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L.STABILITA': SCANU (PD), CORREGGERE CANONI ALLOGGI DIFESA PRESENTATO EMENDAMENTO IN COMMISSIONE - Aggiornamento e cronistoria degli ultimi eventi PDF Stampa E-mail
"I senatori PD in commissione Difesa hanno presentato un emendamento alla legge di stabilità, di cui sono primo firmatario, affinchè si possa mettere ordine nella caotica situazione che riguarda gli alloggi della difesa".
Lo dichiara il senatore Gian Piero Scanu, capogruppo PD in commissione Difesa.
"Per colpa del Ministero della Difesa - spiega Scanu - i canoni di concessione, di fatto, sono stati applicati con regolamenti viziati da palesi illegittimità che hanno determinato l'effetto paradossale di pretendere canoni altissimi da famiglie con redditi medio-bassi".
"Ora il governo - prosegue il senatore PD - ha l'occasione per stabilire principi di equità e di buona amministrazione; nessuno paghi meno dell'equo canone o più del venti per cento del reddito lordo. E' un principio facilmente applicabile che determina nel contempo, maggiore equità e maggiori entrate per l'amministrazione; mi auguro - conclude Scanu - che il Governo sappia cogliere questa occasione". (ANSA).

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GIOVEDI 29 SETTEMBRE 2011 CALENDARIZZATA AL SENATO LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONI SUGLI ALLOGGI DIFESA
INVITIAMO A CONTATTARE IN QUESTI POCHISSIMI GIORNI, MINISTRO DELLA DIFESA, IL SOTTOSEGRETARIO ON.CROSETTO E SENATORI

Si apprende che gli Uffici di Presidenza hanno calendarizzato per il giorno 29 settembre p.v. al Senato, la discussione in Aula sulle Mozioni finora presentate (TERZO POLO E PD) riguardanti gli alloggi della Difesa, sulla base delle variazione che si richiede vengano apportate all'interno dei Regolamenti - Canoni di mercato e vendite - anche a seguito della nota richiesta fatta a TUTTI I GRUPPI PARLAMENTARI , proponendo un "pacchetto" di 10 punti. Su tali Mozioni e contenuti dovrà esprimersi il Governo il quale è chiamato a fornire il parere, come da regolamento. In queste pochissime ore a disposizione, INVITIAMO LE FAMIGLIE a contattare con tutti i mezzi a loro disposizione, laddove possibile, telefono, fax e mail e persino incontri, il Ministro della Difesa, l'on.le sottosegretario Crosetto, i cui numeri telefonici fax ed e mail sono sul sito istituzionale DIFESA.IT ed i Senatori di tutti i Gruppi Parlamentari i cui n. telefonici e contatti possono essere forniti dal Centralino Senato 06. 67061 e le e.mail sul sito istituzionale Senato. it. Inoltre CASADIRITTO auspica che anche i Gruppi Senatoriali PDL e Lega, presentino loro Mozioni. I contatti dovranno avere lo scopo di sensibilizzare i Rappresentanti Istituzionali ad esaminare nel modo più approfondito possibile i contenuti delle Mozioni che saranno messi ai voti e conseguentemente il parere del Governo, su cui dipenderà l'accoglimento o meno della Mozione finale eventualmente mediata.

Roma li 24 settembre 2011

IL COORDINATORE NAZIONALE CASADIRITTO
Sergio Boncioli
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28 SETTEMBRE 2011, SENATO

UN NUOVO INIZIO, UN CLIMA NUOVO?
PIU' CHE MAI, ORA L'INCONTRO E LA MEDIAZIONE DI CROSETTO
LO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA AL SENATO, SUGLI ALLOGGI DELLA DIFESA

Come anticipato nella stessa giornata, si è svolta al Senato il giorno 28 settembre u.s. durante la seduta n. 612 , la discussione sulle Mozioni:
1 - 00467 Sen. Germontani ed altri; Terzo Polo
1 - 00467 Sen. Scanu ed altri;PD
1 - 00471 Sen. Ramponi ed altri;PDL e Lega
1 - 00472 Sen. Caforio ed altri; IDV
relativa agli alloggi della Difesa.
CASADIRITTO, che dallo scorso mese di giugno, dopo l'uscita del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, si è adoperato affinchè la materia, ormai formalizzata, ma non ancora applicata, ( ricordiamo "fermate quel treno....") ringrazia quanti, sia al Senato che alla Camera, si stanno impegnando e si sono fatti carico di presentare, anche in forma diversa e non sempre condivisibile con forti smagliature, anche con affermazioni gratuite al limite dell'insulto, ha riportato alla luce, quelle norme che ci sembra , possono essere, almeno in parte rimesse , in qualche modo, in discussione. Infatti le conclusioni della seduta appaiono voler indicare almeno una volontà di cercare, tra i Rappresentanti delle Istituzioni parlamentari, una mediazione che potrebbe rendere meno pesanti quelle norme che appaiono più inique e vessatorie per le famiglie, specialmente se viste anche nel quadro delle difficoltà economiche che a vario modo e con intensità diverse, stanno per colpire o già colpiscono e mordono le nostre famiglie. Naturalmente lo spiraglio aperto, non deve indurre ad entusiasmi ed ingiustificate aspettative. I decreti sono quelli e stanno per essere applicati. L'impresa era e resta difficilissima.
Sembra quindi giunto il momento, anche alla luce di quanto è emerso al Senato, che il Sottosegretario on .le CROSETTO, per la persona e la carica che rappresenta, si faccia interprete di quell'indispensabile opera di difficile mediazione a cui anche questa volta è chiamato. La stessa conclusione della seduta ci appare come un richiamo esplicito al suo intervento.
Al Sottosegretario CROSETTO, al quale in questi giorni sono arrivati e stanno arrivando migliaia di fax ed e-mail da parte delle famiglie che hanno raccolto l'invito di CASADIRITTO, chiediamo che l'incontro richiesto possa avere finalmente luogo, anche in sintonia con il clima che si è venuto a creare in Parlamento e che apre alla speranza. Ora ce ne sono le condizioni.

Roma 29 settembre 2011

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
Sergio Boncioli

In allegato- stenografico seduta

Mercoledì 28 settembre 2011
alle ore 9,30 e 16,30
611ª e 612ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione di mozioni sull'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di proposte di riforma costituzionale (testi allegati)

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. - Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori (2891)

III. Seguito della discussione del documento:

Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio - Relatore DE ANGELIS (Doc. XXIII, n. 6)

IV. Discussione di mozioni sulla normativa relativa agli alloggi di servizio per i militari (testi allegati) V. Discussione della mozione n. 320, Soliani, sul morbo di Alzheimer (testo allegato)

ALLEGATO

MOZIONI SULLA NORMATIVA RELATIVA AGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER I MILITARI
(1-00463) (3 agosto 2011)

