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Osservazioni A.Mi.D. sul DDL Ruffino PDF Stampa E-mail
Il testo del disegno di legge Ruffino presenta un forte carattere innovativo in rapporto al lungo iter che ha accompagnato i tentativi di riforma della legge 382/78, modificando profondamente gli ambiti della discussione. L'opportuna esigenza tesa a ricercare una corretta mediazione tra le esigenze del servizio militare e i ruoli delle rappresentanze, nelle intenzioni del testo vengono senza più sacrificare eccessivamente la seconda esigenza rispetto alla prima. La proposta nasce sicuramente nel rispetto di quanto suggerito dall'Ordinanza 1142 del 2 giugno 1998 del Consiglio di Stato la quale, nel rimandare alla Consulta della Corte Costituzionale il parere sulla legittimità costituzionale dell'8 della legge 382/78, ha, di fatto, sollecitato il legislatore a predisporre interventi parlamentari che ne recepiscano i principi. Se quindi in un certo qual modo la proposta è dovuta, d'altra parte è indicativa di una volontà innovativa apprezzabile in quanto importante contributo al processo democratico riformatore. sostenuto con forza anche dal movimento sindacale. Nel pieno rispetto dei reciproci ruoli autonomi, l'istituto delle libertà sindacali, il loro futuro esercizio e le incidenze che produrranno nelle organizzazioni sindacali, presuppone la necessità di confronti preventivi all'iter parlamentare tesi a recepire il massimo dei contributi possibili. In questa ottica, le osservazioni emendative che seguono si pongono innanzitutto il proposito di ricercare giuste coerenze tra le intenzioni riformatrici e le garanzie applicative, soprattutto per quanto concerne l'effettivo esercizio delle libertà sindacali - la concezione del pluralismo quale rapporto logico e coerente tra momento elettivo e attività costante sindacale -- la valorizzazione delle specificità di funzione tra Forze Armate e Forze dell'Ordine nel rispetto degli attuali ordinamenti - i rapporti tra organizzazioni sindacali e organismi di coordinamento - le agibilità e l'uso dei diritti per le attività sindacali - i ruoli negoziali nazionali e decentrati. Punti informativi sulla disposizione del testo emendato La riscrittura d'ogni articolo è preceduta da riflessioni di merito. Nei riquadri gli articoli del disegno di legge scritti con caratteri diversi tra testi mantenuti, proposte di cassazioni ed emendative. In carattere normale i testi mantenuti. (In corsivo sottolineato tra parentesi i testi che si intendono cassare). In grassetto gli emendamenti che si intendono proporre. Riflessioni e riscritture articolo per articolo Nell'articolo 1, quindi a seguire poi per i successivi articoli, si suggerisce la suddivisione nell'ordinamento militare tra Forze Armate e Forze dell'Ordine. Si precisa che i sindacati sono organizzati per ogni singola categoria (Aeronautica, Esercito, Marina, Carabinieri e Guardia di Finanza), formati e diretti al loro interno. Trattandosi di riforma delle rappresentanze militari, si ritiene opportuno togliere ogni riferimento alla Polizia di Stata e alla polizia Penitenziaria, rimandando all'articolo 3 le disposizioni sui criteri per possibili coordinamenti interforze. Art. 1 1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli appartenenti alle Forze Armate (e al Corpo della Guardia di Finanza) e alle Forze dell'Ordine ad Ordinamento Militare hanno diritto di associarsi in sindacati. 2. I Sindacati (del personale delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza) di categoria delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine ad Ordinamento Militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti (alle Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza, alla polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria) rispettivamente all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alle Armi dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina in attività di servizio o comunque assoggettabile ad obblighi di servizio. Essi possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. L'articolo 2 è sostanzialmente invariato, salvo precisare il diritto anche alle tutele individuali Art. 2 1. Gli appartenenti alle Forze Armate e (alla Guardia di Finanza) alle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero. (ne azioni sostitutive di esso che possono pregiudicare le esigenze di servizio). 