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Il Governo USA ha presentato la Fact Sheet la legge che istituisce le commissioni militari per la lotta al terrorismo internazionale. PDF Stampa E-mail

Dipartimento di Stato U.S. - United States Diplomatic Mission to Italy

Fact Sheet: La legge dell’Amministrazione sull’istituzione delle commissioni militari, 6 settembre 2006

(Traduzione informale da non considerare come testo ufficiale)

In data odierna, l’Amministrazione ha presentato la bozza di legge per la creazione di una struttura forte ed efficace della commissione militare. Tale struttura contribuirà a realizzare l’obiettivo del Presidente di vincere la guerra contro il terrorismo, e a garantire che i terroristi vengano perseguiti per i loro crimini, attraverso processi giusti ed equi. La detenzione, l’inchiesta e, laddove appropriato, il processo dei nemici combattenti per crimini di guerra ed altri reati legati al terrorismo, sono fondamentali per proteggere la nostra nazione e vincere la guerra contro il terrorismo.

  • A seguito della decisione della Corte Suprema nel caso Hamdan contro Rumsfeld, l’amministrazione sta lavorando con il Congresso per istituire un processo nei confronti dei nemici combattenti che:
    • Garantisca che i terroristi siano portati davanti alla giustizia;
    • Riconosca la natura del nemico e del campo di battaglia;
    • Protegga gli interessi della sicurezza nazionale;
    • Affermi i nostri valori nazionali; e
    • Provveda a garantire all’imputato un processo giusto ed equo.
  • La proposta dell’amministrazione è il risultato di un ampio dibattito tra le agenzie, e di numerosi incontri con i membri del congresso e gli avvocati militari di tutti i settori dei Servizi Armati. I procuratori generali militari (JAG), e gli altri consulenti legali del Ministero della Difesa e degli altri enti statali coinvolti, hanno fornito una serie di commenti sulla legge proposta, ed hanno partecipato attivamente ai dibattiti dell’amministrazione. I provvedimenti previsti dal progetto di legge riflettono buona parte di questi commenti e raccomandazioni.

Creare un nuovo Codice per le Commissioni Militari

Il nuovo Codice della proposta di Legge per le Commissioni Militari (CMC), intende adattare i provvedimenti più importanti del Codice Uniforme di Giustizia Militare (UCMJ) al contesto delle commissioni militari. L’Amministrazione ha rivisto attentamente le procedure dell’UCMJ, e ha adottato o adattato alcuni articoli di questo codice ritenuti appropriati per le commissioni militari. Il progetto di legge prevede l’istituzione di un processo della commissione militare per giudicare i nemici combattenti fuorilegge, inclusi i membri di al-Qaeda, i talebani ed altri terroristi internazionali. Tale proposta di legge inserisce il codice CMC come capitolo 47A, al Titolo 10 del Codice degli Stati Uniti, dopo il codice UCMJ, che attualmente risulta come capitolo 47.

Il progetto di legge prevede l’utilizzazione delle procedure della corte marziale, laddove esse possono essere applicate ai terroristi, ma prevede altresì la separazione dei processi della Commissione Militare dai processi della Corte Marziale, istituiti per giudicare i membri del nostro Servizio Militare. Le procedure proposte per le commissioni militari saranno distinte dai provvedimenti del codice UCMJ per le corti marziali degli appartenenti al Servizio Militare americano, con regolamenti di esecuzione diversi.

Il codice CMC rispecchia, sotto molti punti di vista, la struttura del codice UCMJ. La proposta di legge stabilisce un sistema di commissioni militari, presiedute da un giudice militare, i cui membri provengono dalle Forze Armate, mentre i pubblici ministeri e gli avvocati difensori appartengono al corpo militare dei JAG. L’imputato può anche richiedere un avvocato difensore civile, qualora questa sia la sua volontà. Le procedure del processo, le sentenze e l’istanza di revisione presentata nell’appello intermedio, corrono parallelamente ai processi attualmente previsti dal codice UCMJ. Inoltre, la proposta di legge contempla le istanze di revisione presentate in appello da parte della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia, come previsto dal Decreto sul Trattamento del Detenuto del 2005 (DTA).