GERMONTANI, RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, VALDITARA -
Il Senato, premesso che:
rispetto ad una necessità pianificata di alloggi per la Difesa di circa 51.000 unità, attualmente si dispone di 17.575 alloggi di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto, di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.810,22 euro o con familiare portatore di handicap);
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, commi 627 e seguenti, prevede che il Ministro della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio da attuarsi attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione;
in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante "Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare";
con decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011) sono stati individuati gli alloggi in uso al Ministero della difesa da alienare, per un totale di 3.020 unità;
con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il regolamento relativo ai canoni di mercato di cui agli art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2010;
considerato che:
il programma pluriennale nelle necessità considerate dalla Difesa dovrebbe dispiegarsi per la durata di almeno 10 anni;
agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'imminente alienazione e vendita, potrebbero far seguito altri quantitativi di alloggi non più utili, molti dei quali sono momentaneamente accantonati per motivi vari, e in molti casi si è in attesa di superare difficoltà più disparate, come contenziosi amministrativi, servitù militari, eccetera, che potrebbero essere risolte nel breve periodo;
ad un attento esame del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori gli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 306, comma 3, che prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita. Viene, infatti, sancito che sia assicurata "la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT", e le norme che riguardano l'usufrutto;
nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, all'art. 7, comma 4, lettere a) e b), vengono previsti meccanismi reddituali che senza motivazioni esplicite tendono ad annullare il sistema di sconti ben descritto nella legge n. 244 del 2007;
nel regolamento di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato, all'art. 2, comma 3, vengono introdotti, con lo stesso metodo, aumenti di reddito tendenti ad ottenere un'applicazione meno conveniente dei coefficienti di calcolo dei canoni;
inoltre, nello stesso art. 2, comma 6, viene stabilito che per l'aggiornamento annuale dei canoni, venga
applicata per intero (100 per cento) la misura dell'aggiornamento annuale ISTAT, anziché quello unanimemente applicato per ogni canone, anche privato, del 75 per cento, impegna il Governo:
ad individuare a breve termine, altri quantitativi di alloggi da alienare anche risolvendo i contenziosi eventualmente ancora in essere o situazioni di servitù militari non irrisolvibili;
a sospendere, per lo stesso periodo di breve termine, ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;
a riallineare nella sostanza e nella lettera, anche con riferimento al regolamento del 18 maggio 2010 le tutele previste per gli utenti appartenenti alle fasce protette, così come descritto all'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; in particolare il riallineamento dovrà sancire il diritto alla permanenza degli affittuari, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni previste, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, modificando quanto invece attualmente previsto all'articolo 7, comma 14, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 112 del 2010, sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata, palesemente discordanti, mentre, per quanto riguarda la concessione dell'usufrutto, la norma di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), dello stesso regolamento dovrebbe essere estesa anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, applicando il meccanismo del 20 per cento sulla quota della pensione di reversibilità o altro reddito;
a sopprimere le norme punitive previste all'art. 7, comma 11, lettere a) e b), dello stesso regolamento;
a sopprimere le norme previste l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;
a ricondurre al 75 per cento la norma relativa all'aggiornamento ISTAT del canone annuale, anziché del 100 per cento come ora previsto all'art. 2, comma 6, dello stesso regolamento sui canoni di mercato;
qualora l'alloggio necessiti di manutenzione straordinaria, ad introdurre la possibilità in caso di cambio utenza, previo consenso dell'utente assegnatario, di delegare quest'ultimo agli eventuali oneri di ripristino provvedendo egli stesso direttamente alla manutenzione. I relativi costi dovranno essere detratti dall'importo dei successivi canoni di locazione e i lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti sotto la direzione tecnica dell'autorità militare.

(1-00467) (22 settembre 2011)

SCANU, DEL VECCHIO, PEGORER, PINOTTI, AMATI, NEGRI, GASBARRI, CRISAFULLI, BARBOLINI - Il
Senato,
premesso che:
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedeva all'articolo 2, comma 627, che il Ministro della difesa predisponesse un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, da attuarsi anche attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione della difesa;
in attuazione della normativa sopra indicata, è stato emanato il decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, recante il «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare»;
con successivo decreto direttoriale n. 14 febbraio 2010 del 22 novembre 2010 è stato individuato un primo elenco di alloggi per un totale di 3.020 unità da alienare;
a questo primo elenco deve seguire l'individuazione di ulteriori alloggi, superando gli impedimenti determinati da contenziosi amministrativi o da irregolarità di accatastamento, che potrebbero essere risolti nel breve periodo;
ad un attento esame del regolamento n. 112 del 2010, sono emerse alcune discordanze rispetto alle tutele dei conduttori così come stabilite dall'art. 306, comma 3, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
detta normativa, prevede: a) il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, per gli inquilini che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita; b) il diritto alla permanenza negli alloggi dei conduttori e del coniuge superstite con basso reddito familiare, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;
a fronte di tali disposizioni, il decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 10, lettere a) e b), prevede meccanismi reddituali che surrettiziamente tendono ad annullare il sistema di abbattimento del prezzo su cui esercitare il diritto di opzione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
anche nel decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, pubblicato nella del Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 2011, con riferimento all'introduzione di un canone di mercato, all'articolo 2, comma 3, vengono introdotte disposizioni tendenti a: determinare un canone più oneroso non giustificato dal reddito reale del conduttore; applicare l'aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 100 per cento anziché in quella ridotta del 75 per cento, generalmente applicata anche per i canoni privati, impegna il Governo:
a procedere, in tempi ragionevoli, all'individuazione altri alloggi da alienare, superando, a tal fine, i contenziosi ancora in atto e gli eventuali impedimenti di natura amministrativa che ostacolano le procedure di alienazione;
ad assumere le opportune iniziative al fine di sospendere nello stesso periodo ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;
a dare piena attuazione, anche con riferimento alle disposizioni recate nel regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, alle tutele previste per gli utenti titolari di un reddito compreso nelle fasce protette, così come previsto dall'articolo 306, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
a rendere esplicito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto alla permanenza degli inquilini, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni di reddito previste, modificando quanto previsto dall'articolo 7, commi 10, lettere a) e b), e 14, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale n.112 del 2010 sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata della permanenza nella conduzione dell'alloggio, palesemente discordanti;
ad estendere la concessione dell'usufrutto di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa n. 112 del 2010 anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito in godimento;
a sopprimere le norme previste all'articolo 7, comma 11, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, che non trovano corrispondenza nelle norme in vigore in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione o valorizzazione;
a sopprimere le disposizioni previste all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;
a ricondurre al valore del 75 per cento della variazione annualmente accertata dall'ISTAT quale indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ai fini dell'aggiornamento del canone annuale, in luogo del 100 per cento, dello stesso indice, come ora previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato.

(1-00471) (27 settembre 2011)

