Autenticazione



3D Il Giornale

Newsletter

  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 31 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 24 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 17 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 10 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 19 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 05 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Mercoledì 28 Maggio 2008

Articoli correlati

Cerca

Ripresi i lavori per la riforma dei Codici Militari: Riportiamo il dibattito Parlamentare. PDF Stampa E-mail

Lunedì scorso, 7 marzo 2005, è ripresa alla Camera la discussione sul disegno di legge per la delega al Governo per la riforma dei codici militari di pace e di guerra. Vi sono stati diversi interventi (relatore, interventi di diversi parlamentari tra cui On. Pisa, Deiana, e Taormina) e poi c'e' stato il rinvio alla giornata successiva.

Il giorno successivo, martedì 8 marzo, la discussione si è concentrata sulla pregiudiziale di incostituzionalità della delega presentata dall’opposizione, prima firmataria l' On. Finocchiaro.

Dopo la concessione della segretezza del voto, richiesta dai DS, è avvenuta la votazione che, purtroppo, ha visto la non approvazione della pregiudiziale per soli 15 voti.

A causa dei numerosi emendamenti e richieste di intervento da parte dell’opposizione (opportunamente richiesti per rallentare l’iter), la discussione è stata posticipata ad Aprile, in data da definire.

Alla ripresa dei lavori, quindi in periodo elettorale, si procederà alla presentazione degli emendamenti. Tra quelli previsti vi è anche un maxi-emendamento della maggioranza per la reintroduzione di quello che era l'art. 4 (riforma del codice di guerra).

Questo da' il tempo alla mobilitazione di crescere, ma e' necessario non rilassarsi troppo. Il tema non e' facile, e il tempo e' un elemento importante per poter raggiungere altre persone e cercare di essere via via più competenti e convincenti.

*PROPOSTE DI ATTIVAZIONE*

Naturalmente questo periodo di pausa dell'iter parlamentare è da sfruttare al massimo per evitare che la riforma dei codici venga approvata. Qui di seguito proponiamo alcune attività che se realizzate in massa sarebbero di grande aiuto per il buon esito della Campagna.

*Promuovere la firma dell'appello*

Sono state raccolte quasi 2000 adesioni, ma è importate continuare a promuovere la raccolta di firme sul sito al seguente link: http://db.peacelink.org/forum/thread.php?id_forum=24&id=1164

*Inviare una valanga di email ai parlamentari*

Provare provare e provare ad inviare la "valanga di mail" agli indirizzi dei parlamentari. Sul sito sono riportati gli indirizzi di tutti i parlamentari e la nostra proposta di testo da inviare, ma ovviamente ognuno si esprima come meglio crede. Qualcuno ha avuto molti messaggi di errore a seguito dell'invio. Possiamo rassicurarvi che gli indirizzi sono corretti. Si può provare a cambiare l'oggetto della mail (nel caso avessero inserito un meccanismo anti spam) oppure controllare che non dipenda dalla saturazione della mailbox del/la deputato/a. Pisa e Deiana ci hanno riferito che l'invio di mail sta avendo l'attenzione delle colleghe e dei colleghi.

Per inviare i messaggi ai parlamentari visitate questo link: http://www.ostinatiperlapace.org/ostinati/articles/art_9950.html

*Far approvare OdG contrari alla delega dalle istituzioni locali*

Fate pressione sulle istituzioni locali per dare seguito alle iniziative dei Comuni di Roma e di Modena che hanno approvato un Ordine del Giorno contrario alla proposta di riforma del codice penale militare di guerra.

Il tempo a disposizione (e la fase preelettorale) forse da' la forza e l'opportunità per presentarlo ancora in altri comuni.

Al seguente link potete trovare degli utili suggerimenti. http://www.ostinatiperlapace.org/ostinati/articles/art_9684.html

*E chi più ne ha più ne metta*

Ideate e agite iniziative nei vostri territori per ostacolare l'approvazione della riforma dei codici e fateci pervenire ciò che avete pensato di intraprendere o quelle che avete realizzato.

Buon lavoro a tutti e a tutte.

************************************************************

Seguito della discussione del progetto di legge: S. 1432-1533-2493-2645-2663-3009 - Senatori Manzione ed altri; Nieddu ed altri; d'iniziativa del Governo; senatori Pascarella ed altri; Florino ed altri; Pessina: Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (5433) e delle abbinate proposte di legge: Spini; Carboni; Carboni; Lavagnini; Minniti ed altri; Pisa ed altri; Perrotta (258-527-534-576-2807-2866-5443) (ore 16,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge, già approvato, in un testo unificato, dal Senato, d'iniziativa dei senatori Manzione ed altri; Nieddu ed altri; d'iniziativa del Governo; senatori Pascarella ed altri; Florino ed altri; Pessina: Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Carboni; Carboni; Lavagnini; Minniti ed altri; Pisa ed altri; Perrotta.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 5433)

PRESIDENTE. Ricordo che è stata presentata la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Finocchiaro ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5433 sezione 1).

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra le molte e serie perplessità che abbiamo nutrito nei confronti di questo testo, due profili sono emersi con forza nel corso della discussione in Commissione e, ieri, durante la discussione sulle linee generali. Mi ha colpito la sintonia tra i molti interventi dei colleghi dell'opposizione e qualche intervento di un collega della maggioranza, notissimo giurista, ossia l'onorevole Taormina.