  • Il progetto di legge stabilisce che il giudice militare, come avviene nel processo della corte marziale, dispone dell’autorità tradizionale di un giudice per decidere sulle questioni tra legge e prove. Il giudice militare non è un membro votante della commissione.
  • La proposta di legge aumenta il numero minimo dei membri della Commissione da tre a cinque, e richiede la presenza di dodici Membri della Commissione per ogni caso in cui venga richiesta la pena capitale. Una condanna richiederebbe il voto dei due terzi dei membri della commissione, nei casi in cui non è prevista la pena di morte. Come per il codice UCMJ, la pena capitale richiederebbe il voto unanime di tutti i 12 membri della commissione.
  • Il progetto di legge propone un processo di appello militare formale, parallelo al processo d’appello secondo il codice UCMJ. Il Congresso dovrà stabilire una Corte di Revisione della Commissione Militare all’interno del Ministero della Difesa, per ascoltare gli appelli sulle questioni di legge. A tutti gli imputati riconosciuti colpevoli, sarà concesso il diritto di presentare un ricorso alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito del Distretto di Columbia, indipendentemente dall’entità della loro sentenza. La Corte Suprema potrà rivedere le decisioni del Circuito del Distretto di Columbia.

Il Codice CMC garantisce all’imputato i sostanziali diritti processuali dovuti, ivi inclusi i seguenti:

  • L’imputato ha diritto ad un processo giusto ed equo.
  • L’imputato ha il diritto di sapere quali siano i suoi capi di imputazione, appena ciò sia possibile.
  • L’imputato deve essere considerato presunto innocente, fino a che la colpevolezza venga provata al di là di ogni ragionevole dubbio attraverso prove legali e adeguate, con l’onere della prova per l’accusa.
  • L’imputato ha il diritto ad avere un avvocato, incluso un avvocato difensore militare e un avvocato difensore civile a scelta.
  • L’imputato deve avere l’opportunità di disporre di testimoni ed altre prove, comprese quelle in possesso del governo.
  • L’accusa deve notificare alla difesa qualsiasi prova in suo possesso che discolpi l’imputato.
  • L’imputato ha il diritto di non testimoniare contro se stesso nel corso del procedimento della commissione.
  • Le prove sono ammesse solo se il giudice ritiene che abbiano valore probativo per una persona ragionevole, e devono essere escluse qualora il valore probativo sia sostanzialmente superato dal pericolo di un pregiudizio iniquo.
  • Non sono ammesse contro l’imputato le confessioni estorte con l’impiego della tortura.
  • Le dichiarazioni ottenute presumibilmente attraverso mezzi coercitivi, non sono ammissibili, se il giudice ritiene che le circostanze nelle quali sono state ottenute le rendono inattendibili, o sono prive del valore probativo.
  • Nessuno può tentare di forzare o influenzare, attraverso mezzi non autorizzati, l’azione di una commissione o di qualunque membro, al fine di determinare un’indagine o una sentenza.
  • I procedimenti della commissione devono essere accessibili, eccetto in circostanze speciali, laddove il giudice è tenuto a fare accertamenti specifici.
  • L’imputato ha il diritto di ricorrere almeno due volte in appello dopo la condanna, incluso il ricorso al Circuito del Distretto di Columbia.
  • L’imputato non può essere processato una seconda volta per lo stesso reato.

Il progetto di legge si discosta sotto alcuni aspetti dal codice UCMJ, laddove i provvedimenti di quest’ultimo risulterebbero inappropriati o non applicabili nel processo ai terroristi.