RAMPONI, CANTONI, TORRI, AMATO, BURGARETTA APARO, DE GREGORIO, DIVINA, ESPOSITO, LICASTRO SCARDINO, TOTARO

Il Senato, premesso che:
l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'articolo 2272, comma 1, del citato codice e la cui materia è ora disciplinata dall'articolo 297 del medesimo codice), ha previsto, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, la predisposizione, da parte del Ministero della difesa, di un apposito Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, secondo i criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa;
è stato conseguentemente predisposto il "Programma pluriennale per la realizzazione, la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate", approvato dal Ministro della difesa in data 1° dicembre 2008, per rispondere alla necessità di realizzare in breve tempo gli alloggi necessari, a regime, all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, individuati in complessivi oltre 51.000, un numero molto superiore al patrimonio immobiliare disponibile;
con decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, ora confluito nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato adottato il regolamento che reca le disposizioni di attuazione
del Programma pluriennale, con il quale è stata data piena attuazione, formale e sostanziale, alle
disposizioni legislative richiamate, sono stati previsti gli strumenti da utilizzare per incrementare il
numero degli alloggi di servizio, individuati, attualmente, agli articoli 401 e 402 del citato testo unico, e sono stati individuate le procedure di vendita e i meccanismi per la determinazione delle riduzioni da applicare al prezzo di vendita degli alloggi da alienare, in relazione ai livelli di reddito, particolarmente attenti alle situazioni del personale interessato e ispirati alla piena tutela del personale rientrante nelle categorie previste dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;
con il decreto direttoriale n. 14/2 maggio 2010 del 22 novembre 2010 del Direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011) sono stati individuati gli alloggi in uso al Dicastero, non più utili, da alienare, per un totale di 3.020 unità;
l'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio occupati da utenti senza titolo sulla base del prezzo di mercato, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;
con il decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 è stata data attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, in particolare mediante l'individuazione di un meccanismo per la determinazione di un coefficiente correttivo parametrato che giunge, per i livelli reddituali meno elevati, alla riduzione percentuale del 70 per cento del canone di mercato;
è stata data altresì piena attuazione alla mozione n. 1-00559, approvata pressoché all'unanimità
dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione agli utenti non aventi titolo con reddito non superiore a euro 40.167,54 per l'anno 2010, incrementato di euro 1.259,59 per ogni familiare a carico oltre il terzo, ovvero rientranti, alla data del 31 dicembre 2010, nelle categorie cosiddette protette;
considerato che:
a fronte della necessità, pianificata, di alloggi per la Difesa pari a circa 51.000 unità, attualmente la disponibilità è pari a 17.575 alloggi di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto, di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.167,54 euro o con familiare portatore di handicap);
l'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze derivanti dal riordino e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, ha la necessità di proseguire, senza soluzioni di continuità, nell'attuazione del Programma pluriennale;
per la realizzazione del Programma il Dicastero ha la necessità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa, come individuati dagli articoli 401 e 402 del citato testo unico;
la Difesa ha l'esigenza di concludere, con sollecitudine, le procedure di vendita degli alloggi già individuati con il citato decreto direttoriale del 22 novembre 2010, al fine di utilizzarne i conseguenti proventi per la realizzazione di nuove unità abitative, nonché in relazione ai possibili riflessi delle procedure di rideterminazione del canone nei confronti dei conduttori;
l'Amministrazione della Difesa avrà, altresì, la necessità di alienare gli ulteriori alloggi che in futuro risulteranno non più funzionali alle esigenze istituzionali;
è opportuno che il piano di recupero degli alloggi occupati dal personale senza titolo che non rientra nelle categorie protette, conseguente all'entrata in vigore del regolamento recante le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, continui a essere condotto tenendo conto della prioritaria esigenza istituzionale di rendere disponibili gli alloggi di servizio a favore del personale in titolo, nonché delle situazioni oggettive dell'utenza interessata dal recupero, impegna il Governo:
a portare rapidamente a conclusione le procedure di alienazione degli alloggi non più utili già individuati, anche al fine di poter disporre tempestivamente dei proventi finanziari derivanti dalle vendite conseguenti all'attuazione del Programma pluriennale;
a dare impulso, con ogni strumento previsto dagli articoli 401 e 402 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'attuazione del richiamato Programma nei tempi previsti dallo stesso;
a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito di tali strumenti, ulteriori alloggi, non più utili all'Amministrazione, da porre in vendita;
a proseguire con gradualità al recupero degli alloggi occupati dagli utenti senza titolo, tenendo conto delle prioritarie esigenze istituzionali e delle situazioni oggettive, in termini reddituali e familiari, dell'utenza di fatto interessata da tale procedura;
a estendere la concessione dell'usufrutto, di cui all'articolo 404, comma 4, lettera a), del citato testo unico, anche al coniuge superstite, ove beneficiante dell'usufrutto con diritto di accrescimento, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito.

(1-00472) (27 settembre 2011)

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA
Premesso che:
l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627), stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;
con l'articolo 306, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 viene previsto il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, pur rimanendo in affitto, per quanti non siano in grado di acquistarlo, qualora messo in vendita, sancendo «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
considerato che:
in attuazione dell'articolo 2, commi 627 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è stato emanato il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante "Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare";
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 6, comma 21-quater, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;
con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il regolamento relativo ai canoni di mercato di cui agli art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, considerato che:
le modalità di calcolo del nuovo canone, introdotte nell'ultimo decreto del Ministro della difesa citato, poiché basate sui mesi precedenti di occupazione da parte dell' utente «senza concessione», rischiano di gravare sul reddito familiare per 27.000, 36.000 o 54.000 euro per 15 anni d'uso dell'abitazione, o persino per 72.000 euro per 20 anni di utilizzo;
dall'analisi effettuata su quanto contenuto nel regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, emergono delle mancanze nella tutela dei conduttori degli alloggi, soprattutto per quanto concerne i nuclei familiari rientranti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 306, comma 3, dove è previsto il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per coloro i quali non sono in grado di provvedere all'acquisto dello stesso nel caso in cui l'amministrazione della difesa decida la vendita. "La permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat", nonché le norme concernenti l'usufrutto, non sembrano essere state rispettate;
il sistema degli sconti, previsto nella legge n. 244 del 2007, viene annullato dai meccanismi reddituali previsti nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, art. 7, comma 4, lettere a) e b);
i coefficienti di calcolo dei canoni vengono applicati in maniera meno conveniente a causa degli aumenti di reddito introdotti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato, art. 2, comma 3;
sempre allo stesso art. 2, comma 6, del medesimo decreto ministeriale, viene stabilito che per l'aggiornamento annuale dei canoni venga applicata al 100 per cento, per intero, quindi, la misura dell'aggiornamento annuale Istat, anziché quello unanimemente applicato per ogni canone, anche privato, del 75 per cento, impegna il Governo:
ad eliminare le iniquità introdotte dai regolamenti sopracitati in tema di concessioni di usufrutto, canoni di mercato, attraverso l'abrogazione dei parametri di cui all'articolo 2, del comma 3, lettera b), del decreto ministeriale del 16 marzo 2011;
a procedere, in considerazione della particolare situazione congiunturale in Italia, ad un'attenta valutazione dei singoli casi al fine di evitare che soggetti, che hanno avuto, o hanno ancora, rapporti con l'amministrazione della Difesa, si vedano irrimediabilmente sfrattati perché impossibilitati a far fronte ai nuovi canoni locatizi individuati con riferimento ai valori di mercato, piuttosto che proporzionalmente al reddito prodotto;
ad abrogare le disposizioni dell'articolo 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 112 del 2010 di fatto in contrasto con le vigenti norme in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione;
ad assicurare che le variazioni di canone abbiano efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato e non efficacia quindi retroattiva;
a pubblicare l'elenco degli alloggi alienabili;
ad adottare ogni altra possibile iniziativa di sostegno agli utenti degli alloggi del Ministero della difesa e a recepire le richieste delle associazioni rappresentative degli utenti degli alloggi stessi, in relazione alle quali il Governo si è espresso in maniera positiva solo verbalmente.
Come sappiamo, CASADIRITTO ha in qualche modo rimesso in movimento, almeno sta tentando, di rimettere mano ad alcuni punti, quelli che riteniamo i più importanti, dei due Regolamenti, riguardanti i canoni di mercato e le vendite degli alloggi. La discussione che di è aperta al Senato, con la partecipazione attenta di tutte le famiglie ,ne è la riprova. Noi non ci illudiamo, ma le stiamo veramente tentando tutte. In questo ambito vediamo l'impegno attento di molti Gruppi Parlamentari e singoli Senatori, che partecipano in modo attento e costruttivo, con il loro carico di esperienza e di umanità. Abbiamo dato notizia nei giorni scorsi degli apporti della Senatrice Germontani, del Terzo Polo, dell'Italia dei Valori, del PD, dell'on. Bosi, ex Sottosegretario per la Difesa. Vogliamo ora dare notizia della lettera che il Senatore Del Vecchio(PD) con la quale risponde a tutti coloro che in questi giorni, gli hanno inviato un'email di ulteriore impegno. La lettera, a parere nostro, è carica di significato, anche in considerazione del suo recentissimo passato militare, con incarichi di altissima responsabilità.
Lo ringraziamo. Teniamo d'altra parte presente la missione impossibile che ci siamo proposti ed invitiamo ha proseguire nell'invio delle email a tutti i Senatori.