I rilievi sono stati incentrati sull'interruzione di un processo riformatore, ma direi di attuazione della intenzione del Costituente che, con grande diffidenza, guardava alle giurisdizioni speciali e con grande precisione formulò l'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione. I rilievi più interessanti e più pertinenti al testo si sono incentrati nel corso della discussione sulle linee generali ed oggi, con la nostra questione pregiudiziale di costituzionalità, sui profili di costituzionalità di questo provvedimento, che, certamente, ha ragioni politiche, onorevoli colleghi; le comprendiamo bene per quello che ci è ha dato intravedere, perché molto è il non detto e poco è l'esplicito. Si tratta di ragioni che tendono a costituire un campo di attività per la magistratura militare cui - lo ripeto -, così come le altre giurisdizioni speciali, guardava, con diffidenza, il nostro Costituente, tanto che avevamo inteso che il cammino che sinora era stata fatto era tutto verso la prospettiva di una giurisdizione unitaria che vedesse la magistratura militare come una delle specializzazioni dei giudici.

Ciò che nella discussione non è emerso con grande chiarezza nelle file della maggioranza e che, quindi, a nostro avviso, segna negativamente questo progetto di legge è che lo stesso di fatto ritiene, da una parte, di dover calare l'impianto del nostro codice penale ordinario dentro il codice militare di pace, e, dall'altra, di allargare l'ambito della giurisdizione penale, che pure, anche in virtù di recentissime sentenze, nonché dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, si era attestata in una competenza assolutamente di margine: per dirla con i Costituenti, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate.

Onorevoli colleghi, forse voi ritenete questa un'operazione di ingegneria ordinamentale, riferendovi esclusivamente agli ordinamenti penali. Invece, tale operazione ha molto a che fare con il suo impatto costituzionale. Vi invito ad esaminare con attenzione l'articolo 103; mi pare che la convinzione che vi ha sostenuto è che si sta ragionando su un terreno non limitato dalle previsioni costituzionali. In qualche modo, state agendo sulla base di una presunzione di extraterritorialità dell'impianto del codice penale militare e della stessa giurisdizione militare rispetto all'ambito della Costituzione. Colleghi, non è così. Non è l'articolo 103 esclusivamente ciò a cui dovete guardare e che pure è violato da questo testo, come vi ha spiegato ieri l'onorevole Taormina. Ciò a cui dovete guardare è il principio chiave nel nostro ordinamento che regola e determina l'ambito di operatività di ogni norma sostanziale, di carattere penale, civilistico ed amministrativo, ossia il principio di uguaglianza.

Con questa impostazione, continuate a violare l'articolo 3 e stabilite una assolutamente irragionevole disparità di trattamento tra soggetti militari, nel momento in cui sono considerati reati militari i fatti che nulla hanno a che vedere con la necessità di una qualifica di reato militare, trattandosi ovviamente di reati comuni, e ancora di più nel momento in cui attraete dentro l'orbita della giurisdizione penale e sottoponete, quindi, alla giurisdizione dei tribunali militari i civili.
Non so se vi rendiate conto del fatto che tale operazione, compiuta appunto per accrescere il peso della magistratura militare - e, aggiungerei, nelle forme con le quali voi la proponete, per giustificarne l'esistenza -, in realtà ha certamente ragioni politiche ma viola l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza. Si tratta di un articolo che, cari colleghi, se trova applicazione nella vita ordinaria per i civili, ha ragioni assai più fondate di essere invocato quando si tratti di reati militari. Ciò, non soltanto per la ragione molto semplice che con la condanna per la commissione di un reato militare si determina una discriminazione rispetto a quanti vengono condannati dinanzi ad un tribunale ordinario per il medesimo reato, in termini si afflittività ovviamente; il motivo risiede anche nel fatto che non sussiste possibilità alcuna di sottrarsi ad una lettura dell'ordinamento militare ormai avallata dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale. Ciò avrebbe dovuto indurre il Parlamento a proseguire su questa strada anziché, per così dire, tornare tanto indietro come state facendo voi.

È ovvio, infatti, che per chi sia inserito all'interno di un organismo militare - il cittadino militare, come lo definisce la Consulta - sia tanto più necessaria la vigilanza sull'applicazione dell'articolo 3 della Carta quanto più sono essenziali, appunto per qualificare pienamente la cittadinanza del cittadino militare, garanzie e tutele. Voi, non solo siete assolutamente dimentichi di questo versante della riflessione; fate di più, come ricordavano gli onorevoli Bonito, Ruzzante e Taormina intervenuti ieri. Sottoponete il cittadino che entra in relazione con il militare alla giurisdizione militare, gli imputate la commissione di un reato militare e lo sottoponete ad un processo condotto nelle aule dei tribunali militari. Tutto ciò, colleghi, avrà pure ragioni politiche ma, sotto il profilo della legittimità costituzionale, specificamente con riferimento ai principi contenuti nell'articolo 3 della nostra Carta, è assolutamente irragionevole. Perché, dunque, volete che anche questa vicenda finisca dinanzi alla Consulta? Quale interesse vi muove? Qual è il difetto, la miopia, lo strabismo con il quale state guardando a questa riforma?

Tali sono le ragioni per le quali abbiamo presentato una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità e confidiamo, onorevoli colleghi, vi sia la possibilità di una riflessione sul tema.

È difficile presentarsi come campioni di ogni libertà quando, poi, nel momento in cui occorra effettuare scelte come questa, si sacrifica l'esame della materia ad un interesse che politicamente posso comprendere ma che non condivido: mantenere un significato, sia pure residuale, sia pure marginale, per la presenza, nel nostro sistema, della magistratura militare in un momento in cui le Forze armate hanno acquisito l'attuale rilevanza e l'impegno dell'Italia sul versante della pace dovrebbe essere così netto in attuazione dell'articolo 11 della Costituzione. Ma, colleghi, queste ragioni politiche si scontrano con il dato costituzionale; non resta che chiarire tutta la verità, colleghi: anche queste disposizioni, una per una, vanno sottoposte al vaglio del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della nostra Costituzione.

È inammissibile la previsione di un concerto tra il ministro della difesa e quello della giustizia…

PRESIDENTE. Onorevole...