2. I sindacati di cui all'articolo 1 tutelano gli interessi collettivi e individuali dei loro associati senza interferire (nella direzione dei servizi) e nei compiti operativi L'articolo 3 si presenta il più delicato sul terreno dei chiarimenti necessari. La logica emendativa è suggerita dalla necessità di fare chiarezza sui poteri negoziali, risultando evidente che senza l'esercizio del ruolo negoziale liberamente espresso delle pluralità, fatte salve le soglie minime di garanzie rappresentativa, alle associazioni sindacali sarebbe negata la loro primaria funzione negoziale. Pertanto, l'esigenza di armonizzare e coordinare l'attività sindacale compartimentale e intercompartimentale, sia sul terreno contrattuale che su quello istituzionale, è risolvibile mutando le superate logiche dei COCER in concezioni nuove, per organismi di coordinamento che si pongano come obiettivo primario il riconoscimento delle funzioni negoziali delle organizzazioni sindacali, quindi evitino diarchie di ruolo o, peggio ancora, sovrapposizione di ruolo tra organismi a discapito di quelli volontariamente scelti attraverso l'adesione sindacale. Tutto ciò si rende quanto mai necessario dall'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra riconoscimento delle specificità di categoria, assai diverse tra loro per funzioni, e valorizzazione delle coerenze sindacali generali, interforze e di compartimento. Circoscrivendo le funzioni dei coordinamenti, si rende possibile l'istituzione di sedi effettivamente capaci di agire per armonizzare un'azione sindacale, soprattutto preventiva, coerente con gli interessi generali del lavoro subordinato e del paese, che per essere incisiva sul piano delle tutele deve però sapersi garantire i necessari livelli articolati d'autonomia. Per l'affermarsi di tali logiche, le regole e le norme che attengono alla formazione e alla vita delle attività sindacali devono coinvolgere le responsabilità tutta del Governo attraverso il Ministro della Funzione Pubblica. Art. 3 1. Al fine di armonizzare l'esercizio della contrattazione, sono istituiti (il Consiglio centrale della rappresentanza delle Forze armate, suddiviso nelle sezioni dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina. Il Consiglio centrale della rappresentanza dell'Arma dei carabinieri ed il Consiglio centrale del Corpo della guardia di finanza di seguito denominati.) il Coordinamento Nazionale delle associazioni sindacali rappresentanti il personale appartenente alle Forze dell'Ordine, sia ad Ordinamento Militare sia ad Ordinamento Civile, e il Coordinamento Nazionale delle associazioni sindacali rappresentanti il personale appartenente alle Forze Armate. 2. Per l'attribuzione dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata ai sindacati di cui all'articolo 1, si rimanda ai dispositivi alle norme contemplate Ai (COCER) della presente legge è attribuito il potere di contrattazione a livello nazionale e decentrato. Gli accordi sono stipulati con una delegazione composta dal Ministro della funzione pubblica, che la presiede, dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (e) dal Ministro della difesa (o) e dal Ministro delle finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati. 3. L'elezione dei componenti di ciascuno (COCER) Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze sindacali ha luogo mediante votazione su liste nazionali. Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di cinquecento e da non più di mille elettori. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista. 4. (Il Ministro della Difesa ed il Ministro delle Finanze) della Funzione Pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le rappresentanze militari in carica nella fase transitoria, definisce con regolamento (nei rispettivi ambiti di competenza), unico le modalità di votazione e di attribuzione proporzionale dei seggi per l'elezione dei (componenti COCER) Coordinamenti delle rappresentanze sindacali. 5. Il (COCER dell'arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza) Coordinamento Nazionale delle rappresentanze sindacali degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, sia a Ordinamento Militare sia a Ordinamento Civile, è composto da 100 membri suddivisi proporzionalmente al personale in forza su indicazione del Ministro della Funzione Pubblica; il (COCER) Coordinamento Nazionale delle rappresentanze sindacali degli appartenenti alle Forze armate è composto da quarantacinque membri, 15 per ogni sezione. Il Ministro della Funzione Pubblica definisce con regolamento modalità e criteri di votazione per l'elezione dei Coordinamenti Nazionali. I seggi sono