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Le novità della Finanziaria 2008 per Forze Armate e Forze di Polizia PDF Stampa E-mail

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XV LEGISLATURA ———–

N. 1817

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º OTTOBRE 2007

———–

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

———–

Capo IV

MISSIONE 5 – DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 22.

(Sviluppo professionale delle Forze armate)

1. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall’articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

2. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l’anno 2008.

3. La dotazione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006, è determinata in 20 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 8 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto.

4. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

Capo VI

MISSIONE 7 – ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

Art. 24.

(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 14, a decorrere dal 1º febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 25.

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico)

1. Per 1’anno 2008, è istituito nel bilancio del Ministero dell’interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Art. 26.

(Sicurezza della navigazione)

1. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.

2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Art. 59.

(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)

1. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 77.

(Contenimento dei costi della giustizia militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º maggio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

2. Per le stesse finalità di cui al comma l, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l’entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell’ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

3. I procedimenti pendenti al 1º maggio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L’udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d’appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.

4. In relazione a quanto previsto al comma l, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell’ordine di scelta per il transito viene seguito l’ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello, con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all’organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;

c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici;

d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all’esperimento di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti d’ufficio.

5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

b) «1. L’ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare.»;

c) l’articolo 11 è abrogato.

6. All’articolo 1 della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi».

7. Il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo.

8. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all’incremento degli organici.

Art. 78.

(Divieto di estensione del giudicato)

1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Art. 91.

(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 593 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, la retribuzione di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici, non può superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai titolari di qualsiasi incarico caratterizzato da durata e continuità della prestazione comunque conferito dalle medesime amministrazioni pubbliche e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento; in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e fermo restando quanto disposto dal periodo precedente; le amministrazioni pubbliche, ivi compresi tutti gli enti pubblici economici sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato le deroghe sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


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Capo XXX

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 92.

(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di comprovata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). –

1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi, determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

4. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 15 per cento.

5. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell’ambito dei fondi unici di amministrazione, all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

6. In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 1 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007.

7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l’incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all’apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all’articolo 95, comma 4.

Art. 93.

(Assunzioni di personale)

1. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

2. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

3. All’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543» sono soppresse.

4. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per il medesimo anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamenti pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

10. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato all’articolo 1, comma 537, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «a decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2011».

11. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

12. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico-artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell’arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui al presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

15. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 12 a 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, per l’attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all’esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l’ultimo periodo del comma 481 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, e dell’articolo 1 comma 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

18. All’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nella precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

20. L’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 19 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006.

21. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 19, lettera a).

Art. 94.

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell’inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità, prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n, 80.

6. La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 95.

(Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco)

1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall’articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 220 milioni di euro.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell’Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall’anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall’articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3 sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l’attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 3, al fine di migliorare l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall’anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

7. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l’anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

8. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 1, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all’articolo 52, comma 1, della presente legge.

9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

11. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l’anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 
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