ANNA FINOCCHIARO. Termino, signor Presidente.

Colleghi, nel 1988, circa 20 anni fa, questo Parlamento salutò con favore l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura militare; ebbene, voi, oggi, reintroducete il concerto tra il ministro della difesa ed il ministro della giustizia contro ogni previsione costituzionale? Scusate la veemenza ma ritengo possano essere utili queste osservazioni, che riprendono tanta parte della discussione già svoltasi in Assemblea durante queste settimane.

Non abbiamo alcuna intenzione di deflettere dalle nostre idee ma siamo pronti ad una collaborazione per ricondurre il testo alla piena coerenza costituzionale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rivolgo un saluto alla delegazione degli amministratori e dei consiglieri comunali - che stanno seguendo i nostri lavori dalla tribuna - del comune di Sansepolcro, in provincia di Arezzo (Applausi).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, l'onorevole Taormina, professore di procedura penale, parlando a titolo personale, nel corso della seduta di ieri, ha concluso con questa valutazione il suo intervento sul provvedimento in ordine al quale si sta discutendo la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità, presentata dall'onorevole Finocchiaro, che sostengo a nome del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo: «stiamo discutendo di un provvedimento non soltanto incostituzionale, ma anche aberrante e davvero antistorico».

Non credo che riuscirò a sviluppare, in termini adeguati ed in pochi minuti, tale giudizio, che fa riferimento ad una pluralità di norme costituzionali, investite dalle disposizioni che stiamo esaminando. Mi riferisco, infatti, non solo all'articolo 3 della Costituzione, testè ricordato dall'onorevole Finocchiaro, ma anche all'articolo 25, nel quale si parla del principio di legalità delle pene e del giudice naturale. Mi riferisco, inoltre, agli articoli 78 e 87 della Costituzione, che definiscono cosa debba intendersi per «stato di guerra», nonché agli articoli 102 e 103, sulla giurisdizione, ed infine agli articoli 110 e 111, che riguardano i poteri del ministro della giustizia e le impugnazioni delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali.

Vorrei formulare, tuttavia, soltanto un paio di osservazioni, che ritengo importanti. Il disegno che il legislatore costituente ha tracciato nell'articolo 102 voleva privilegiare l'unitarietà della giurisdizione, considerando eccezionali le giurisdizioni speciali. Vorrei ricordare che l'articolo 103 della Costituzione considera il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e traccia successivamente una sorta di perimetro della giurisdizione militare.

Se riflettiamo sul progetto di legge in esame, tuttavia, possiamo osservare che tale perimetro viene allargato a dismisura. Come è stato già affermato, nel corso della discussione svolta in Assemblea, questa giustizia si riferisce a 140 mila addetti; 104 sono i giudici e circa 40 sono i provvedimenti annui: le dimensioni della pretura di Moncalieri, ha sottolineato qualcuno presso l'altro ramo del Parlamento!

Siamo certi, allora, che, attraverso un provvedimento di questo tipo, non si incida contemporaneamente sulla nozione di «tempo di guerra» e sull'ampiezza della giurisdizione militare in tempo di pace? Infatti, soprattutto nell'originario articolo 4 del provvedimento, soppresso nel corso dell'esame presso le Commissioni ma è stato annunciato che verrà reintrodotto in sede di Assemblea), il «tempo di guerra» viene allargato in misura enorme. Si tratta della definizione data non soltanto dall'articolo 78 della Costituzione, ma da ciò che si ricava dalla formulazione estremamente contorta, contenuta nell'articolo 9 della legge n. 6 del 2002: infatti, «Sino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla materia penale, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio del confine dello Stato» eccetera.

In questo caso, stiamo ancorando la giurisdizione ad una serie di fattori estremamente discutibili e non certi. Vorrei evidenziare che stiamo praticamente allargando la nozione di «tempo di guerra», la quale, come ha notato sempre l'onorevole Taormina, si estende non soltanto ai conflitti armati internazionali, ma anche «ai conflitti interni tra Forze armate e gruppi armati organizzati o tra di loro» (articolo 4, lettera i), punti 1 e 2). In tal caso, la discrezionalità è enorme, e qui si gioca la giurisdizione; pertanto, è elevatissimo il rischio di dare una nozione di «tempo di guerra» totalmente innovativa rispetto al quella contenuta nella Costituzione.

Per quanto concerne il tempo di pace, inoltre, vorrei evidenziare che l'articolo 103 della Costituzione afferma, con chiarezza, che i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. L'intera struttura normativa che abbiamo di fronte, invece, tende sostanzialmente ad allargare sia la categoria dei reati militari, sia quella degli appartenenti alle Forze armate.

Vorrei rilevare che, sostanzialmente, non abbiamo più la nozione ontologica di reato militare, che anche la Corte costituzionale ha affermato essere importante quando, nella sua sentenza n. 213 del 1984, ha precisato che le fattispecie criminose sottese al reato militare debbano comunque avere una relazione con interessi militari.

In questo caso, invece, siamo in presenza di un'estensione enorme di tale categoria. Basterebbe citare numerosi casi, previsti dall'articolo 3 del provvedimento in esame, nel quale si parla di rivedere la nozione di militari in servizio alle armi, di luogo militare e di applicabilità della legge penale ai militari stranieri. In tale articolo si prevede, altresì, una serie di categorie estensive, concernenti reati comuni che diventano reati militari, nonché l'estensione dei reati di disobbedienza individuale e collettiva, fino a considerare reato militare, come ha già segnalato l'onorevole Molinari, la raccolta o la partecipazione, in forma pubblica, a sottoscrizioni per rimostranze o proteste in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina.