attribuiti alle liste sulla base proporzionale dei risultati elettorali. Le votazioni hanno luogo entro sessanta giorni dall'approvazione delle presente legge. In ognuno dei Coordinamenti delle Rappresentanze Sindacali come sopra eletti sono istituiti dei Comitati Esecutivi così composti: per il Coordinamento delle Forze dell'Ordine: quattro Carabinieri, quattro della Polizia di Stato, tre della Guardia di Finanza, tre della Polizia Penitenziaria, due del Corpo Forestale; per il Coordinamento delle Forze Armate: tre dell'Aeronautica, tre dell'Esercito, tre della Marina. Rispettando il criterio della rotazione semestrale paritetica, ogni singolo Comitato Esecutivo di comparto nomina nel proprio seno un coordinatore. E' istituito il Coordinamento Interforze tra i due comparti formato dai rispettivi Comitati Esecutivi. I due coordinatori nominati a turno nei singoli comparti svolgono funzioni di coordinamento interforze. L'articolo 4, sulle strutture di base e sulle contrattazioni decentrate, è emendato coerentemente ai dettati suggeriti nell'articolo 3. Per quanto riguarda le strutture territoriali sindacali di Carabinieri e Guardia di Finanza, si prende atto della capillare presenza in tutte le Regioni e le Provincie delle due istituzioni, nei confronti delle quali va adeguata la presenza sindacale. Diverse sono le dislocazioni territoriali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, per cui è giusto che le determinazioni per l'istituzione delle rappresentanze di base siano di pertinenza delle singole amministrazioni, sentita però le rappresentanze militari. L'ipotesi di elezioni solo su liste corrispettive a quelle nazionali, è ovviamente motivata dall'esigenza di mantenere coeso il rapporto delle rappresentanze sindacali territoriali con quelle nazionali. Art. 4 1. (Sono istituiti i Consigli di Base delle Rappresentanze nei singoli reparti delle Forze Armate e del Corpo delle guardia di finanza, di seguito denominati . Ai COBAR è attribuita la funzione di definire accordi decentrati) Con gli stessi criteri previsti dall'art. 3 della presente legge sono istituiti:: a) i Consigli Regionali e Provinciali di Base quali Coordinamenti delle Rappresentanze dei Carabinieri e della Guardia di Finanza: b) i Consigli Territoriali di Base quali Coordinamenti delle Rappresentanze dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina: c) i rispettivi Comitati Esecutivi di Coordinamento: d) i coordinatori a rotazione: e) i coordinamenti interforze. 2. (Il Ministero della Difesa ed il Ministro delle Finanze, con proprio regolamento adottato di intesa con i rispettivi COCER quando costituiti, determinano reparti in cui si istituiscono i COBAR, la loro composizione numerica, la modalità di presentazione delle liste, di votazione e di suddivisione proporzionale dei seggi.) Sentite le rappresentanze militari in carica nella fase transitoria, il Ministro della Difesa determina i luoghi in cui si istituiscono le Rappresentanze di Base di cui al punto b) del presente articolo. L'elezione dei Coordinamenti delle Rappresentanze di Base avviene mediante presentazione di liste corrispettive a quelle nazionali, senza obbligo alcuno di sottoscrizione. La funzione di definire accordi decentrati, sulla base delle indicazioni fornite dall'accordo quadro stipulato a livello nazionale, è attribuita alle organizzazioni sindacali di base. La proposta di sostituire integralmente l'articolo 5 è dettata dall'esigenza di rendere conseguente questo articolo all'articolo 3. Non si comprenderebbe comunque una libertà sindacale non sorretta dagli opportuni strumenti di agibilità quali distacchi e permessi in quanto attribuiti, nel disegno di legge in esame, ai COCER. Art. 5 1. (Gli eletti nei COCER sono, a domanda, collocati in aspettativa per motivi sindacali.) (Un componente per ogni COBAR, indicato a maggioranza dallo stesso consiglio, è posto in aspettativa per motivi sindacali) 2. (Un componente per ogni COBAR, indicato a maggioranza dallo stesso consiglio, è posto in aspettativa per motivi sindacali previa presentazione di una specifica domanda a cura dell'interessato). Sulla base di criteri concordati tra Ministro della Funzione Pubblica e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ripartite le collocazioni in aspettativa spettanti ad ogni singola organizzazione sindacale di categoria, sia a livello nazionale sia a livello territoriale. Per il successivo articolo vale quanto detto nell'articolo 5. Art. 6 1. Gli appartenenti (alle Forze Armate e alla