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D.P.R. 20 novembre 2003, n.349 - (G.U. n° 298 del 24-12-2003) PDF Stampa E-mail

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n° 349

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate. (G.U. n° 298 del 24-12-2003 - Entrata in vigore del provvedimento: 08-01-2004)

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visto l'articolo 87 della Costituzione;
      Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
    sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
    del personale di polizia e delle Forze armate»;
      Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
    del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione,
    da  avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità,
    per  l'adozione  di  separati decreti del Presidente della Repubblica
    concernenti  rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia ad
    ordinamento  civile  e  militare,  nonché  del personale delle Forze
    armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari,
    del personale di leva ed ausiliario di leva;
      Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
    legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalità di costituzione
    delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
    dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
    partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
    rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
    (Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
    forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
    militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
    per le Forze armate;
      Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
    1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
    n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
    di  concertazione,  rispettivamente,  per il personale delle Forze di
    polizia,   ad   ordinamento  civile  e  delle  Forze  di  polizia  ad
    ordinamento militare in precedenza indicate;
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
    163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate
    relativo  al  quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
    2002-2003;
      Viste  le  disposizioni  contenute nell'articolo 33, comma 2, della
    legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  in  base  alle  quali le risorse
    previste  dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
    448,  per  corrispondere  i  miglioramenti  retributivi  al personale
    statale  in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
    dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
    destinare     ai    trattamenti    economici,    finalizzati    anche
    all'incentivazione  della  produttività,  del  personale delle Forze
    armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
    1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, mediante l'attivazione
    delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
    195 del 1995;
      Visto  lo  schema  di provvedimento di concertazione riguardante la
    distribuzione  delle  somme  di cui al suddetto articolo 33, comma 2,
    della  legge  n.  289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate
    disposizioni  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195, e
    successive  modifiche  ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla
    delegazione  di  parte  pubblica e dallo Stato maggiore della difesa,
    dalla  sezione  COCER  Esercito,  dalla  sezione COCER Marina e dalla
    sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo
    schema concertato;
      Viste  le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8,
    del   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  e  successive
    modificazioni,  trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre
    2003 dello Stato maggiore della difesa;
      Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
    l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
    195 del 1995;
      Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione  del  13 novembre  2003, con la quale e' stato approvato, ai
    sensi  del  citato  articolo 7,  comma  11,  del  decreto legislativo
    12 maggio   1995,   n.  195,  previa  verifica  delle  compatibilità
    finanziarie  e  in  assenza  delle osservazioni di cui al comma 4 del
    medesimo  articolo 7,  lo  schema  di  concertazione  riguardante  il
    personale non dirigente delle Forze armate;
      Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
    Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
    difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                                  Decreta:
                                   Art. 1.
                       Ambito di applicazione e durata
      1.   Il   presente   decreto   si  applica  al  personale  militare
    dell'Esercito   (esclusa   l'Arma  dei  carabinieri),  della  Marina,
    compreso  il  Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con
    esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
      2.  Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal
    1° gennaio  2003,  quelle  relative al biennio economico 2002-2003 di
    cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
    163.
                                   Art. 2.
                             Assegno funzionale
      1.   Le   misure   dell'assegno   funzionale  pensionabile  di  cui
    all'articolo  5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
    8 febbraio   2001,   n.  139,  fermi  restando  i  requisiti  di  cui
    all'articolo  5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
    16 marzo   1999,  n.  255,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003  sono
    rideterminate  nei  seguenti  importi annui lordi, rispettivamente al
    compimento degli anni di servizio sottoindicati:
    
    =====================================================================
                              | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
            Grado         |         euro              |         euro
    =====================================================================
    1° Caporal maggiore e |                      |
    gradi corrispondenti  |       1.131,60       |       1.694,40
    ---------------------------------------------------------------------
    Caporal maggiore      |                      |
    scelto e gradi        |                      |
    corrispondenti        |       1.131,60       |       1.694,40
    ---------------------------------------------------------------------
    Caporal maggiore capo |                      |
    e gradi corrispondenti|       1.131,60       |       1.694,40
    ---------------------------------------------------------------------
    Caporal maggiore capo |                      |
    scelto e gradi        |                      |
    corrispondenti        |       1.131,60       |       1.694,40
    ---------------------------------------------------------------------
    Sergente e gradi      |                      |
    corrispondenti        |       1.406,40       |       2.358,00
    ---------------------------------------------------------------------
    Sergente maggiore e   |                      |
    gradi corrispondenti  |       1.406,40       |       2.358,00
    ---------------------------------------------------------------------
    Sergente maggiore capo|                      |
    e gradi corrispondenti|       1.406,40       |       2.358,00
    ---------------------------------------------------------------------
    Maresciallo e gradi   |                      |
    corrispondenti        |       1.429,20       |       2.398,80
    ---------------------------------------------------------------------
    Maresciallo ordinario |                      |
    e gradi corrispondenti|       1.429,20       |       2.398,80
    ---------------------------------------------------------------------
    Maresciallo capo e    |                      |
    gradi corrispondenti  |       1.429,20       |       2.398,80
    ---------------------------------------------------------------------
    1° Maresciallo e gradi|                      |
    corrispondenti        |       1.429,20       |       2.398,80.
    