Signor Presidente, credo che si sia in presenza di uno stravolgimento grave dei principi costituzionali, nel momento in cui si àncora la giurisdizione militare in tempo di pace, non più ad una categoria disgiunta, ma moltiplicando le fattispecie dei reati militari sino a comprendere in esse tutti i reati commessi dagli appartenenti alle Forze armate. Da tale punto di vista, il principio di legalità delle pene e del giudice naturale precostituito per legge ne escono completamente stravolti (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, credo che molte delle osservazioni svolte dai presentatori della questione pregiudiziale abbiano un sicuro fondamento, ma che non riguardino il problema che in questo momento ci interessa, ossia la possibilità di stabilire un'incompatibilità tra la normativa di cui ci stiamo interessando e le norme di carattere costituzionale.

Per quanto riguarda gli aspetti contenuti nel primo punto della questione pregiudiziale, credo sia ovvio prendere atto che tutte le fattispecie indicate in tale parte hanno - tutte e sempre - un elemento di specificità sufficiente a determinare la demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale. Ciò sia per quanto riguarda i militari stranieri, sia per quanto concerne gli estranei alle Forze armate, perché si fa riferimento - sia pure in maniera molto ampia - ad operazioni militari alle quali debbono essere collegate le attività di vigilanza e di custodia. Anche la specificazione ulteriormente presa in considerazione della questione sottoposta, ossia il riferimento al traffico di sostanze stupefacenti, per come è formulata la disposizione, che prescinde, ancora una volta, dalla possibilità di condividere il merito delle previsioni di cui al provvedimento che stiamo esaminando ed anche con riferimento a questo settore che certamente è il più eccentrico rispetto alle materie che dovrebbero appartenere alla disciplina di un codice penale militare di pace o di guerra, dal punto di vista della soggettività, è, anch'essa, sufficiente.

Faccio la medesima affermazione per quanto riguarda il settore interessato dal punto 2 della questione pregiudiziale, in cui - tra l'altro - noto una contraddizione: mentre, infatti, si lamenta che rispetto all'applicazione di pene accessorie vi sarebbe un'automatismo in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale, poc'anzi ricordata, la n. 490 del 1989 - tra l'altro, ricordo che ancora oggi è operativa la normativa che prevede l'automatismo rispetto all'applicazione della misura della pena accessoria -, quando si tratta di reati in cui vi è il concorso con l'inferiore, l'automatismo salti e si tratti di una previsione di carattere discrezionale. Bisogna certamente mettersi d'accordo su ciò, ma - ancora una volta - si tratta di prendere in considerazione situazioni che riguardano specifiche posizioni, tutte ipotesi che in dottrina sono chiamate di reato proprio, il che è più che sufficiente per radicare la differenza e, soprattutto, per escludere la questione di costituzionalità.

Quanto all'ultimo punto, relativo alla previsione del possibile concerto tra il ministro della difesa e il ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in cui si fa riferimento all'articolo 110 della Costituzione come parametro attraverso il quale diagnosticare l'incostituzionalità della normativa contenuta all'articolo 3, comma 1, lettera ee), osservo come lo stesso articolo 110 sia assolutamente inapplicabile in questa materia, per l'elementare ragione che esso prevede una disciplina riguardante esclusivamente la magistratura ordinaria per la quale si fa carico di dare un'indicazione complessiva sul piano dei riferimenti istituzionali evocando il Consiglio superiore della magistratura. Quindi, sicuramente, l'esclusività dell'intervento del ministro della giustizia in materia di organizzazione è riferita soltanto alla magistratura ordinaria: libera, quindi, la giurisdizione speciale di andare incontro all'applicazione di altre norme di carattere costituzionale come quelle evocate dal provvedimento in esame.

Pertanto, sinteticamente, a me sembra che sul piano formale - e sottolineo: soltanto formale - la questione pregiudiziale di costituzionalità non abbia fondamento, perché vi sono parametri di specificità che implicano l'applicazione di altri parametri costituzionali. L'articolo 3 della Costituzione è, quindi, evocato a sproposito, anche se torno a dire che molti dei problemi sollevati, soprattutto con riferimento all'estensione del reato militare, troveranno o dovrebbero trovare soluzione nella fase dell'esame degli emendamenti di questo progetto di legge. In questo senso, concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, riteniamo che il provvedimento in esame contenga aspetti gravemente incostituzionali, al contrario di ciò che ha testé affermato l'onorevole Taormina, per molteplici e complesse ragioni illustrate negli interventi dei colleghi dell'opposizione di cui riprendo alcune considerazioni.

Innanzitutto, vorrei sottolineare l'elemento molto negativo introdotto nell'articolo 3, comma 1, lettera ee), in cui si parla di un concerto del ministro della difesa con il ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Tale estensione di competenze al ministro della difesa costituisce una violazione dell'articolo 110 della Costituzione, volto a stabilire che, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Tuttavia, questo articolo va inquadrato evidentemente nel complessivo titolo IV, sezione I (ordinamento giurisdizionale), e collegato all'articolo 108 della Costituzione, in base al quale la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Quindi, è un complesso di disposizioni che tendono a mettere in evidenza l'autonomia e l'indipendenza della magistratura anche per quanto riguarda le sezioni speciali, indipendenza che verrebbe, invece, gravemente lesa dall'introduzione di tale concerto tra il ministro della difesa e il ministro della giustizia, soprattutto in un'epoca in cui la tendenza è quella dell'emergenza continua, anche sul piano giuridico e giurisdizionale, a causa della guerra e dei dispositivi politici continuamente messi in atto per ottemperare agli obblighi politici che discendono dalle scelte di guerra.

Tutto questo, insomma, comporterebbe la legittimazione di un primato del Governo e dell'Esecutivo rispetto all'autonomia dell'amministrazione della giustizia.

