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Dispensa dal servizio militare di leva PDF Stampa E-mail

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 Dicembre 2003

 

Determinazione  delle  condizioni  per  la concessione della dispensa dagli obblighi di leva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504. (GU 19.2.2004 n. 41)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

 

  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, il quale, ai commi 3 e 4, nel disciplinare la dispensa dal servizio di leva  nell'ipotesi che si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, indica le condizioni per la dispensa demandando al Ministro della  difesa la determinazione di quelle previste alle lettere a), b), d) del comma 3;

  Visto il proprio decreto in data 13 marzo 2003 che ha determinato le condizioni previste alle lettere a) e d) dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504,  riconoscendo sufficientemente determinate nel testo legislativo le condizioni indicate alla lettera b) di detto comma;

  Visto il contenuto della lettera m), del predetto decreto ministeriale 13 marzo 2003, che contempla le posizioni lavorative in cui  devono trovarsi i giovani per ottenere il beneficio della dispensa dal compiere la ferma di leva;

  Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, che conferisce «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante norme di «Attuazione delle  deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

  Ritenuta l’opportunità di riformulare, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla  indicata normativa sul lavoro, le condizioni di cui alla citata lettera m), del decreto ministeriale 13 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

  1.  Le condizioni previste dall'art. 7, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 sono così determinate:

    a) appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

    b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economica di cui l'interessato sia il titolare;

    c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in  riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa

di servizio limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella «A»  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

    d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani maggiorenni a carico;

    e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

    f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

    g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda  categoria  di  invalidità di cui alla tabella  «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;

    h) figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formali della pubblica amministrazione;

    i) appartenente  a  famiglia  di cui un convivente sia affetto da grave  malattia  invalidante  che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;

    l) datore  di  lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi  di  leva,  è  costretto  al  licenziamento  del  personale dipendente e a chiudere l'attività;

    m) destinatario di una proposta di assunzione:

      1. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno;

      2. con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui all'art. 20 del decreto  legislativo n. 273/2003, stipulato tra il somministratore e il lavoratore;

      3. con contratto di inserimento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 276/2003, che preveda, alla data della presentazione della  domanda,  l'espletamento  di  almeno dodici mesi di attività lavorativa;

  ovvero:

    titolare di un contratto a tempo determinato e a tempo pieno, che preveda,  alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno dodici mesi di attività lavorativa, di:

    formazione e lavoro;

    apprendistato, per le tipologie previste dall'art. 48 del decreto legislativo n. 276/2003.

  Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro, l'assunzione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine perentorio   di quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento di dispensa.

  Il provvedimento di dispensa diviene privo di effetto qualora, entro il termine perentorio  compreso tra il 210° giorno e il 270° giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla dispensa  (periodo  entro il quale l'arruolato è considerato sospeso dall'avviamento alle   armi), l'interessato non presenti la certificazione che comprovi  la  vigenza del contratto di lavoro in corso.

  2. Le  condizioni  previste  dall'art.  7, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sono così determinate:

    a) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che nell'espletamento di attività sportiva abbia conseguito risultati  e meriti particolari sul piano internazionale, sempreché l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non    emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'amministrazione della difesa  si riserva  la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.

  3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, se reiterate per lo stesso titolo, non comportano la sospensione dell'avviamento alle armi.

  4. Fermo il criterio di priorità decrescente indicato al comma 3 dell'art. 7 del decreto  legislativo n. 504 del 1997, a parità di condizioni  è  data  precedenza a coloro nei cui confronti ricorrono più condizioni.

  5. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 13 marzo 2003.

  

Roma, 30 dicembre 2003

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