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Vale la pena rileggere una "vecchia" ma interessante sentenza del TAR Lazio sul diritto di Associazione dei militari. PDF Stampa E-mail
Vale la pena rileggere una "vecchia" ma interessante sentenza del TAR Lazio sul diritto di Associazione dei militari
 

Il TAR Lazio, Sezione I bis, il 15 luglio 2004 ha emesso una sentenza in riferimento al ricorso presentato dall'Associazione che, a seguito della circolare del Ministro della Difesa dell'estate 2003, aveva sospeso la propria attivitĂ . 

Tale circolare dettava regole stringenti per la costituzione di Associazioni tra militari, anche assieme a cittadini civili, prevedendo un preventivo assenso da parte del Ministero stesso. Le Associazioni giĂ  costituite dovevano essere comunque monitorate per stabilire se rispondessero ai criteri stabiliti dalla circolare.

Nelle motivazioni, il TAR, afferma un importante concetto; scrive infatti  il giudice: "Essa (Amid), infatti, risulta giĂ  costituita; e quindi non necessitante dell'assenso preventivo disciplinato dalla Circolare avversata, la quale non assume (come del tutto evidente) valenza retroattiva, sì da imporre, anche per le Associazioni giĂ  esistenti, un assenso che invece riguarda le formazioni associative la cui costituzione è successiva all'adozione delle disposizioni da essa introdotte."

************************

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

N.                  Reg. Sent.

Anno 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N.     11441 Reg. Ric.

Anno 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sezione I-bis -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 11441 del 2003, proposto da Associazione per i Militari Democratici (A.Mi.D.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Ettore Martinelli e Sergio Vacirca, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, via Flaminia n. 195

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio

per l'annullamento

-         della Circolare del Ministero della Difesa prot. n. 1/36211/11.7.0/02ML in data 16 luglio 2003, avente ad oggetto “articolo 8 della legge 11 luglio 1978 n. 382 – adesione di militari ad associazioni – costituzione di associazioni o circoli fra militari”;

-         nonchĂ© di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

e per la condanna

dell’Amministrazione resistente al risarcimento di ogni danno, material o immateriale, che l’Associazione per i Militari Democratici – A.Mi.D. abbia subito o dovesse subire in dipendenza degli atti impugnati.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 luglio 2004 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Illustra inizialmente parte ricorrente l’esistenza di una prassi – operante fino al sopraggiungere dell’avversata Circolare – per cui non fosse necessario un preventivo assenso dell’Autorità militare ai fini della costituzione di associazioni fra militari e cittadini comuni.

La Circolare anzidetta ha invece sottoposto ad assenso anche le associazioni fra militari e civili; lamentando la ricorrente Associazione che l’operatività della disposizione di cui sopra imporrebbe alla stessa di richiedere all’Autorità militare un assenso – rectius: un’autorizzazione preventiva – risolventesi nell’esercizio di un controllo amministrativo del quale viene contestato il carattere potenzialmente distorsivo.

Le dedotte censure concernono:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 11 luglio 1978 n. 382, anche in relazione al regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. 545/86 e successive modificazioni ed integrazioni. Incompetenza ed eccesso di potere. Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 18 della Costituzione.

Assume in primo luogo la ricorrente che la Circolare impugnata sia lesiva del diritto, costituzionalmente tutelato, ad associarsi.

Il controllo preventivo di tipo autorizzatorio esercitabile nei confronti delle associazioni di militari (anche ove comprendenti civili) avrebbe carattere di inaccettabile discrezionalità, in palese contrasto con le previsioni all’uopo dettate dall’art. 18 della Costituzione: in proposito osservandosi come l’autorizzazione onde trattasi è potenzialmente suscettibile di coinvolgere tutte le associazioni che, comunque, non vietino la partecipazione di militari.

Nell’assumere che il “controllo” realizzato dall’assenso in discorso sia illegittimo – per l’effetto invocandosi l’annullamento della relativa prescrizione dettata dall’impugnata Circolare ministeriale – sollecita conclusivamente parte ricorrente, laddove si ritenesse che tale Circolare abbia correttamente attuato la disposizione di cui all’art. 8 della legge 382/78, la sottoposizione al vaglio della Corte Costituzionale della disposizione di legge da ultimo citata, per contrasto con gli artt. 3 e 18 della Costituzione.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione della Difesa, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 luglio 2004.

Diritto

La palese inammissibilità, per carenza di interesse attuale, in capo all’odierna ricorrente, quanto all’impugnazione della Circolare del Ministero della Difesa prot. n. 1/36211/11.7.0/02ML in data 16 luglio 2003, avente ad oggetto “articolo 8 della legge 11 luglio 1978 n. 382 – adesione di militari ad associazioni – costituzione di associazioni o circoli fra militari” preclude al Collegio l’esame nel merito delle esposte doglianze.

Come reso palese dal letterale contenuto della Circolare onde trattasi, l’intervento autorizzativi rimesso all’Autorità militare ai fini della costituzione di Associazioni fra militari riguarda:

-         la costituzione delle Associazioni stesse;

-         le sole “modifiche statutarie delle associazioni fra militari giĂ  costituite, ancorchĂ© riconosciute come persone giuridiche anche successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361”.

Nessuna delle due fattispecie riguarda la ricorrente Associazione per i Militari Democratici (A.Mi.D.).

Essa infatti risulta già essere costituita; e quindi non necessitante dell’assenso preventivo disciplinato dalla Circolare avversata, la quale non assume (come del tutto evidente) valenza retroattiva, sì da imporre, anche per le Associazioni già esistenti, un assenso che invece riguarda esclusivamente le formazioni associative la cui costituzione è successiva all’adozione delle disposizioni da essa introdotte.

Né parte ricorrente può mutuare la propria posizione legittimante dall’esigenza di introdurre modificazioni statutarie (queste sì sottoponibili ad assenso preventivo anche con riferimento ad Associazioni già esistenti), atteso che tale circostanza non viene in alcun modo documentata negli atti di causa.

Deve allora escludersi che la ricorrente Associazione sia attributaria, allo stato, della necessaria legitimatio ad causam; comunque dovendo osservarsi come il consolidamento di un interesse, giuridicamente tutelabile, alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale non potrebbe prescindere, in ogni caso, dall’adozione di una puntuale determinazione che, espressione del potere di assenso preventivo onde trattasi, avesse negato all’Associazione la possibilità di costituirsi.

Diversamente, la richiesta di controllo formulata all’adito organo giurisdizionale non solo viene a configurarsi priva del necessario e presupposto interesse rappresentato dall’esistenza di una determinazione avente concreto ed attuale contenuto pregiudizievole, ma addirittura si evidenzia quale esercizio di una sorta di “azione popolare”, evidentemente in configurabile all’interno del nostro ordinamento fuori dai casi che eccezionalmente ne consentono la deducibilità in giudizio.

Ribadita, alla stregua delle condotte considerazioni, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse in capo alla ricorrente Associazione, dispone conclusivamente il Collegio di non far luogo a pronunzia in ordine alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione della Difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'AutoritĂ  amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati

Cesare MASTROCOLA – Presidente

Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore

Pietro MORABITO – Consigliere

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