Voglio sottolineare, inoltre, un altro aspetto che mi sembra particolarmente inquietante dal punto di vista dei profili di incostituzionalità del provvedimento e che considero un vero e proprio attentato alla Costituzione. Esso riguarda tutta la problematica relativa allo stato di guerra. Il provvedimento introduce una distinzione e una separazione sul piano concettuale, prima ancora che su quello pratico, tra stato di guerra e tempo di guerra, tra piano interno (controllo e amministrazione giuridica del territorio interno) in stato o in tempo di guerra e piano esterno.

Stando alla Costituzione, non vi è differenza tra lo stato di guerra e il tempo di guerra per quanto attiene il diritto dello Stato di fare ricorso all'uso della forza militare. Non c'è differenza né separazione nel senso che il tempo di guerra non significa automaticamente il diritto a ricorrere all'uso della forza militare. Affinché questo diritto sia legittimo occorre che il Parlamento deliberi lo stato di guerra. Pertanto, la connessione tra tempo di guerra e stato di guerra avviene soltanto per deliberazione del Parlamento e, solo a quel punto, il Governo è legittimato all'uso della forza.

PRESIDENTE. Onorevole Deiana...

ELETTRA DEIANA. Concludo, Presidente. Nel testo, invece, vi è una separazione illegittima e si costituisce un tempo di guerra sottratto completamente al controllo del Parlamento e a disposizione del Governo, quindi con una espansione indefinita della legittimità del ricorso all'uso della forza. Pertanto, si tratta di una violazione gravissima dell'articolo 11 della Costituzione nonché degli articoli 78 e 87, che presiedono all'esercizio del diritto della forza da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Menia. Ne ha facoltà.

ROBERTO MENIA. Noi esprimeremo un voto convintamente contrario sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata dall'onorevole Finocchiaro, non soltanto per logica di schieramento, ma, soprattutto, per le considerazioni che svolgerò. Nei tempi che mi sono concessi dal regolamento cercherò di chiarire la nostra posizione, confutando i tre argomenti dell'onorevole Finocchiaro.

Vi sono sostanzialmente tre eccezioni: la prima è quella di una «arbitraria e irragionevole estensione dell'applicabilità della legge penale militare sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo in violazione dell'articolo 3 della Costituzione». Noi riteniamo che tale eccezione non sia condivisibile perché sotto il profilo soggettivo va rilevato come essa si riferisca al reato militare e non all'ambito della giurisdizione militare, sicché per i non appartenenti alle Forze armate resta del tutto invariata ed intatta la giurisdizione ordinaria.

Voglio anche osservare che l'articolo 2 della Costituzione, richiamando espressamente i principi e i valori della Repubblica, fa riferimento al concetto di difesa nazionale, dal quale discende strumentale l'interesse militare.

L'interesse militare è presente non soltanto nel profilo soggettivo, ma, evidentemente e ovviamente, anche nelle caratteristiche oggettive occasionali della fattispecie. Sottolineo ancora che è solo per gli appartenenti alle Forze armate che si sottopone al vaglio del giudice militare la cognizione dei fatti in tempo di pace. A tale proposito, va ancora una volta sottolineato che il giudice militare presenta assolutamente le stesse garanzie di indipendenza e di autonomia, sia organizzative, sia funzionali, rispetto al giudice ordinario.

Esso infatti è un giudice a garanzia del tutto uguale a quella dell'ordinario. La sua distinzione poggia solo su un valore fondamentale non meno importante di dignità costituzionale, anch'esso alla luce dell'articolo 97 della Costituzione. Sicché, data la parità delle garanzie organizzative processuali, è il criterio della specializzazione a rappresentare il valore aggiunto che guida su questi temi il progetto di legge in esame.

A proposito di quanto si richiama sulla definizione di luogo militare contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), essa ricalca esattamente quella contenuta nell'articolo 230, terzo comma, dell'attuale codice penale militare di pace. Non vi è, dunque, innovazione alcuna e non si vede perché tale questione venga sollevata. Inoltre, l'eccezione relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 5), è del tutto imprecisa e non tiene conto di una serie di fattori. La norma, a conferma dell'assoluta eccezionalità che caratterizza ipotesi di reati militari commessi da estranei alle Forze armate, non solo si rifà al ricordato concetto oggettivo di interesse militare, ma altresì ne limita la sfera a casi determinati e specifici.

Per quanto riguarda l'applicazione automatica della sanzione accessoria della rimozione, le obiezioni poggiano su una lettura inesatta ed incompleta della sentenza della Corte. La Corte, infatti, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità in ordine all'articolo 230, comma 3, con riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione in quanto le si richiedeva una pronuncia eccedente i suoi poteri. È del tutto inappropriato, quindi, assumere tale pronuncia a fondamento di un'eccepita pretesa di incostituzionalità della norma in esame. La disposizione in esame non conferisce una delega ad introdurre nuove previsioni di applicazione automatica della pena accessoria, ma dà, anzi, espresso mandato di prevedere una limitazione dei casi.

Infine, l'attribuzione al ministro della difesa di un concerto con il ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali violerebbe l'articolo 110 della Costituzione. Anche questa è un'eccezione del tutto sbagliata. L'articolo 110 della Costituzione, infatti, definisce le attribuzioni del ministro della giustizia nei confronti della giurisdizione ordinaria e dell'autogoverno dell'ordine giudiziario. Per quanto attiene alle giurisdizioni speciali, i servizi relativi alla giustizia non competono al guardasigilli, che è ministro della sola giustizia ordinaria, ma agli altri corrispondenti ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, ha competenza sulla giurisdizione amministrativa e contabile; il ministro dell'economia e delle finanze sulla giurisdizione tributaria; il ministro della difesa sulla giurisdizione militare.

PRESIDENTE. Onorevole Menia.

ROBERTO MENIA. Conseguentemente - e concludo - l'articolo 110 della Costituzione dev'essere letto per le giurisdizioni speciali in analogia, nel senso che spetta a quei ministri ciò che per la giurisdizione ordinaria spetta al guardasigilli.