      2.  Per  gli  ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le
    misure  dell'assegno  funzionale  pensionabile di cui all'articolo 5,
    comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001,
    fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'articolo  5, comma 4, del
    decreto  del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere
    dal  1° gennaio  2003  sono  rideterminate nei seguenti importi annui
    lordi,   rispettivamente   al   compimento  degli  anni  di  servizio
    sottoindicati:
    
    =====================================================================
                          | 17 anni di servizio  |  29 anni di servizio
            Grado         |         euro         |         euro
    =====================================================================
    Tenente e gradi       |                      |
    corrispondenti        |       1.682,40       |       2.524,80
    ---------------------------------------------------------------------
    Capitano e gradi      |                      |
    corrispondenti        |       2.164,80       |       4.018,80
    ---------------------------------------------------------------------
    Maggiore e gradi      |                      |
    corrispondenti        |       2.439,60       |       4.018,80
    ---------------------------------------------------------------------
    Tenente colonnello e  |                      |
    gradi corrispondenti  |       2.439,60       |       4.018,80.
 
                                   Art. 3.
                            Indennità operativa
      1.  Il  comma  10  dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica  13 giugno  2002,  n.  163, si interpreta nel senso che il
    personale  percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione
    o  di  volo  di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n.
    78,  e  di  una delle indennità supplementari previste dall'articolo
    13,  commi  1,  2,  3,  4  e 5, della medesima legge, quando cessa di
    percepire  la  predetta  indennità  supplementare,  ha  diritto alla
    corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari
    ad  un  ventesimo  dell'intero  importo in godimento per ogni anno di
    servizio   effettivamente  prestato  con  percezione  della  relativa
    indennità  e  fino  a  un  massimo di venti anni, compresi i periodi
    effettuati  alle  medesime  condizioni  anteriormente  alla  data  di
    entrata  in  vigore  del  comma  10  dell'articolo  5 del decreto del
    Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
      2.  Il  predetto  trattamento si cumula con le indennità operative
    spettanti,  previste  dagli  articoli 2,  3,  4, 5, 6 e 7 della legge
    23 marzo  1983,  n. 78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto
    del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
 
                                   Art. 4.
                                 Buoni pasto

      1.  Tenuto  conto  dei  particolari  disagi derivanti da specifiche
    situazioni  di  impiego  del personale, e' assegnata, a decorrere dal
    1° gennaio  2003,  la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei
    buoni pasto.
      2.  I  criteri  per  l'utilizzo  della  somma  sopra indicata e per
    l'individuazione  delle fattispecie che danno titolo alla concessione
    del  beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della
    normativa vigente in materia di buoni pasto.
 
                                   Art. 5.
                                Tutela legale

      1.  Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo 23 del decreto del
    Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1995,  n. 394, al personale
    delle  Forze  Armate,  indagato  per  fatti inerenti al servizio, che
    intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere
    anticipata,  a  richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00
    per  le  spese  legali,  salvo rivalsa se al termine del procedimento
    viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
 
                                   Art. 6.
                       Importo aggiuntivo pensionabile

      1.   A   decorrere   dal   1° gennaio  2003,  l'importo  aggiuntivo
    pensionabile  di  cui  all'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  del
    Presidente  della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato
    per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:
    
    =====================================================================
                        Grado                     |         Euro
    =====================================================================
    Caporal maggiore capo scelto                  |         171
    Caporal maggiore capo                         |         171
    Caporal maggiore scelto                       |         170
                                   Art. 7.
                        Proroga di efficacia di norme

      1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove
    non  in  contrasto  con  il  presente decreto, le norme stabilite nei
    precedenti provvedimenti di concertazione.
 
                                   Art. 8.
                            Copertura finanziaria

      1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
    valutato  in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede
    mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
    33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo
    da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del personale delle
    Amministrazioni  statali  anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso
    il  personale  militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di
    previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.
         Dato a Roma, addì 20 novembre 2003
                                   CIAMPI
                          Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei Ministri
                          Mazzella,    Ministro per la funzione pubblica
                          Martino,     Ministro della difesa
                          Tremonti,    Ministro dell'economia e delle finanze
   Visto, il Guardasigilli: Castelli

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