Roma 9 ottobre 2011

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
Sergio Boncioli

Allegata lettera Senatore Generale Del Vecchio.
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ECCO LE LETTERE DEI CANONI DI MERCATO GIA' SONO IN CORSO LE CONSEGNE
DUM ROMAE CONSULTUR, SAGUNTUM EXPUGNATUR
MENTRE A ROMA SI DISCUTE, SEGUNTO ESPUGNATA

MENTRE AL SENATO SI DISCUTE, I POSTINI BUSSANO ALLE PORTE. In questi concitati giorni , mentre si compie l'atto finale dell'applicazione dei canoni di mercato, costituito dalla notifica del canone di mercato stesso, definitivo o provvisorio che sia, e della comunicazione del relativo importo da pagare, attraverso l'invio di lettera raccomandata che il postino sta recapitando da oggi, come ci risulta, CASADIRITTO fino all'ultimo minuto sta cercando di interrompere - con le richieste nei 10 punti da attivarsi attraverso le Mozioni in discussione ora al Senato su proposta di alcuni Senatori che anch'essi si stanno prodigandosi per interrompere questo meccanismo frutto di "decisioni avventate" e ampiamente previsto da chi lo ha ideato e condiviso.
Mentre dunque i postini bussano alle porte e si sta tentando al Senato l'impossibile , attraverso lo strumento delle note Mozioni, vogliamo mettere in luce, come certa classe "politica" in possesso di potere decisionale, dia risposte imbarazzanti di cui siamo stati testimoni, sebbene impossibilitati a dettagliarne i contenuti, per ovvie ragioni. E' desolante infatti constatare che mentre si cerca di far comprendere le ragioni oggettive delle nostre famiglie, o almeno tentare con molta fatica di provarci, vedere certi personaggi con potere decisionale, che al di la dei contenuti delle richieste, con strane controproposte mostrano tutto il loro cinismo. Ma è con questi personaggi che bisogna fare i conti e cercare in ogni caso, la mediazione. Mentre appunto si cerca di trovare una Mediazione tra alcuni volenterosi e capaci Senatori, impegnati in una estenuante trattativa che sta arrivando ad un tentativo di mediazione, ecco che arrivano le lettere.
E' NELLE PREROGATIVE DELL'ON. LE CROSETTO, ALMENO ASPETTARE LA FINE DEI LAVORI DELL'AULA DEL SENATO, E DI CONGELARE LE LETTERE GIA ARRIVATE O IN ARRIVO , FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE MOZIONI E DELLA LORO EVENTUALE APPROVAZIONE. ALMENO PER IL RISPETTO DOVUTO AL PARLAMENTO.

Roma 10 ottobre 2011

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
Sergio Boncioli

In allegato copia della lettera arrivata
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E' NATO IL CANONE DI MERCATO CHI E' IL PADRE ?
IN CASO DI ERRORI DI VALUTAZIONE SULLA SCHEDA, O MANCANZA DI SCHEDA O ALTRO, RICORSO SUBITO

Senato della Repubblica . Al di la di quello che ancora potrebbe accadere al Senato, con il quale CASADIRITTO continua con la sua azione fatta di incontri, contatti e di invio di e mail da parte delle famiglie, ove dovrà proseguire la seduta riguardante le Mozioni in discussione, esame e votazione,CASADIRITTO affronta a botta calda, dal punto di vista delle cose da fare e quindi tecnico-operativo, il fatto compiuto operato dalla Difesa, la quale ha voluto dare un segnale "forte" al Senato :"non vi impicciate" per condizionare l'esito dei lavori. La scelta di inviare le lettere in questa fase, evidentemente vuole bruciare i tempi.

Lettere Raccomandate
Sono in corso di consegna in tutta Italia da parte dei Comandi della Marina, Esercito e Aeronautica le lettere raccomandate riguardanti l'applicazione del canone di mercato, ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 16 marzo 2011 (G:U: del 27-5-2011).

CHI NON DEVE RICEVERE LA RACCOMANDATA

- Il personale in servizio in possesso del titolo concessorio, ASI, AST, ASIR;

_ Coloro che rientrano nelle condizioni del Decreto Ministro della Difesa 23 giugno 2010 (reddito 2009) e cioè:

Conduttori di alloggi AST senza titolo concessorio che non abbiano un reddito familiare complessivo lordo superiore a 40.167,54,- inoltre il conduttore o familiare non deve essere in possesso di un altro alloggio nel Territorio Nazionale.

_ Inoltre, se all'interno del proprio nucleo familiare è compreso un portatore di grave handicap.

_ Sono compresi in questa clausola di salvaguardia anche i conduttori di alloggi ASI .

_ in caso di handicap grave non è richiesto il requisito di reddito.

CHE COSA COMPORTA RICEVERE QUESTA RACCOMANDATA
Dalla data di ricevimento, automaticamente decorre la notifica (art. 3. comma 3 Decreto M.D. 16 marzo 2011), e quindi il pagamento del canone di mercato, definito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 art. 6.21 quater, canone di " occupazione" con obbligo di rilascio. Dalla stessa data verrà comunicato agli Uffici Amministrativi( per quelli in servizio) o all'Ente Previdenziale (se in quiescenza), di provvedere al prelievo automatico. Per altre tipologie, figli/e, separate, divorziate, altri parenti etc., l'obbligo di versamento su bollettino di c/c postale.

CHE COSA DEVE ALLEGARE LA LETTERA RACCOMANDATA
La lettera deve contenere necessariamente una scheda tecnica riportante tutti i parametri esistenti all'interno del Decreto del 16 marzo 2011.
I criteri tecnici sono quelli dell'OMI (osservatorio dell'Agenzia del Territorio - M. Finanze), e la scheda deve applicare coefficienti e parametri che " fotografino " parametro per parametro la veridicità tra scheda ed alloggio.
Intuizioni creative a vanvera non sono ammesse. Pena l'arbitrio, che come noto farebbe invalidare la scheda stessa e quindi il canone eventualmente attribuito.

QUALI I DATI SENSIBILI DELLA SCHEDA?
_ Reddito familiare lordo (Redditi ancorati al 2009) (Decreto 23-6-2010 M.D.)

_ Dati OMI:
Città
Codice zona
Codice microzona
Canone OMI min. e max. metro quadro conseguenti;

Quali sono i dati di difficile o soggettiva interpretazione:?

_ stato di mantenimento (Allegato A Decreto 16 marzo 2011)

_coefficiente K3 - Posizione ed esposizione
Punto 2 .C. Allegato A - Decreto 16 marzo 2011 .

_coefficiente K1 , età, qualità e stato di manutenzione.

Se l'Osservatorio non ha individuato la quotazione (Codice zona ), verrà presa a riferimento la zona attigua quotata.