Con tali argomentazioni abbiamo confutato in maniera, direi convincente, le eccezioni su cui si basa la questione pregiudiziale di costituzionalità sulla quale, come ho detto precedentemente, esprimeremo un voto convintamente contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole dei deputati Verdi alla pregiudiziale di costituzionalità che è stata ben argomentata dall'onorevole Finocchiaro. Non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che contrasta con alcuni principi fondamentali della nostra Costituzione: dall'articolo 3 all'articolo 11, fino all'articolo 21.

Il provvedimento militarizza la vita civile del nostro paese sia sul suolo nazionale, sia quando il nostro paese è impegnato direttamente in missioni all'estero. Inoltre, tale provvedimento provoca due effetti che credo vadano brevemente sottolineati. Innanzitutto, il Ministero della difesa assume un ruolo invasivo nei confronti delle giurisdizioni di altri paesi in occasione di reati commessi all'estero o commessi su cittadini italiani in territorio straniero. Tale giurisdizione doveva essere lasciata, per le competenze di carattere amministrativo, al Ministero della giustizia. In secondo luogo, il ruolo dell'informazione diventa funzionale alla militarizzazione civile nel nostro paese in conseguenza degli impegni di guerra ed in contrasto con la norma dell'articolo 11.

Tali ragioni ci portano a votare a favore della questione pregiudiziale ed a contrastare fortemente il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha chiesto la votazione a scrutinio segreto, che ritengo ammissibile.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Finocchiaro ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 456

Maggioranza 229

Voti favorevoli 221

Voti contrari 235).

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate. Tuttavia, considerato il numero di deputati che hanno chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti nonché il fatto che i tempi di esame del provvedimento non sono contingentati, ritengo che, in assenza di obiezioni, il seguito dell'esame del provvedimento possa essere rinviato, per ragioni di economia dei lavori, ad altra seduta, a partire dal mese di aprile.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

**********************************************************

Resoconto della Commissione Difesa sulla riforma dei codici militari

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Francesco Bosi.
La seduta comincia alle 14.05.Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare. C. 5433, approvato, in un testo unificato, dal Senato, C. 258 Spini, C. 527 Carboni, C. 534 Carboni, C. 576 Lavagnini, C. 2807 Minniti, C. 2866 Pisa e C. 5443 Perrotta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2005.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto nel corso delle riunioni del Comitato ristretto, i relatori hanno presentato nuovi emendamenti (vedi allegato). Propone, concordando le Commissioni, di fissare alle ore 14.20 il termine per la presentazione dei sub emendamenti. Sospende quindi la seduta per dieci minuti.

Giovanni KESSLER (DS-U), relativamente all'emendamento 2.1, evidenzia l'opportunità di precisare che nell'attuazione della delega sia rispettato l'articolo 103 della Costituzione.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, ritiene pleonastico richiamare un articolo specifico della Costituzione, anche in considerazione del rinvio alla Carta costituzionale prevista dall'articolo 2. Anzi, osserva che il rinvio a specifici articoli della Costituzione potrebbe essere considerata come espressione di una volontà, del tutto contra legem, di escludere l'applicazione degli altri articoli della Costituzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Deiana 2.1.

Elettra DEIANA (RC) invita all'approvazione del suo emendamento 2.2, che rinvia agli specifici articoli della Costituzione che disciplinano l'uso della forza militare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Deiana 2.2.

Gian Franco ANEDDA (AN) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.100 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 2.100 dei relatori, respingono l'emendamento Minniti 2.3 e approvano l'emendamento 2.101 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.101 dei relatori, l'emendamento Angioni 2.4 è da considerarsi precluso.

Le Commissioni respingono con successive votazioni gli emendamenti Bonito 3.1 e Angioni 3.2.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) invita all'approvazione del suo emendamento 3.3 volto a meglio specificare che, ai fini dell'applicazione della legge militare penale, per luogo militare si intende quello in cui militari si trovano «per svolgervi attività di servizio», ritenendo tropo vaga la formulazione del testo approvato dal Senato.
Le Commissioni respingono l'emendamento Molinari 3.3.

Silvana PISA (DS-U) evidenzia che il suo emendamento 3.4 è volto a limitare l'applicabilità della legge penale militare a soggetti estranei alle forze armate, in modo da rispettare più adeguatamente il principio del giudice naturale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pisa 3.4.

Silvana PISA (DS-U) invita all'approvazione del suo emendamento 3.5 che, in maniera ancora più incisiva rispetto all'emendamento 3.4, elimina l'applicabilità della legge penale militare a soggetti non appartenenti a forze armate.

Giovanni KESSLER (DS-U), associandosi all'invito dell'onorevole Pisa, evidenzia che il numero 5) della lettera a) dell'articolo 3 attribuisce una delega eccessivamente ampia e indistinta con riguardo all'estensione dell'applicazione della legge militare penale anche a non militari. Ritiene che ci sia il rischio di un'impropria applicazione della legge penale militare sia a dipendenti civili della pubblica amministrazione sia al personale delle organizzazioni non governative che svolgono attività umanitaria o di assistenza sanitaria. In sostanza si estenderebbero irragionevolmente fattispecie relative a contesti militari anche a soggetti che svolgono un'attività del tutto differente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pisa 3.5.

Marco MINNITI (DS-U) preannuncia la propria astensione sull'emendamento 3.100 dei relatori. Pur confermando la propria netta contrarietà alla lettera a) dell'articolo 3 con particolare riferimento al numero 5), ritiene tuttavia che l'emendamento 3.100 almeno sia utile a limitare l'applicazione della legge penale militare prevedendola esclusivamente per coloro che svolgono servizi collegati a operazioni militari all'estero.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 3.100 dei relatori e respingono l'emendamento Minniti 3.6.

