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LEGGE 30 dicembre 2002, n. 295 PDF Stampa E-mail

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto
dall articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in
materia di completo allineamento economico e funzionale degli
ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia
ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
b) all articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: "lo
stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento
economico";
c) all articolo 5, comma 3-bis, le parole: "che abbiano
prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di
sottotenente o dalla qualifica di aspirante" sono sostituite dalle
seguenti: "che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e
23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica
di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatta eccezione
per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i
quali e previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o
corrispondente, ai quali il predetto trattamento e attribuito
secondo le modalita previste dal comma 3".
2. Il comma 3 dell articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e
il comma 3-ter dell articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), decorrono,
quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1º gennaio 2002.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall amministrazione competente per materia, ai sensi
dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all art. 1:
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell avanzamento degli ufficiali dell Arma dei carabinieri,
a norma dell art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo
dell art. 32:
"Art. 32 (Equiparazione tra gradi e qualifiche). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo di cui all art. 71 del decreto legislativo
emanato ai sensi dell art. 5 della legge 31 marzo 2000, n.
78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l equiparazione tra i
gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali
dell Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di
cui all art. 16, commi 1 e 2, della legge 1 aprile 1981, n.
121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3,
4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d armata: dirigente generale di
livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore
aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente commissario.
2. Analoghe modalita di equiparazione si applicano
agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed
ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato,
equiparando, altresi , il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli
effetti dell equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono
estesi agli ufficiali in servizio permanente dei
corrispondenti gradi e ruoli dell Esercito, della Marina e
dell Aeronautica, nonche agli ufficiali piloti in ferma
dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. L equiparazione tra i gradi e le qualifiche
prevista dal presente articolo non si applica agli
ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in
rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga
all art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il
trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e
VII-bis.".
- La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
in materia di trattamento economico del personale
militare", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 187 dell 11 agosto 1990; si riporta
il testo dell art. 5, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli
ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25
anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure
dell assegno di parziale omogeneizzazione di cui all art.
1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 486, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei
seguenti importi annui lordi:

================================

|15 anni di servizio |25 anni di servizio

================================

a) capitano |2.100.000 |4.500.000

b) maggiore |2.800.000 |4.500.000

c) tenente colonnello |3.200.000 |4.500.000

d) colonnello |- |4.500.000

2. Gli importi previsti dall art. 1, comma 8, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per
gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al
compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di
servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il
grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello,
sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti
importi annui lordi:

================================

|19 anni di servizio |29 anni di servizio

================================

a) tenente |2.100.000 |2.700.000

b) capitano |2.100.000 |2.700.000

c) maggiore |2.800.000 |4.500.000

d) tenente colonnello |3.200.000 |4.500.000

3. A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di
polizia:
a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio
militare senza demerito per quindici anni dalla nomina ad
ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, e attribuito il trattamento economico spettante
al colonnello con relative modalita di determinazione e
progressione economica;
b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio
militare senza demerito per venticinque anni dalla nomina
ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, e attribuito il trattamento economico spettante
al generale di brigata con relative modalita di
determinazione e progressione economica. Tale beneficio,
quando entra nel computo della liquidazione della pensione
e dell indennita di buonuscita, esclude quello previsto
all art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per
l attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli
ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per
tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina
ad ufficiale o della qualifica di aspirante e attribuito,
a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e
gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce
presupposto per la determinazione della progressione
economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti
ai ruoli del servizio permanente per i quali e previsto il
diretto conseguimento del grado di tenente o
corrispondente, ai quali il predetto trattamento e
attribuito secondo le modalita previste dal comma 3.
3-ter. (Abrogato).
4. Ai colonnelli, all atto della cessazione dal
servizio, si applicano, se piu favorevoli ai fini del
trattamento pensionistico e dell indennita di buonuscita,
le condizioni previste dalla normativa precedentemente in
vigore.
5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti
delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio
1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e
determinato, se piu favorevole per gli interessati, sulla
base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli
altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado
immediatamente inferiore a quello rivestito all atto della
cessazione dal servizio.
6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun
caso comulabili tra loro, ne con il beneficio di cui al
comma 3 del presente articolo, ne , con gli importi di cui
all art. 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita per il personale fino al grado di tenente
colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi
di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di
promozione al grado superiore. Per i colonnelli il
rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base
per l applicazione della progressione economica per classi
e scatti ed e riassorbito in caso di promozione al grado
superiore.
- La legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "Disposizioni
in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2001. Si riporta il
testo dell art. 5, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 5 (Disposizioni in materia di ufficiali delle
Forze armate). - 1. All art. 5, comma 3, lettera a), della
legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall art. 65,
comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
le parole: "nomina a tenente sono sostituite dalle
seguenti: "nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento
della qualifica di aspirante .
2. All art. 5, comma 3, lettera b), della legge 8
agosto 1990, n.231, come modificata dall art. 65, comma 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le
parole: "nomina a tenente sono sostituite dalle seguenti:
"nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della
qualifica di aspirante .
3. (comma abrogato).
4. All onere derivante dall attuazione del presente
articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l anno 2001
ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e successivi,
si provvede per l anno 2001 mediante corrispondente
riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all art. 50
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e
successivi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell ambito dell unita previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Art. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle
norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di
tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui
sono correlate autonoma responsabilita decisionale e rilevante
professionalita :
a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo,
di coordinamento e di controllo delle unita poste alle loro
dipendenze;
b) provvedono alla gestione e all impiego delle risorse loro
assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita al
fine di assicurarne la funzionalita per il conseguimento degli
obiettivi prefissati;
c) assumono piena responsabilita per le direttive impartite
e per i risultati conseguiti e, nell ambito degli stati maggiori, dei
comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da
ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilita di
settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano
all attivita dei citati superiori, che sostituiscono in caso di
assenza o di impedimento;
d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative
connesse con l espletamento del servizio nell ambito dei comandi o
dei settori cui sono preposti;
e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo
superiore gerarchico.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli
ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di
cui all articolo 4.
2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei
benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a
quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si
applicano ai fini economici dal 1º gennaio dell anno successivo.
3. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e
comunicare, ove si verifichino le condizioni, l esaurimento degli
stanziamenti annuali di cui all articolo 4.

Art. 4.

1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari
a 6.687.330 euro a decorrere dall anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell ambito dell unita previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
2. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 30 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2164):
Presentato dall on. Lavagnini in data 15 gennaio 2002.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 29 gennaio 2002, con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il
5, 7, 14, 20 febbraio 2002, 20 marzo 2002, 9, 23 aprile
2002 e 12 giugno 2002.
Assegnato nuovamente alla IV commissione (Difesa), in
sede legislativa, il 18 settembre 2002, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il
18 settembre 2002 ed approvato in testo unificato con atti
n. 2180 (on. Ascierto), n. 2281 (on. Minniti) e n. 2287
(on. Molinari ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1728):
Assegnato alla 4a commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 1 ottobre 2002, con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 4a commissione, in sede deliberante, il
23 ottobre 2002 e 13 novembre 2002 ed approvato con
modificazioni il 14 novembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2164-B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
legislativa, il 5 dicembre 2002, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede deliberante, il
10 dicembre 2002 ed approvato il 18 dicembre 2002.

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

 
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