  • Il codice CMC elimina i requisiti del codice UCMJ basati sulla legge Miranda . Il progetto di legge riconosce il privilegio dell’imputato contro l’autoincriminazione, durante un procedimento effettivo della commissione. Tuttavia, i diritti basati sulla legge Miranda, previsti dal codice UCMJ, sono più ampi rispetto al regolamento civile, e potrebbero impedire o limitare la raccolta di informazioni segrete durante gli interrogatori dei detenuti terroristi. L’amministrazione non ritiene che le dichiarazioni Miranda debbano essere richieste prima di interrogare i terroristi combattenti.
  • Il codice CMC elimina l’indagine prevista dall’articolo 32 del codice UMCJ, che costituisce un procedimento precedente all’accusa simile ad un Gran Jury civile, ma maggiormente protettivo nei confronti dell’accusato. Tale procedimento è considerato non necessario ed inappropriato nel processo ai terroristi prigionieri, che sono già soggetti alla detenzione secondo le leggi della guerra.
  • Il codice CMC prevede l’introduzione di tutte le prove con valore probativo, incluse quelle de auditu, qualora siano attendibili. Le commissioni devono giudicare crimini basati su prove raccolte ovunque – dai campi di battaglia della guerra contro il terrorismo ai ripari sicuri dei terroristi stranieri. E’ imperativo che le commissioni militari abbiano la capacità di ritenere attendibili le prove de auditu, poiché molti testimoni potrebbero essere cittadini stranieri che hanno difficoltà a dover apparire di fronte alla corte, mentre altri possono essere non disponibili a causa di esigenze militari, incarcerazione, ferite o decesso. I tribunali internazionali hanno ugualmente riconosciuto la necessità di permettere ai testimoni di presentare le dichiarazioni de auditu, fatte da altre persone che sono indisponibili.
  • Il progetto di legge contiene richieste severe, che limitano l’introduzione delle prove segrete senza la presenza dell’imputato. L’amministrazione ritiene che le commissioni debbano dare la possibilità di impiegare le prove segrete senza la presenza dell’imputato, ma solo in circostanze straordinarie. Condividere informazioni sensibili con i terroristi prigionieri potrebbe costituire un serio rischio per la sicurezza nazionale americana, in modo particolare nel caso in cui i terroristi vengano rilasciati prima della fine delle ostilità. Laddove il giudice ritenga che le prove siano autorizzate ed eque, le commissioni militari possono prenderle in considerazione in circostanze particolari, e soltanto se vengono rispettate condizioni severe:
    • Il codice CMC prevede che prima che una documentazione confidenziale venga presentata senza la presenza dell’imputato, il capo del dipartimento esecutivo che ha segretato la prova deve attestare che la condivisione dell’informazione contenuta nella stessa potrebbe nuocere alla sicurezza nazionale, e che la prova è stata desegretata il più possibile.
    • Al giudice militare viene richiesto di fare accertamenti specifici, relativi al fatto che l’esclusione dell’imputato avviene per garantire la protezione di informazioni segrete; che l’ammissione di una documentazione non classificata o di versioni redatte non costituiscono una sostituzione adeguata; che l’esclusione dell’imputato non ha luogo più dello stretto necessario; e che ciò non costituisce in alcun modo una violazione dei diritti dell’imputato ad avere un processo giusto ed equo.
    • All’’imputato verrà data una trascrizione redatta di ogni procedimento dal quale è stato escluso, ed un sommario di tutta la documentazione riservata di ogni prova presentata, fin dove possibile.
  • Non verrà indetto alcun “processo segreto” – La presentazione di prove segrete rappresenta una procedura straordinaria che riteniamo di dover usare soltanto in circostanze eccezionali, e solo quando il giudice la ritiene pertinente ed equa.

Aggiunta di una definizione all’articolo 3 della Convenzione di Ginevra

La proposta di legge contiene vari provvedimenti che si riferiscono alla Sentenza della Corte Suprema, relativamente al fatto che l’articolo 3 della Convenzione di Ginevra debba essere applicato al nostro conflitto armato contro al-Qaeda. Qualora venisse lasciata indefinita nello statuto, l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione di Ginevra esporrebbe coloro che combattono per difendere l’America dagli attacchi terroristici ad uno standard giudiziario incerto, che potrebbe essere influenzato dai tribunali stranieri. I maggiori capi civili e militari degli Stati Uniti hanno richiesto, di comune accordo, che il Congresso provveda ad inserire una chiara definizione statutaria degli obblighi degli Stati Uniti, relativamente all’articolo 3.

Alcuni termini dell’articolo 3 della Convenzione di Ginevra sono intrinsecamente non ben definiti. Molti provvedimenti dell’articolo 3 proibiscono azioni che sono condannate universalmente, come “violenza alla vita”, “assassinio”, “mutilazione”, “tortura”, e “prendere in ostaggio”. Tuttavia, l’Articolo 3 vieta anche gli “oltraggi alla dignità personale, riferendosi in particolare a trattamenti umilianti e degradanti”. Questa frase è suscettibile di applicazioni incerte ed imprevedibili.