Roberta PINOTTI (DS-U) invita all'approvazione del suo emendamento 3.7 volto ad eliminare l'automaticità della rimozione nel caso di sentenza di condanna, che appare illegittima anche sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. In sostanza il procedimento disciplinare dovrebbe mantenere una sua autonomia rispetto a quello penale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pinotti 3.7.

Marco MINNITI (DS-U) preannuncia un voto favorevole dell'emendamento 3.101 dei relatori, che in sostanza recepisce il contenuto degli emendamenti Pisa 3.8 e Molinari 3.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.101 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.101 dei relatori, gli emendamenti Pisa 3.8 e Molinari 3.9 sono da considerarsi preclusi.

Roberta PINOTTI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.103 dei relatori, che in sostanza recepisce il contenuto del suo emendamento 3.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.103 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.103 dei relatori, l'emendamento Pinotti 3.10 è da intendersi precluso.

Silvana PISA (DS-U) evidenzia che il suo emendamento 3.11 è volto a parificare i militari rispetto agli altri soggetti, prevedendo l'applicabilità anche delle altre misure alternative rispetto all'affidamento in prova previste dal regolamento penitenziario.

Giovanni KESSLER (DS-U) non comprende per quale motivo, al numero 12.6) della lettera a), si preveda l'esclusione dei militari dall'applicazione delle misure alternative diverse dall'affidamento in prova. Appare irragionevole escludere la possibilità del lavoro all'esterno o dell'affidamento ad una comunità terapeutica.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, replica che in realtà le misure alternative citate dall'onorevole Kessler sono incompatibili con la condizione di militare, poiché il soggetto tossicodipendente viene conseguentemente posto in congedo e quindi rientra nella disciplina della legge n. 354 del 1975; inoltre l'istituto del lavoro esterno non è applicabile poiché riguarda soggetti che non hanno ancora un lavoro stabile e quindi esula dal contesto militare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisa 3.11, Angioni 3.12, Deiana 3.13 e Deiana 3.14.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Minniti 3.16, ritenendolo superato alla luce dell'emendamento 3.104 dei relatori.

Marco MINNITI (DS-U) non accede alla richiesta di ritiro del proprio emendamento 3.16.

Le Commissioni respingono l'emendamento Minniti 3.16.

Marco MINNITI (DS-U) preannuncia la propria astensione sull'emendamento 3.104 dei relatori, che in parte migliora la formulazione della lettera h), su cui conferma la propria contrarietà.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 3.104 dei relatori e respingono gli emendamenti Fanfani 3.17 e Pisa 3.18.

Silvana PISA (DS-U), con riferimento alla lettera l), ritiene non sufficiente la riduzione fino a sei mesi della reclusione per i reati relativi alla raccolta o alla partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni per protesta da parte dei militari. Difatti non offre sufficienti garanzie affidare al comandante di corpo la discrezionalità sull'avvio dell'azione penale. Ritiene che si tratti di un arretramento rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale che aveva considerato illegittime alcune disposizioni del codice penale militare di pace concernenti manifestazioni del pensiero dei militari, per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione.

Roberta PINOTTI (DS-U) ricorda le perplessità e le preoccupazioni dei COCER relativamente alla disposizioni di cui alla lettera l), che in pratica sanziona sul piano penale alcune manifestazioni di critica da parte dei militari. Non considera convincenti le rassicurazioni dei relatori sulla specificità della fattispecie, che sarebbe volta a sanzionare esclusivamente una critica attuata in maniera organizzata e quindi in violazione alle norme relative alla disciplina militare. Rimane, anche a seguito delle modifiche proposte dai relatori con l'emendamento 3.106, una sostanziale ambiguità ed aleatorietà del testo, che del resto si presta ad essere utilizzato strumentalmente, comprimendo eccessivamente la possibilità di manifestazione del pensiero dei militari.

Marco MINNITI (DS-U) ritiene che la lettera l) restringa eccessivamente la possibilità di manifestazione del pensiero, in direzione contraria a quanto s'intende disporre con il progetto sulla rappresentanza militare.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione, replica che in realtà il reato di cui alla lettera l) è gia previsto dalla normativa vigente e quindi non s'introduce nessuna novità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pinotti 3.19.

Marco MINNITI (DS-U) ritiene che l'emendamento 3.106, pur migliorando la formulazione della lettera l), tuttavia non faccia venir meno la netta contrarietà alla previsione in questione. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Elettra DEIANA (RC) ravvisa un'impostazione autoritaria, che determina un arretramento rispetto alle conquiste di seppur parziale «democraticità» nell'ordinamento militare. La fattispecie di cui alla lettera l) potrebbe essere più propriamente sanzionata sul piano disciplinare. Ritiene quindi che vengano tradite ed offese le aspettative del personale militare, come evidenziato dai COCER.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.106 dei relatori.

Giovanni KESSLER (DS-U) evidenzia che l'emendamento Ruzzante 3.20 è volto opportunamente a specificare la non punibilità dell'interruzione del servizio se non arreca turbamento all'attività addestrativa o operativa, in ossequio ai principi di offensività e sussidarietà. La sanzione militare deve costituire l'extrema ratio, a cui ricorrere allorché non possa risultare efficace una sanzione disciplinare.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) ritiene che la lettera l) andrebbe limitata alle fattispecie di effettiva pericolosità a causa del turbamento dell'attività militare. Pertanto suggerisce un'eventuale riformulazione che limiti la non punibilità al mancato turbamento dell'attività addestrativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ruzzante 3.20.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) invita all'approvazione del suo emendamento 3.21, volto ad espungere dall'ambito dei reati militari la violazione della legge penale commessa dal militare nell'esercizio di funzioni di polizia. Tali casi dovrebbero essere disciplinati dalla legge penale comune e quindi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritiene ragionevole la modifica proposta con l'emendamento Molinari 3.21, in modo da eliminare l'applicazione della legge penale militare ad attività non propriamente inerenti all'ambito militare.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) stigmatizza l'impostazione totalizzante del provvedimento, volto all'estensione dei reati militari in funzione strumentale all'allargamento della giurisdizione militare. Se un militare svolge un'attività di polizia, dovrebbe coerentemente essere sanzionato ai sensi della legge penale comune.