CANONE DI MERCATO PROVVISORIO
Alcuni Comandi, in special modo quelli dell'Aeronautica, hanno applicato in maniera definitiva il canone, inserendo i coefficienti e dati previsti. Ciò non toglie che possano essere errati.
Altri Comandi, come quelli dell'Esercito, hanno usato la formula "provvisoria".
CASADIRITTO mette in evidenza che il Decreto del 16 marzo 2011 M. Difesa, non prevede alcuna provvisorietà.
Infatti l'Art. 3 ,comma 3, punto 3, recita :
"Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i Comandi o gli organismi di cui al comma 1, emanino i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedano alla notifica agli interessati,dalla quale decorre l'applicazione del nuovo canone".
Come è evidente, il "provvisorio" non è certo "definitivo" e di conseguenza a parere di CASADIRITTO,si invita l'Amministrazione a lavorare ancora con solerzia ed impegno, anche notte e giorno, per rispettare quanto la Difesa stessa, nel Decreto, ha stabilito. Ma le inefficienze della Difesa non debbono ricadere sulla testa delle famiglie.
Molti giovani, in cerca di lavoro, anche laureati, saranno ben lieti ad accelerare le pratiche. Le competenze non mancano.
A parere di CASADIRITTO con il "provvisorio" viene artatamente , accelerato l'iter, pur di fare cassa immediata.

ART. 2. Comma 3 punto 3 IL SENATO SAPRA' ABOLIRLO ?
Come sappiamo, i redditi vengono "drogati" dall'art. 2 comma 3 punto 3 del Regolamento 16 marzo 2011.
Vedremo se questa strana formula ove viene sommato reddito vero al reddito " escogitato" come uscirà viva dall'esame del Senato . In ogni caso, ove si voterà invece per ordine di partito o di schieramento, ciò non toglie che la norma a parere di CASADIRITTO è e rimane illegale. Con le nostre e mail stiamo richiamando gli on.li Senatori al loro senso di responsabilità per cancellare l'art. 2. comma 3, punto 3. Dopodichè pensiamo che la stessa norma ponga seri dubbi qualora fosse sottoposta al giudizio della Magistratura Amministrativa (TAR) . Nessun mercato al mondo, ancorché selvaggio, può gonfiare stipendi con un artificio contabile.

IN CASO DI IMMOBILI FANTASMA PER DAVVERO
Non è raro che molti immobili, non siano accatastati,oppure l'Osservatorio non ne preveda l'esatto codice identificativo come "codice zona" o "microzona catastale".
In questo caso viene assunto un valore di una zona similare.
Ma alcuni immobili sono "super speciali", in quanto non identificati ne identificabili.
Sono perlopiù locali nati per uso diverso dall'alloggio, adibiti poi ad alloggio a mezzo carteggi interni a cura delle Direzioni Genio. Sono locali sconosciuti oltre che al catasto, anche ai Comuni,senza opere di urbanizzazione, opere fognarie collegate al sistema urbano,anche a cielo aperto,anche in zone con frane in corso, dove l'amianto svolazza. Questi manufatti, con una o più caratteristiche indicate, non vengono contemplati all'interno del Decreto come base per un calcolo attendibile, I coefficienti in esso contenuti non ne parlano. Questa zona buia del Patrimonio Alloggiativo Difesa non è stata contemplata dall'OMI, perché è fuori da ogni immaginazione, ne nessuno ne potrebbe prevedere l'esistenza.

QUOTAZIONI OMI E APPLICAZIONE COEFFICIENTI
La quotazione OMI (Canone OMI minimo e Canone OMI max)e l'applicazione dei coefficienti in maniera impropria, avranno inevitabile ricaduta in caso che l'alloggio sia stato identificato per la vendita. L'effetto "errore" si ripercuoterà quindi sia sul canone che sulle vendite.

Per tutte le ragioni esposte:
-Art.3 comma 3
_Art. 2 ,comma 3, punto 3 - del Regolamento 16 marzo 2011 ;

_ schede tecniche inesistenti ;

_ schede tecniche non veritiere ;

e fermo restando le valutazioni personali, CASADIRITTO indica la sola soluzione possibile : Adire per le vie legali e ricorrere al TAR per ottenere subito la sospensione del provvedimento. In caso di ricorso, annotare la data in cui è stata notificata la lettera raccomandata, da cui decorreranno i termini del ricorso stesso. (1)

CONCLUSIONI

Come sempre CASADIRITTO ha sempre fatto partecipe tutte le famiglie degli utenti, con l'informazione, attraverso centinaia di assemblee, Convegni ed incontri. Siamo stati presenti nelle Audizioni delle Commissioni Difesa del Parlamento, nelle Regioni o nei Consigli Comunali dei Comuni , e perfino nel Parlamento Europeo. Ogni passaggio di questa sciagurata legge, voluta e sognata da alcuni settori della Difesa, approvata da una maggioranza parlamentare , con Decreto Legge e voto di fiducia, senza discussione.
Dalla "Segrete" in un luogo dalle parti della "Sapienza", alla note aule Parlamentari, alle Stanze dell'On. le Crosetto quell'art. 6. 21 quater ha steso ora tutto il suo effetto perverso di lacrime e sangue, in particolare nelle grandi città del Nord e del Centro. I canoni pazzi stanno colpendo duro a Roma, Firenze, Bologna, Genova, Milano, Torino in parte anche a Napoli, e Bari dove vengono sparate ad alzo zero cannonate che vanno da 2.500, 2.000. 1.500 euro . Cifre assolutamente fuori dalla portata, tanto più che disinvoltamente, senza arrossire, alcuni Comandi li comunicano (Esercito) come "provvisori". Mentre continua il preoccupante silenzio dell'on.le CROSETTO, il quale, ora come non mai, vorremmo che parlasse. Ricordiamo, assieme alle migliaia di segnali che ha ricevuto, che CASADIRITTO è pronta almeno, per la riduzione del danno su quei 10 punti. Abbiamo ottenuto dei successi, ma troppa era la volontà di far male davvero. Abbiamo escluso da questa macelleria sociale migliaia di famiglie con redditi bassi e tante famiglie con portatori di grave handicap. Ricordiamo che il testo originale non prevedeva nessuna esclusione. Lo slittamento della data di decorrenza dal 1 gennaio 2011 alla data della notifica ne certifica il grande successo ottenuto. Ma tutto questo non è ancora sufficiente. La dove ci sarà da operare, CASADIRITTO sarà presente. A cominciare dagli attuali lavori del Senato, che necessariamente dovrà pronunciarsi sulle Mozioni, lavori che saranno seguiti e monitorati, e accuratamente resocontati passaggio per passaggio, come sempre.

(1) Ove si decida adire a vie legali e ricorrere al TAR, o semplicemente interloquire, CASADIRITTO indica lo Studio Legale Associato CICONTE, CIARAMELLA & PARTNERS con Studio in Roma Piazza dei Prati degli Strozzi, 30 come possibile referente, facendo riferimento all'avv. Nicola Ciconte, Studio che da diversi anni, segue le vicende e consegue con successo molti degli esiti giudiziari relativi agli Alloggi della Difesa in tanti procedimenti. Per contatti immediati tel. O6. 39750717 , Cell.3333633260 - fax 06.39760290

Riferimenti:

Legge n. 122 del 30 luglio 2010 - art. 6. 21. quater (Finanziaria 2010)
Regolamento Ministero Difesa del 16 marzo 2011 G. U del 27 maggio 2011
Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI)
Decreto Ministro della Difesa del 23 giugno 2010 (redditi 1009)
E' possibile, con collegamento diretto, il controllo dei dati OMI della propria città

Roma 15 ottobre 2011
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
Sergio Boncioli
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"Egregio sig. Direttore, sono in arrivo, in questi giorni, notifiche di applicazione di canoni inusitati e insostenibili per le famiglie abitanti gli alloggi della Difesa, a volte addirittura superiori al proprio re reddito. Questi nuovi canoni entrano vigore all'atto della lettera raccomandata ed il prelievo è automatico o sulla busta paga del militare in servizio o sulla pensione. Le sarei grato se nello spazio che riterrà opportuno, pubblicasse sul giornale da lei diretto, l'Appello al Presidente della Repubblica, inviato in queste ore dalla nostra Associazione. La ringrazio di quanto possa aderire a questa mia richiesta e la saluto sentitamente."

