Autenticazione



3D Il Giornale

Newsletter

  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 31 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 24 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 17 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 10 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 19 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 05 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Mercoledì 28 Maggio 2008

Articoli correlati

Cerca

Grande partecipazione al Convegno di CASADIRITTO PDF Stampa E-mail

Oltre quattrocento utenti di alloggi demaniali della Difesa provenienti da tutta Italia hanno partecipato all incontro promosso da CASADIRITTO per sensibilizzare i parlamentari DS sulla necessità di emendare il Decreto Legge 9 maggio 2003, n° 102 che introduce la cartolarizzazione anche per gli alloggi della Difesa.

Dopo un lungo braccio di ferro tra i ministri Martino e Tremonti anche la Difesa è stata obbligata a vendere i suoi gioielli di famiglia mettendo a disposizione delle società di intermediazione 3.000 alloggi.

Il problema sta che la gran parte di questi alloggi da vendere sono occupati da famiglie di militari in servizio ed in pensione che da anni pagano un canone maggiorato che gli ha consentito di acquisire il diritto a permanere nelle loro case oltre la iniziale concessione.

Si tratta in genere di famiglie che non possiedono altri alloggi, che appartengono a categorie protette e comunque al di sotto del reddito previsto dalla legge, stabilito annualmente dal ministro della Difesa.

Con il Decreto Legge approvato dal Governo si cancella di colpo la legislazione preesistente insieme ai diritti acquisiti, sollevando anche dubbi di anticostituzionalità.

Per cartolarizzazione si intende che un alloggio del valore di mercato 100 sarà acquistato dalle società di intermediazione a 60 con un guadagno netto di 40!!!!

E pur vero che gli attuali utenti avranno un effimero diritto di prelazione per acquistare dalle società di intermediazione, ma queste sicuramente non venderanno a meno di 100.

Risultato: la Difesa perde 3.000 alloggi e non guadagna niente, lo Stato dalla vendita guadagna solo il 60% del valore degli immobili, gli utenti se riusciranno ad acquistare pagheranno almeno il valore di mercato senza nessun sconto, le banche o chi per loro ne ricaveranno un utile del 40%.

Con questo Decreto Legge il Governo è riuscito nella difficile impresa di scontentare sia la Difesa sia gli utenti degli alloggi a vantaggio delle banche che ringraziano.

La già difficile situazione abitativa verrà ancora di più aggravata, principalmente nelle città come Roma in cui si trovano un grande numero di alloggi demaniali.

Ecco perché CASADIRITTO a nome di tutti gli utenti degli alloggi demaniali della Difesa chiede che il Parlamento in sede di conversione modifichi il Decreto Legge salvaguardando gli attuali utenti consentendo loro di continuare a permanere e/o di ottenere la vendita diretta.

Purtroppo i segnali iniziali non sono dei più favorevoli visto che il Decreto Legge è stato assegnato in Commissione Finanza e non, come sarebbe stato più logico, in Commissione Difesa.

Successivamente il Decreto andrà in aula con il rischio che possa essere discusso ed approvato senza la dovuta conoscenza della problematica.

Da tutta questa vicenda ne esce con le ossa rotte in primis la stessa Difesa che si è vista sottrarre ben tremila dei diciottomila alloggi del suo patrimonio abitativo, senza ricevere in cambio alcuna risorsa economica.

Inoltre, si aggrava ancora di più il suo fabbisogno abitativo da mettere a disposizione dei volontari viste le perduranti difficoltà di reclutamento.

Purtroppo queste sono le logiche conseguenze di un atteggiamento ottuso e poco lungimirante che l Amministrazione Difesa ha costantemente tenuto opponendosi alle richieste del personale che, invece, invocava un piano abitativo che tenesse conto di tutte le esigenze.

Invece la Difesa per aver voluto continuare a gestire il potere connesso con la concessione degli alloggi, a discapito degli interessi diffusi del personale, oggi ne perde definitivamente il possesso ritrovandosi con un patrimonio vetusto e spesso disabitato perché carente di fondi per la manutenzione.