Senza la chiarificazione prevista dalla legge proposta, il significato dell’articolo 3 – la norma che ora viene applicata al comportamento del personale americano di competenza nella guerra contro il terrorismo – cambierebbe, a causa delle continue interpretazioni da parte di tribunali e governi al di fuori degli Stati Uniti. La Corte Suprema ha dichiarato che nell’interpretare le clausole del trattato, come quelle previste dall’articolo 3, bisogna accordare “una considerazione rispettosa” al significato dato dai tribunali internazionali al linguaggio del trattato stesso, ed un “peso considerevole” alle interpretazioni del trattato adottate dalle altre entità statali.

I principi che regolano il trattamento dei detenuti da parte degli Stati Uniti nella guerra contro il terrorismo devono essere chiaramente definiti dalla legge americana, e devono essere conformi ai nostri obblighi internazionali. Il progetto di legge definisce i nostri obblighi relativamente all’articolo 3, facendo riferimento agli standard costituzionali americani già adottati dal Congresso, nel Decreto sul Trattamento del Detenuto del 2005 (DTA).

  • Lo scorso anno, dopo un significativo dibattito pubblico sul principio che avrebbe dovuto regolare il trattamento dei terroristi di al-Qaeda fatti prigionieri, il Congresso ha adottato il Decreto sul Trattamento del Detenuto del 2005, (DTA). Tale decreto vieta “il trattamento o la punizione crudele, inumana o degradante”, così come definito dal Quinto, Ottavo e Quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, per tutti i detenuti sotto la custodia degli Stati Uniti, indipendentemente dalla nazionalità o dalla provenienza geografica.

Il Decreto DTA ha definito le questioni sulle norme che regolano il trattamento dei detenuti da parte degli Stati Uniti nella Guerra contro il Terrorismo. Il principio di base del decreto soddisfa pienamente i nostri obblighi internazionali relativamente all’articolo 3, e la proposta di legge rispetta chiaramente tutti gli aspetti della legislazione federale.

Il significato e l’applicazione dei termini non ben definiti dell’articolo 3, solleva anche la questione su una possibile responsabilità criminale – Il Decreto sui Crimini di Guerra, legge 18 U.S.C, § 2441, dichiara che ogni violazione dell’articolo 3 rappresenta, per il personale americano, un reato grave.

  • L’amministrazione crede sia un dovere, nei confronti di coloro a cui è stato richiesto di custodire i detenuti durante la guerra contro il terrorismo, di portare chiarezza e certezza al Decreto sui Crimini di Guerra. Il modo più sicuro per raggiungere chiarezza e certezza, consiste nel definire un elenco dei reati specifici, che costituiscono i crimini di guerra punibili, in quanto violazioni dell’Articolo 3.

Riferimento alla Revisione Giudiziale delle Rivendicazioni dei Detenuti

La proposta di legge si riferisce alla decisione giudiziale del caso Hadman, sul fatto che i provvedimenti di revisione giudiziale del decreto DTA non debbano essere applicati alle centinaia di petizioni habeas (sul trattamento dei detenuti secondo la costituzione degli Stati Uniti), rimaste in sospeso nelle corti federali. La proposta di legge chiarisce il fatto che il decreto DTA regola effettivamente tutte le rivendicazioni da parte dei detenuti sulla loro carcerazione o processo davanti ad una commissione militare, permettendo unicamente la revisione delle decisioni conclusive del Tribunale per la Revisione dello Stato di Combattente (CSRT), e delle sentenze della commissione militare. L’amministrazione ritiene che questo era l’intento del Congresso con il decreto DTA, che è giusto diminuire la capacità dell’imputato di potersi appellare fino a dopo che il processo del Tribunale CSRT o della commissione militare sia completato, e che le nostre corti non debbano essere costrette ad ascoltare in alcun modo le proteste di terroristi, legittimamente tenuti in custodia come nemici combattenti in tempo di guerra.

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