APPELLO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Palazzo Quirinale
00187 -Roma
Fax- 06 - 46993125

e, p.c Al Consigliere Direttore dell'Ufficio Giuridico
e Relazioni Costituzionali
Cons. di Stato dott. Salvatore Sechi
Fax- 06-46993125

Signor Presidente,

in questo momento particolare, forte è l'enorme considerazione dei cittadini verso il loro Presidente e le Istituzioni che Lei rappresenta. E questa enorme considerazione, ci porta a rivolgerci a Lei.
Accade talvolta però che una Legge passi quasi inosservata o non abbastanza valutata negli effetti reali che essa provoca nella vita dei cittadini, specialmente quando sulla stessa Legge, per il meccanismo dei voti di fiducia, non è proprio possibile apportare una correzione giusta.
Come nel caso drammatico che ora, sta accadendo a migliaia di famiglie di militari in servizio, pensionati e vedove abitanti degli alloggi della Difesa.
E' successo che nelle pieghe della Legge del 30 luglio n. 122 all'art. 6 -21 quater, veniva varata una norma la quale prevede per gli utenti degli alloggi della Difesa, il cui titolo concessorio risulti scaduto, il pagamento di un canone di mercato definito di occupazione con l'obbligo di rilascio, da attuarsi mediante l'emissione di un Decreto Ministro Difesa, emesso poi il 16 marzo 2011.
Ciò metteva termine ad un periodo in cui queste famiglie , avevano usufruito di Leggi importanti a cui Lei Signor Presidente, aveva contribuito a dare un importante contributo. Era accaduto che nel periodo che svolgeva l'altissimo ruolo di Presidente della Camera dei Deputati, ricevendo una Delegazione dell'Associazione CASADIRITTO, che il sottoscritto rappresenta da moltissimi anni, aveva preso l'impegno di far calendarizzate una Proposta di Legge di iniziativa popolare a norma della Costituzione, dopo che i cittadini avevano raccolto 30.000 firme in tutta Italia per dare una definitiva soluzione attraverso l'emanazione di una Legge che avrebbe dato le giuste risorse alla Difesa e risolvendo a livello normativo la situazione degli utenti di questi alloggi, dando piena soddisfazione agli utenti anche dal punto di vista della dignità.
Infatti in Parlamento, con la Legge 537 del dicembre 1993 e successivamente con la Legge 724 del dicembre 1994, furono approvate quelle norme.
Tale quadro giuridico rimase operante per tutto questo periodo, durante il quale la Difesa ha introitato ogni anno,proveniente dai canoni previsti, circa 36 milioni di Euro .
Tutto ciò fino alla Legge 112 del 30 luglio 2010 , con l'applicazione dell'art.6 21 quater.
Ora , che il Regolamento previsto è stato emanato dal Ministero della Difesa il 16 marzo 2011, in questi giorni stanno arrivando migliaia di lettere raccomandate che notificano canoni inverosimili e, soprattutto non sostenibili. Infatti, applicando parametri previsti dall'Agenzia del Territorio e dal suo Osservatorio OMI, vengono recapitati importi spaventosi, tali da provocare veri e propri drammi. Con decorrenza immediata all'atto della notifica e, con prelievo automatico in busta paga o presso l'Ente Previdenziale INPDAP, alle famiglie, circa 3.000 e concentrate soprattutto nelle grandi città di Roma, Milano, Genova, Torino, Venezia, Firenze e Bologna, ed in parte a Napoli e Caserta e Bari vengono comunicati canoni di 2.500, 2.000 , 1.500 Euro al Mese.
Le lettere hanno cominciato ad arrivare già da alcun giorni ed interessano tutta l'Italia.
Autentici drammi familiari si stanno consumando nella assoluta indifferenza delle Autorità e gli appelli che giungono alla nostra Associazione lo testimoniano. Vengono colpiti maggiormente gli utenti residenti nelle città capoluogo del Centro-Nord ove per marescialli con pensione o stipendio di 1.800 - 2.000 Euro, i nuovi canoni raggiungono importi di 800 - .2.000 ed anche 2.500 Euro. Ma anche stipendi più consistenti, ne rimangono inevitabilmente colpiti. Vale a dire, sono superiori in taluni casi all'intero stipendio o pensione. In un caso a noi noto di 2.640 euro su uno stipendio di 1.200 euro.
Contemporaneamente al Senato si sta cercando di portare avanti quattro Mozioni presentate da tutti i gruppi parlamentari PDL, PD, TERZO POLO e IDV, in un tentativo di mediare su alcuni punti. La seduta riguardante le Mozioni sugli alloggi della Difesa è stata sospesa il 28 settembre u.s. e riprenderà nelle prossime sedute, cercando di arrivare ad una mediazione.
Ma in questa incertezza,una cosa è certa : i canoni notificati già hanno validità immediata agli effetti pratici. In taluni casi sono superiori al totale dello stipendio o pensione disponibile, e verranno trattenuti automaticamente.
Signor Presidente,
Le chiedo un suo diretto interessamento anche a nome di tante famiglie che hanno servito il Paese fino in fondo, e che ora sembra che si voglia voltare loro le spalle, Le chiedo, che attraverso i suoi Uffici Giuridici voglia voler fare esaminare il problema al fine di valutare particolari aspetti giuridico-sociali riguardanti le conseguenze pratiche dell'applicazione di quel Decreto Ministero Difesa del 16 marzo 2011 e dei risvolti che esso sta provocando.Ci sono all'interno, delle norme che ci appaiono inverosimili.
Ora, come nel lontano 1992, quando personalmente consegnai a Lei nei suoi austeri Uffici della Camera dei Deputati di cui Lei era Presidente, scatoloni pieni di firme, in noi rimane intatta la nostra fiducia, anche se le speranze di allora e le Leggi conseguenti, sono ormai un ricordo, Le rinnovo rispettosamente la richiesta di far valutare ai suoi Uffici Giuridici preposti gli effetti pratici che sta avendo la nuova Regolamentazione.
Nel saluto che ora Le porgo, anche a nome delle famiglie dei militari in servizio, in quiescenza interessate a questo doloroso sviluppo che riveste la problematica degli alloggi militari ,unisco un augurio per questa nostra bella ed amata Italia, che sembra aver smarrito l'essenza stessa del diritto: almeno il diritto a vivere.

Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
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Via Garibaldi n.3 - 00153 ROMA
Tel. 06.5883981 - cell.3392378119
Sergio.boncioli@fastwebnet.it
Roma li 20 ottobre 2011
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A ROMA ACCADE ANCHE QUESTO

E' successo. A chi si rivolge per le vie Istituzionali a chiedere all'Ufficiale incaricato presso un importantissimo Comando, delucidazioni e chiarimenti inerenti l'applicazione dei nuovi canoni di mercato, viene affermato: la colpa di tutto questo è di Boncioli poiché, afferma il preposto, egli persegue come fine l'acquisto della propria casa, e non esita a mandare allo sbaraglio, con i canoni di mercato, tutti gli altri pur di conseguire tale scopo. Il "Boncioli" in questione non era presente all'incontro informativo tenuto da quel personaggio, e la frase non può essere virgolettata, ma il senso è questo.
Sergio Boncioli, Coordinatore Nazionale di CASADIRITTO, ritiene quanto riferito da persona presente, andata li spinta dalla disperazione del nuovo canone appena notificato, che tale comportamento possa ritenersi non corretto e non rientrante presumibilmente nei compiti affidati all'Ufficiale dai suoi Superiori.
Parimenti, Sergio Boncioli, ritiene gravemente offensiva e diffamatoria oltrechè gratuita quell' affermazione pronunciata per di più nell'esercizio delle proprie funzioni, in orario di lavoro, in un luogo altamente e Istituzionalmente di Rappresentativo dell' Autorità Militare e dopo aver ricevuto un incarico particolarmente delicato, come quello delle Relazioni con gli Utenti. Tale ignobile comportamento inoltre risulta offensivo per le migliaia di famiglie che il Coordinatore rappresenta in CASADIRITTO particolarmente in questo momento ove delicatissimi e importantissimi sono i rapporti con le Istituzioni anche all'interno della Difesa nel passaggio cruciale di questa per noi devastante vicenda.
Per queste ragioni, riservandosi ogni eventuale azione civile e penale nei confronti di chi quelle affermazioni ha pronunciato, diffida chiunque esso sia stato, qualsiasi incarico ricopra, immediatamente a reiterare tali affermazioni fin d'ora e a proseguire nell'opera diffamatoria, già comunque consumata. Questo per la tutela della persona, delle famiglie degli utenti gli alloggi militari che egli rappresenta, e della stessa Istituzione Difesa.

Roma li 26 ottobre 2011

Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
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"IL TEMPO" ROMPE IL MURO DEL SILENZIO

Finalmente rotto il muro del silenzio sugli incredibili canoni di mercato e sui metodi di applicazione relativi agli alloggi della Difesa.
Ancora una volta il giornale IL TEMPO getta finalmente una luce di verità su una operazione nata attraverso una manovra studiata per rendere insostenibili i canoni alle famiglie ed ottenere in questa maniera il rilascio, in poche parole uno "sfratto silenzioso e disperato".
CASADIRITTO, attraverso il suo Coordinatore Nazionale Boncioli, e le migliaia di famiglie di militari in servizio e in quiescenza , ringraziano il Direttore de "Il Tempo"ed il giornalista Giuseppe Grifeo, autore dell'articolo inchiesta per il servizio reso, inteso come servizio alla cronaca e alla verità.

Roma 3 novembre 2011

Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Allegato l'articolo de "Il Tempo"
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DA QUELL' INQUALIFICABILE EPISODIO CASADIRITTO TROVI NUOVO IMPULSO PER ESSERE ADEGUATO ALLE CIRCOSTANZE

All'indomani dell'inqualificabile comportamento tenuto da chi, in quella occasione, aveva il compito di informare , su invito scritto, e a chi si rivolgeva presso quel Comando per avere spiegazioni, e che nel corso del suo delicato incarico affidatogli, ha invece tenuto un comportamento altamente scorretto e diffamatorio nei confronti del Coordinatore di CASADIRITTO, così come riportato in altra parte, il Coordinatore vuole rivolgere il suo ringraziamento a quanti, nei giorni immediatamente successivi al deprecabile episodio, hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza. Centinaia di email e telefonate hanno dimostrato così il legame tra CASADIRITTO, la Segreteria, e le famiglie che esso rappresenta. In questo particolare momento, pieno di difficoltà economiche, con cui oltre la metà degli utenti senza il titolo concessorio, ma utenti a tutti gli effetti, sono stati colpiti selvaggiamente da canoni di mercato fuori da ogni immaginabile motivazione lecita, CASADIRITTO aumenta il consenso presso le famiglie. Ne viene apprezzato il ruolo insostituibile di proposta, mediazione, capacità di interlocuzione e, quello che più conta di risultati complessivamente ottenuti, che nessuno può negare. L'ambiente che è quello che è. Risulta a volte, difficilissimo. Si avverte l'aria pesante di chi anziché rendere conto e giustificarsi della propria inadeguatezza, sciatteria e colpevolezza, sbeffeggia, irride, offende e ora diffama oneste famiglie che comunque osservano le leggi e regolamenti che la Difesa stessa si è dato, e con esse CASADIRITTO e il suo Coordinatore, utente senza titolo, che da anni cercano di indicare soluzioni sempre con concretezza, alcune volte con successo, come è avvenuto con il miracolo dell'8 febbraio 2011, con il salvataggio di 3.800 famiglie dagli artigli del mostro, altre volte inutilmente ed anche con cocenti sconfitte, ma mai con avventurismo da ultima spiaggia e sempre con forse l'utopia di conciliare gli interessi della Difesa con quelli degli utenti. Tutto per rimediare ai meccanismi arrugginiti, ma proprio per questo ottimo per pochi, della mastodontica macchina con mille comandi e mille volanti, che, anche sulle strisce, travolge e scappa. Da questa nuova spinta, dovuta all'avvicinarsi di tante famiglie colpite dai recenti avvenimenti, che in queste ore si sono avvicinati a CASADIRITTO, anche sotto la spinta dei canoni di mercato, dobbiamo trovare nuove forze e nuove consapevolezze. CASADIRITTO rivolge loro un invito , affinchè con un gesto concreto a contribuire per la prima volta al suo sforzo organizzativo con un piccolo contributo sul Conto Corrente Postale n. 39898945 intestato FRANCHITTO - DI BARTOLOMEO causale CASADIRITTO, che ne assicuri la funzionalità e continuità, seppure come sempre, nella precarietà. Per tutti gli altri che ancora non hanno provveduto, un invito ed un sollecito.

Roma 5 novembre 2011

Il Coordinatore Nazionale CASADIRITTO
Sergio Boncioli
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SPECIALE CANONI OMI ADOTTATI DALLA DIFESA

QUOTAZIONI OMI QUAL'E' LO SCOPO ?

Studi di settore, congruità, dichiarazione redditi strumento fiscale ad uso del ontribuente e del fisco. Quale imposta paga la Difesa sui canoni ?

LO SCOPO : valutare i valori dichiarati ai fini fiscali.
E' noto che nella infinita gara tra fisco ed evasione, da diversi anni l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, hanno studiato alcuni meccanismi per cercare di eliminare sacche consistenti di evasione fiscale. Gli analisti sono concordi confrontando i dati del PIL e relativo gettito fiscale, che ogni anno,vadano sottratti al fisco circa 200 miliardi di Euro. A tale cifra infatti ammonta la voragine dell'evasione fiscale in Italia. In tale ambito, nel settore immobiliare, già da diversi anni l'OMI, l'Osservatorio Immobiliare a cui fa capo l'Agenzia del Territorio assolve alla funzione, attraverso un capillare monitoraggio, avvalendosi di banche dati informatiche, di assegnare quotazioni sia a canoni di affitto sia a vendite immobiliari. Si individuano zone e microzone e si indicano i relativi valori massimi, medi e minimi al metro quadro. Questo al fine di valutare la congruità degli importi che costituiranno una sorta di "lasciapassare" per il fisco, evitando la curiosità dell'Agenzia delle Entrate in estenuanti e noiosi accertamenti fiscali.

Machiavelli avrebbe osato tanto ?
Accade ora che dopo aver impiegato molti mesi per far partire quei canoni velenosi,brutti e impossibili, si è pensato, in maniera machiavellica, di omettere in parte o in toto quei coefficienti, forse per inefficienza,intempestività o addirittura arroganza,e di far precedere l'avverbio "provvisorio" ad un canone che doveva essere definitivo. Altrettanto lampante è che il binomio NOTIFICA/DEFINITIVO non è sostituibile con il binomio NOTIFICA/PROVVISORIO come nel caso delle notifiche di gran parte degli alloggi dell'Esercito ove viene alterato quindi l'art. 3 punto 3 del Regolamento del 16 marzo 2011.
Questo è successo negli alloggi gestiti dai Comandi dell'Esercito che sono la stragrande maggioranza. Anche se ad ogni azione segue una reazione, nel Paese di Machiavelli, sarebbe stato difficile immaginare tanto.