La Commissione respinge l'emendamento Molinari 3.21.

Marco MINNITI (DS-U) ritiene che le lettere o), p) e q) siano un'evidente dimostrazione della reale motivazione del provvedimento, volto ad estendere l'ambito della giurisdizione militare per giustificarne l'ulteriore esistenza. Il Governo, invece di prendere atto dell'opportunità della soppressione della giurisdizione militare, al contrario la mantiene in vita artificialmente e a tal fine amplia irragionevolmente l'ambito dei reati militari. Ricorda che oggi il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari, dottor Sergio Dini, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per la propria contrarietà al provvedimento in esame. Inoltre, nell'ambito delle audizioni, è emersa la netta contrarietà al provvedimento da parte dei COCER e dei vertici delle forze armate. Il provvedimento adotta delle scelte che non hanno precedenti negli altri paesi europei, ponendo l'Italia in una posizione «eccentrica». Pertanto le forze armate italiane rischiano una condizione di «marginalità» rispetto alle forze armate degli altri paesi dell'Unione europea.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) osserva che le lettere o), p) e q) trasferiscono alla giurisdizione militare una serie di fattispecie di reato, innovando rispetto alla normativa vigente. Inoltre non si tratta solamente di un fatto puramente attinente alla giurisdizione, ma si rischia d'incidere sul piano sostanziale sulle garanzie dei militari. Infatti alcune previsioni, come in particolare quelle relative alle violazioni costituenti delitto contro l'incolumità pubblica o quelle relative alla violazione delle norme di sicurezza di cui rispettivamente alle lettere o) e p), appaiono inappropriate con riferimento al contesto militare. Si rischia quindi di incidere negativamente sull'ordinato ed efficiente svolgimento dell'attività addestrativa ed operativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ruzzante 3.22.

Silvana PISA (DS-U), con riferimento al suo emendamento 3.23, osserva che appare irragionevole trasferire alla giurisdizione militare la competenza sui reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in considerazione dell'expertise maturata sulla materia dal giudice ordinario. Inoltre concorda con l'onorevole Fanfani sul rischio di ostacolare il corretto esercizio del comando militare.

Giovanni KESSLER (DS-U) evidenzia il rischio di una difficoltà interpretativa, anche con riferimento al rapporto tra tali nuovi reati militari e le analoghe fattispecie della legge penale comune. Inoltre ritiene che le disposizioni di cui alla lettera p) presentino profili di dubbia legittimità costituzionale, anche per la sproporzione della sanzione rispetto a quella prevista dalla legge penale comune, che configura le stesse fattispecie come mere contravvenzioni.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ribadisce la problematicità dell'estensione all'ambito militari delle disposizioni sulle norme antinfortunistiche. Inoltre concorda sull'irragionevolezza della disparità sanzionatoria rispetto ad analoghe fattispecie della legge militare comune. Invita i relatori a modificare il proprio parere sull'emendamento Pisa 3.23 volto a sopprimere la lettera p).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pisa 3.23 e Lucidi 3.24.

Roberta PINOTTI (DS-U), evidenziata l'inopportunità di configurare quale reato militare qualunque violazione costituente delitto contro la persona, se commessa da militare, invita almeno a modificare la lettera q), nel senso di restringere almeno parzialmente l'ambito di applicazione del codice penale militare di pace.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pinotti 3.25, Angioni 3.26, Fanfani 3.27, Bonito 3.28 e Deiana 3.29.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) invita all'approvazione del proprio emendamento 3.30, in modo da confermare la procedibilità a querela della persona offesa per i reati di offesa o ingiuria reciproca tra appartenenti alle forze armate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Molinari 3.30 e Kessler 3.32.
Giovanni KESSLER (DS-U) ritiene singolare la disposizione di cui alla lettera ee), che prevede il concerto con il Ministro della difesa in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso si tratti di reati militari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lucidi 3.33 e Finocchiaro 3.34 e l'articolo aggiuntivo Pisa 3.02.

Nino MORMINO, presidente, avverte che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono da intendersi preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Deiana 1.2.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), soffermandosi sull'emendamento Minniti 5.1, evidenzia l'opportunità di sopprimere il ruolo dei magistrati militari e quindi il Consiglio della magistratura militare, provvedendo all'inquadramento dei magistrati militari nel ruolo della magistratura ordinaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Minniti 5.1.

Giovanni KESSLER (DS-U) invita all'approvazione dell'emendamento Minniti 5.2, non ritenendo giustificabile l'ulteriore esistenza della magistratura militare come magistratura speciale, in ragione dell'esiguità del suo organico pari a 103 unità. Tutto ciò incide negativamente sulla corretta funzionalità dell'esercizio della giurisdizione militare. Sarebbe più opportuno sopprimere il ruolo dei magistrati militari, al limite prevedendo sezioni specializzate presso i tribunali ordinari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Minniti 5.2 e approvano gli emendamenti 5.101, 5.102, 5.100 e 5.103 dei relatori.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, così come risultante dall'esame degli emendamenti, sarà trasmesso al Comitato per la legislazione ed alle Commissioni competenti in sede consultiva, in modo da concludere l'esame in sede referente nella giornata di domani e così poter riferire in Assemblea secondo quanto previsto dal Calendario di questa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.40.

 
Sostieni anche tu l'informazione del portale A.Mi.D. effettuando una donazione volontaria.