Guardia di Finanza) alle Forze dell'Ordine ad Ordinamento Militare e alle Forze Armate che facciano parte (dei COBAR) della Rappresentanze sindacale di Base e che non siano collocati in aspettativa, sono autorizzati a richiesta della stessa Rappresentanza sindacale di Base di appartenenza ad essere esonerati dalle attività di servizio per il tempo necessario per partecipare a riunioni (del COBAR) per l'espletamento della normale attività sindacale, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio. 2. Per ciascun membro (dei COBAR) della Rappresentanza sindacale di Base l'autorizzazione è concessa per una durata non superiore cinque giorni al mese. 3. I comandi possono autorizzare assenze oltre i limiti predetti ove ricorrano particolari esigenze sindacali. Art. 7 1. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza escluse le indennità di straordinario. 2. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza sindacale. L'emendamento seguente tende a chiarire meglio il diritto alle riunioni quale principio, che si devono poter tenere dentro e fuori dei locali di pertinenza delle amministrazioni. E' altresì introdotto il criterio della richiesta di parere alle rappresentanze di base da parte dei comandi. Art. 8 1. Gli appartenenti alle Forze Armate e (alla Guardia di Finanza) alle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare (fuori dall'orario di servizio, possono tenere riunioni, anche in divisa, in locali di pertinenza delle amministrazioni di appartenenza messe a disposizione delle stesse che fissano anche le modalità d'uso. hanno diritto a tenere riunioni fuori dall'orario di servizio. Le partecipazioni alle riunioni possono essere anche in divisa quando sono tenute in locali di pertinenza delle amministrazione di appartenenza. Possono partecipare a riunioni anche negli orari di servizio nel limite di dieci ore all'anno. 2. I comandanti di reparto, sentite le singole Rappresentanze sindacali di Base, hanno la facoltà di fissare modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 1. Art. 9 1. Gli appartenenti alle Forze Armate (e alla Guardia di Finanza) e alle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega può essere revocata in ogni momento per iscritto. 2. Le trattenute sulle retribuzioni operate dall'amministrazione sono versate alle organizzazioni sindacali secondo modalità da concordare. L'articolo 10 rimane sostanzialmente invariato sostituendo il termine "adeguare" con "coordinare" i riferimento delle leggi 216 e 195 con la presente. L'esigenza istituzionale del dovere di servizio è equilibrata con quella del diritto alla tutela individuale e collettiva sul luogo di servizio. Art. 10 1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992 n° 216 e del decreto legislativo 12 maggio 1995 n° 195 al fine di (adeguarli) coordinarli (ai) con i criteri e (i principi) le principali direttive (stabilite) contenute nella presente legge. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve (stabilire) contenere in modo particolare:a. nuove modalità di contrattazione (centrale) nazionale per le rappresentanze del personale delle Forze Armate e (del Corpo della Guardia di Finanza) delle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 3 . b. modifiche degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n° 195 al fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione con le disposizioni previste per la Forze di polizia ad ordinamento civile: c. (le modalità di informazione dei COCER tali da consentire un adeguato sistema di relazioni sindacali in analogia a quanto previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile): d. la previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando altresì le modalità ed i contenuti (definiti) da definire (da) in accordi quadro nazionali (con i COCER) con le organizzazioni sindacali che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano criteri applicativi delle norme e dei contratti diretti a (favorire la piena efficienza dei servizi e dei compiti operativi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi) garantire un costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio pubblico. 3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso al Parlamento ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono un parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Art. 11 1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n° 382, e successive modificazioni, sono abrogati.

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