Sfracelli nel centro - nord
Nelle regioni del centro-nord,ove è più marcata la richiesta di alloggi nel mercato privato,
l'Osservatorio,fotografando una situazione reale, presenta indicatori iniziali elevatissimi, che paradossalmente, rimangono tali perché, come si è visto dall'esame delle Schede Tecniche, inviate agli utenti, tali indici non sono stati sottoposti ai coefficienti (per lo più di abbattimento) previsti e laddove parzialmente applicati,lo sono stati in maniera non rispondente alla realtà.
Naturalmente il conguaglio non vale poiché solo con il "definitivo "poteva partire la "notifica".
(Ripetiamo ,Decreto 16-3-2011 -art 3 punto 3 )
Difesa e Fisco
Ma dove sorgono seri dubbi, che se non verranno chiariti immediatamente, aggiungeranno la beffa al danno, è sull'applicazione sic et simpliciter delle quotazioni offerte OMI, in quanto tali.
. Come prima accennato, il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate o Agenzia del Territorio (nelle sue sfaccettature), allo scopo di evitare inutili contenziosi con i contribuenti o con le Società immobiliari ha istituito l'OMI con il preciso compito di attribuire un valore immobiliare ad ampio spettro, all'interno del quale, città per città, Comune per Comune,individuare la zona e la microzona,ove,indipendentemente dalla categoria catastale,baipassando accatastamento o meno, potesse poi essere attribuito, al singolo immobile un determinato valore per poi sottoporlo al vaglio dei coefficienti.
Il privato che vende o il privato che affitta, la Società che vende o la Società che affitta, avvalendosi di tali valori, "costringono" il fisco,all'atto della verifica della vendita o del contratto di affitto,a ritenere congrui quei valori,non aprendo contenziosi presso Commissioni Tributarie di ogni grado.
Lo strumento fornito dall'Osservatorio si è rivelato utile con l'entrata in vigore degli " Studi di Settore" per cui i valori,anche in questo caso, vengono ritenuti "congrui" senza verifica.
Se non li si adotta, scatta o potrebbe scattare la verifica della Guardia di Finanza.
Naturalmente il soggetto privato, sia persona fisica che persona giuridica,sa bene,che sopra quell'imponibile costituito dalla quotazione OMI, dovrà versare sia l'IRPEF che l'IRPEG corrispondente alla aliquota fiscale di appartenenza , tramite dichiarazione dei redditi o di persona o di Società.

Aliquota media 30 -40 %
Prossimamente cedolare secca 20%
Per imponibili medi, tale imposizione fiscale agisce con oscillazione tra il 30 -40%. Per grosse Società immobiliari si può arrivare al 50%.
Altro tema sarà la "cedolare secca" sulla quale agirà una aliquota unica indipendentemente dalla singola fascia di appartenenza progressiva del 20% , se il contribuente che riceve gli affitti sceglierà questa formula. Ma questo vale per il futuro.

Che imposta pagherà la Difesa,su questi nuovi canoni OMI ?
Stando le cose come descritto, ovvero che le cifre indicate dall'OMI sono calcolate in modo che sulla congruità, una volta applicati quegli affitti, incidano poi tutti gli oneri sia fiscali (tasse) che contrattuali (spese di manutenzione), ogni altro tipo di imposte ICI e quant'altro, che quindi variano tra il 30 e 50%, ICI esclusa, non risulta che il Ministero della Difesa versi ne IRPEG ne tantomeno IRPEF non essendo persona fisica o privato cittadino.
Le uniche tasse le pagano gli utenti che già versano come "occupatori di case" una imposta del 3% che da più di 15 anni versano sul mod. F 23 prima di andare al Registro e registrare il mod. 2, che ora, con l'enorme canone, diverrà una enormità aggiuntiva. Su 15.000 Euro l'anno si dovranno versare solo di tasse 450 Euro l'anno, oltre la fila di terzo mondo alla posta o alla banca e all'Agenzia delle entrate.

Ma torniamo al "nostro" proprietario di casa, la Difesa
CASADIRITTO, al di là di tutto quello che sta succedendo, sulle iniziative in atto e ciò che potrebbe accadere al Senato riteniamo ancora possibile l'incontro con l'on. Crosetto, che dovrà pur dare qualche importanza ai 4.000 fax che gli sono arrivati fin nei corridoi del suo Ufficio Ministeriale, e rischiando ,non facendolo, di non guardare nessuno di noi con quella faccia benevola e continuare, come speriamo, ad ispirare fiducia.

Domanda ulteriore all'on. Crosetto
Ma fin d'ora chiediamo all'on. Crosetto, se questi indicatori sono come sono al lordo come abbiamo dettagliato, se è vero come è vero che la Difesa sugli stessi indicatori OMI, non verserà, perché non deve, alcuna imposta ne su persone Giuridiche ne su quelle fisiche, ne ICI ne altra imposta, anche se i denari gli fossero stornati attraverso una operazione di Cassa operata dal Tesoro. Qualsiasi diavoleria adducano gli Uffici che hanno collaborato,,ne viene fuori una verità allarmante:
I canoni applicati ora dai Comandi a seguito del Regolamento del 16 marzo 2011 risultano GONFIATI in maniera evidente e pacchiana almeno della stessa quantità corrispondente alle imposte o tasse a cui sono sottoposti analoghi importi derivati dall'OMI ed adottati da privati contribuenti o da Società immobiliari, perché, come Difesa, sono esenti da tasse.
In pratica su un canone medio di 1.000 Euro nelle grandi città,quello stesso canone dovrebbe essere parametrati a 500 -600 Euro al mese.
Chissà se all'interno di quel gruppo di lavoro, dell'Obiettivo 9 e di altri gruppi e obiettivi che ancora CASADIRITTO non ha potuto far emergere, possano trovare posto delle persone ancora capaci di ragionare e far ragionare altre teste di ottusa e comprovata esperienza.

ON.LE CROSETTO, SE PRECIPITIAMO NOI, RISCHIA DI PRECIPITARE ANCHE LEI

Vorremmo che dall'on. Crosetto e dal suo staff, anche nelle sedi istituzionalmente deputate, che a questa domanda, come alle richieste già note al Sottosegretario, nell'eventuale,auspicato e sospirato incontro cui anche in "Zona Cesarini" vorremmo che fosse effettuato, venga data risposta assieme ai dieci punti prospettati da CASADIRITTO . Ricordiamo poi che gran parte di quei punti, vengano fatti propri dalle Mozioni che ne ricalcano in gran parte lo spirito, e che, proprio per la mancanza dell'auspicata e più volte richiesta mediazione, dal 28 settembre sono rimaste lettera morta.
Tutto il resto è il baratro in cui tutti assieme, on. Crosetto compreso , stiamo precipitando .
Da quanto si apprende in queste ore, il Governo si presenterà dimissionario. C'è prima l'importante passaggio della Legge di Stabilità. E' una questione di giorni , se non di ore. Inoltre se lei rimarrà in carica per il "disbrigo degli affari correnti", anche in quel lasso di tempo si potrebbe intervenire in qualche modo sui Regolamenti. Ci rifletta, on.le Crosetto, tutte le famiglie interessate e tutti quanti non abbiano smarrito ancora il buonsenso, lo chiede insieme a tutti loro, un modesto utente senza titolo.

Roma 10 novembre 2011

Sergio Boncioli
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

 
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