o del dirigente, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui consegue la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente dì lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo.

E' stato quindi precisato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti:

  1. a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
  2. b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
  3. c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
  4. d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. E' stato infine ritenuto che la valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento della sussistenza del mobbing e della derivazione causate da detto comportamento illecito del datore di lavoro di danni alla salute del lavoratore, costituisce apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato".

Nel caso di specie, secondo la Cassazione "la Corte territoriale ha dato compiuta ragione della sua decisione partendo da un attento esame di tutte le testimonianze raccolte, valutate sia nel loro complesso che singolarmente. Il giudice di appello, sulla scorta delle varie testimonianze, è pervenuto al convincimento che il lavoratore a partire dal 1995, fu preso di mira dal direttore dello stabilimento e fatto oggetto di continui insulti e rimproveri, umiliato e ridicolizzato avanti ai colleghi di lavoro, adibito sempre più spesso ai lavori più gravosi (addetto ai forni) rispetto a quelli svolti in passato (addetto alla pulizia degli uffici), nella indifferenza, tolleranza e complicità del legale rappresentate della società.

In questa complessiva valutazione negativa del comportamento datori!e non ha inciso in senso limitativo o riduttivo la circostanza, non ignorata dal giudice di appello, che al lavoratore dalla società fosse stato concesso in comodato un appartamento".


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Legge Pinto a 360 gradi: risarcibile anche chi perde la causa PDF Stampa E-mail

Ha diritto all'equa riparazione il cittadino che ha atteso troppo a lungo l'esito di un processo anche nel caso in cui sia stato parte di una causa collettiva o di una rivendicazione di taglio sindacale con poche probabilità di vittoria fin dall'inizio.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8179 del 2 aprile 2010, ha accolto il ricorso di un cittadino a cui la Corte d'appello di Genova aveva negato l'equa riparazione per una causa collettiva, una rivendicazione sindacale, durata cinque anni invece di tre.

Nonostante l'uomo, com'era prevedibile, abbia perso la causa, i Supremi giudici, decidendo nel merito, gli hanno accordato oltre 4 mila euro di ristoro.

La prima sezione civile ha motivato la decisione sostenendo che «in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6; della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente». Ma non basta.

Secondo gli Ermellini «l'esito sfavorevole della lite non esclude il diritto» all'equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura».

Il caso riguarda una causa collettiva presentata al Tar della Liguria per far valere «il diritto al computo nell'indennità di buonuscita dell'anzianità di servizio».

I lavoratori avevano perso ma la causa era durata cinque anni, superando gli standard europei di due anni. Per questo l'uomo aveva chiesto l'equa riparazione. La Corte d'appello del capoluogo ligure l'aveva negata affermando che era prevedibile una risposta negativa da parte del Tar.

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