Questa è la dimostrazione lampante della anomala confusione di ruoli che vige in Italia sul tema dei diritti e delle tutele dei militari, contrariamente a quanto succede nella gran parte dei paesi europei.

Infine, è evidente anche la beffa a danno dei militari visto che persino la inutile Rappresentanza Militare avrebbe dovuto occuparsi di alloggi in quanto di sua diretta competenza.

Non è una novità, ma non ci risulta un coinvolgimento del Cocer in tal senso; del resto anche il Parlamento ha subito un affronto con l approvazione del Decreto Legge da parte del Governo, considerato che era ancora in corso la discussione sulla materia.

Ci auguriamo che anche questi eventi possano convincere coloro che ancora sono perplessi sulla necessità di addivenire quanto prima al diritto di associazione socio professionale per il personale militare italiano.

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 12 Maggio 2003

DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare il
processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, anche al fine di superare talune criticità
registrate nell amministrazione di tale patrimonio e di soddisfare
esigenze rappresentate dagli enti locali, tenuto conto che tale
processo costituisce uno strumento essenziale per conseguire gli
obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della difesa;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e
successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari,
nè classificati quali alloggi di servizio connessi all incarico,
sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si
applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per
attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto
delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi
dell articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il
provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
2. Ai fini dell applicazione del comma 1 il diritto di opzione
previsto dai commi 3 e 6 dell articolo 3 del decreto-legge di cui al
comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l occupazione dell alloggio.
3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112
dell articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1
dell articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del
decreto-legge di cui al comma 1.
4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente
decreto, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da
adottare d intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono
essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono
essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con
l intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di
cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.
5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello
Stato è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i
quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi
definitivamente.

Art. 2.

1. Dopo il comma 15 dell articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero
dell economia e delle finanze, attraverso l Agenzia del demanio, può
promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni
interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai
sensi dell articolo 120 del testo unico delle leggi sull ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione
urbana. L Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle
società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza
pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi
del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo
di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di
proprietà dello Stato, individuati dall Agenzia del demanio,
d intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada
il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla
tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I
rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l Agenzia
del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati
da apposita convenzione.
15-ter. Il Ministero dell economia e delle finanze, tramite
l Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione
urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi
dell articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che
includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà
dello Stato.
15-quater. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze,
adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti,
sulla base di idonee verifiche effettuate dall Agenzia del demanio,
possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di
trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di
recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e
spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato,
destinati ad uso diverso dall abitativo, non idonei nè suscettibili
di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non
dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non
suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto
fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli
immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell Agenzia
del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle
finalità di cui al primo periodo.».
2. In considerazione dell elevato livello di concentrazione di beni
immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine,
è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, una Commissione alla quale è affidata l alta vigilanza sulle
operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con le
regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le
modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è
inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere
pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

Art. 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio
dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultino interessate dallo
sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà
privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli
legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale
dell Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita
diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.
Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a
tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.
2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto alla filiale dell Agenzia del demanio
territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione
concernente:
a) la titolarità dell opera la cui realizzazione ha determinato
lo sconfinamento;
b) il frazionamento catastale;
c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo
legittimante l opera.
3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena
di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il
versamento all erario per intero della somma, a titolo di pagamento
del prezzo dell area, determinata secondo i parametri fissati nella
tabella B allegata al presente decreto.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa
regolarizzazione da parte dell acquirente dei pagamenti pregressi
attinenti all occupazione dell area.
5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione
della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi
previsti, la porzione dell opera insistente sulle aree di proprietà
dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

Art. 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2003-2006 e relative note di aggiornamento.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell economia e
delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Tabella A (prevista dall art. 1, comma 4) - pag. 6

Tabella B (prevista dall art. 3, comma 3) - pag. 7

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da
corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario
combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale
omogenea in cui il bene è situato.
Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate
dall articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.

 
Sostieni anche tu l'informazione del portale A.Mi.D. effettuando una donazione volontaria.