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Contratto Forze Armate e Forze di Polizia ad Ordinamento Militare per il Biennio economico 2006-2007: commenti. PDF Stampa E-mail

Contratto Forze di Polizia e Forze Armate: Sindacati e Cocer danno fiducia al Governo.

 
Dopo estenuanti trattative durate diverse settimane, nel corso delle quali non sono mancati momenti di tensione, nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Chigi, il Governo, i sindacati di polizia ed i COCER hanno siglato l’accordo contrattuale - quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007.

Alla firma è intervenuto il Presidente del Consiglio, Prof. Romano Prodi, la cui presenza era stata espressamente richiesta dalle organizzazioni sindacali e dai COCER per dare maggior peso politico ai contenuti delle linee guida per il “patto per la sicurezza” connesso al contratto, che si sostanziano nelle seguenti tematiche: riconoscimento della specificità del comparto sicurezza-difesa, accelerazione dell’avvio della previdenza complementare, risorse aggiuntive per equiparare il costo del lavoro straordinario a quello ordinario, riforma della rappresentanza, perequazione e maggiore equità in materia di mense e di buoni pasto, agevolazioni ed incentivi per la politica della casa e, entro la fine della legislatura, riordino delle carriere e dei ruoli.

La capacità espositiva, persuasiva e di aggregazione, mostrata durante la lunga trattativa che ha preceduto la firma del contratto dal Sottosegretario alla Funzione Pubblica Gian Piero Scanu, ha permesso a tutti gli addetti ai lavori di valutare attentamente e con serenità sia l’articolato del D.P.R., per il quale c’è stata una grande disponibilità a trovare una giusta intesa, sia le linee guida per il “patto per la sicurezza”, vero punto di forza dell’accordo, che ha portato le OO.SS. ed i COCER a riconoscere la fiducia al Governo.

La diffidenza iniziale era stata generata soprattutto dall’esiguità delle somme stanziate per la specificità del comparto sicurezza e difesa rispetto al pubblico impiego e dall’ipotesi, ventilata  alcuni mesi prima, che il contratto, così come avvenuto per i dipendenti pubblici, avesse durata triennale e non più biennale. Questa ipotesi che è risultata infondata è stata scongiurata grazie alla specifica previsione del D.L.vo 195/95 che non poteva essere derogata da una norma contenuta in un D.P.R..

E’ da precisare che l’aumento ottenuto è pari all’incirca all’inflazione programmata (4,46 %).

L’aumento medio, frutto dell’accordo, è pari a circa 124 euro medi lordi mensili, che verranno contabilizzati in busta paga a partire dal mese di settembre 2007. Da Gennaio 2008 verranno corrisposti ulteriori 10 euro medi lordi mensili.

Sempre nel 2008, a seguito dell’accordo tra il Governo e le OO.SS. sul pubblico impiego siglato il 29 maggio u.s., saranno stanziati (con la Finanziaria) ulteriori risorse che permetteranno di corrispondere arretrati, per il periodo Febbraio 2007 – Agosto 2007, presumibilmente ammontanti a circa a 450 euro medi netti.

L’anno 2006 è coperto dalla vacanza contrattuale, quale elemento provvisorio della retribuzione che, come noto, viene assorbita dai suddetti aumenti.

Come specificamente richiesto dalle parti sociali, nell’intento di aumentare la retribuzione principale, l’87% delle somme complessivamente stanziate per il rinnovo contrattuale sono confluite sul trattamento principale.

Al Finanziere ed alle categorie equipollenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate è stato applicato un aumento dell’indennità mensile pensionabile più alto di quello applicato alle altre qualifiche, al fine di riequilibrare la posizione che era stata penalizzata dall’entrata in vigore dei parametri stipendiali.

Durante le trattative é stata ripetutamente sollecitata la parte politica a prendere atto della necessità di valorizzare il ruolo degli appartenenti ai comparti sicurezza e difesa che, in relazione alla peculiarità del proprio status, sottostanno ad una compressione di quei diritti, che la Carta costituzionale riconosce a tutti i lavoratori senza distinzioni di sorta.

Sono diversi e di particolare interesse i punti nodali delle linee guida annesse al contratto.

Un documento questo di ampio respiro, che impegna il Governo a rilanciare il ruolo delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di garantire riflessi positivi sia per la sicurezza della collettività sia per gli stessi operatori.

Al riguardo, va evidenziato che il COCER ha subordinato la firma del documento all'esplicita indicazione, come parti contraenti del Governo, delle Organizzazioni Sindacali e delle Rappresentanze Militari.

L'impostazione, accettata dalla controparte pubblica, segna una significativa novità in quanto, per la prima volta, un'intesa di assoluta valenza politica viene siglata avendo come contraente riconosciuto la Rappresentanza Militare.

Rimane fermo l’intendimento di perseguire la sindacalizzazione del Corpo, unico vero strumento capace di ridurre il divario nella capacità negoziale che, attualmente, distingue le OO.SS. dalla Rappresentanza militare.

Per quanto concerne la parte normativa, sono da evidenziare le seguenti conquiste, di particolare rilievo, che il COCER G. di F. ha rivendicato, con forza, creando anche momenti di tensione:

Art. 8 Indennità per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 48 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dall’articolo 50 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e dall’articolo 48 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l’indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 è corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime 6 ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell’invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell’arco del mese, non possono essere superiori a 30.

 Art. 12 Licenze straordinarie e aspettative

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 13 Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 14 Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;

e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 18 Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della

Repubblica di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi Generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l’esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Con la firma del contratto e delle annesse linee guida la maggior parte delle OO.SS. e le Rappresentanze Militari hanno dato fiducia al Governo e questo è un grande gesto di responsabilità. Peraltro, il COCER della Guardia di Finanza ha ritenuto di associarsi alla seguente "Dichiarazione a Verbale" prodotta dalla maggioranza delle sigle sindacali:

<<Nel prendere atto degli impegni assunti dal Governo nel suo complesso, anche attraverso le formali dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, tesi a garantire la completa copertura degli interventi normativi economici-contrattuali contenuti nella pre-intesa “Linee guida del patto per la sicurezza” sottolineano quale condizione irrinunciabile il fatto che il D.D.L. Finanziaria 2008 che il Governo presenterà al Parlamento nel prossimo mese di settembre risponda pienamente alle scelte che il tavolo di confronto per il patto per la sicurezza assumerà nella trattativa prevista, garantendo la corrispondente copertura economica.

Solo il rispetto integrale degli impegni oggi assunti dal Governo e la totale corrispondenza fra le scelte che si determineranno nel “Patto per la sicurezza” e quelle che il Governo assumerà nel D.D.L. Finanziaria 2008, eviteranno la denuncia dell’accordo contrattuale oggi sottoscritto ed il ritiro della firma dal documento “Linee guida del patto per la sicurezza”>>.

L'impegno che il Governo ha sottoscritto con gli operatori della sicurezza e della difesa stipulando il “patto per la sicurezza” è già esigibile con la Finanziaria per il 2008.

Noi ci adopereremo, senza concedere sconti, affinché sia puntualmente rispettato.

 

IL COCER

DELLA GUARDIA DI FINANZA

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