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Legalità: CGIL, al via campagna contro l'economia illegale per rilanciare il paese PDF Stampa E-mail

Tra le tante attività svolte da AMID ci fornisce particolare soddisfazione l'aver aderito al Coordinamento nazionale della CGIL sulla Sicurezza e Legalità.

In questo ambito recentemente abbiamo condiviso e contribuito al lancio della campagna sulla legalità economica e la lotta a tutte le mafie.

Siamo estremamente convinti che sia necessario riappropriarsi dei valori di legalità, dell'etica e della solidarietà per poter rilanciare il convivere civile della nostra società.

Siamo tra quelli che non vogliono vivere nell'indifferenza e nell'egoismo, abbiamo tanta voglia di indignarci perché intendiamo riappropriarci del nostro futuro con la speranza si affidarlo ai nostri figli per una società migliore.

Il tema della legalità economica è alla base della giustizia e del rispetto dei diritti, per questo riteniamo che sia necessario sporcarsi le mani e far crescere in tutti noi una coscienza critica oggettiva scevra dai condizionamenti derivanti da gabbie ideologiche ormai funzionali solo a chi vorrebbe continuare a strumentalizzare ed orientare il consenso in maniera ingannevole.

E' necessario manifestare la nostra vicinanza ai tanti uomini e donne delle istituzioni che quotidianamente contrastano le attività mafiose, non ci stancheremo mai di ringraziare l'impegno e l'abghenazione di magistrati ed appartenenti alle forze dell'ordine; ma non basta, dobbiamo pretendere che anche le istituzioni politiche facciano la propria parte fornendo gli opportuni strumenti legislativi idonei a prevenire e sconfiggere il crimine mafioso in tutte le sue manifestazioni.

In questo ambito riveste una importanza decisiva l'appello sottoscritto dalle Associazioni antimafia e dalle Organizzazioni sociali e professionali che esprimono la loro profonda preoccupazione per la formulazione attuale del decreto legislativo concernente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Se questo fosse approvato senza alcuna modifica, si indebolirebbe il contrasto alle mafie. Ecco perché si chiede alle competenti commissioni parlamentari che "ascoltino" gli esperti di "diritto della criminalità organizzata", i rappresentanti del Movimento antimafia e delle organizzazioni del lavoro e dell'impresa affinché la proposta di decreto legislativo sia modificata per:

  • Non cancellare dal Codice penale la legge Rognoni-La Torre, pietra miliare dell'impegno dello Stato contro la mafia;
  • Semplificare l'insieme delle procedure della legislazione antimafia;
  • Individuare un migliore coordinamento tra gli organi proponenti le misure di prevenzione;
  • Cancellare i brevi termini di efficacia del sequestro e della confisca dei beni mafiosi;
  • Non vendere i beni confiscati;
  • Rendere cogenti le norme di incandidabilità e di ineleggibilità di chi è compromesso con la mafia;
  • Prevedere i nuovi reati, dall'autoriciclaggio a quelli connessi all'ecomafie, all'immigrazione, alla finanziarizzazione e globalizzazione delle imprese mafiose;
  • Recepire le direttive e le decisioni quadro dell'Ue e le convenzioni dell'Onu.

E necessario che si crei un movimento di opinione che supporti queste richieste dei rappresentanti della società e dell'economia che chiedono al Parlamento ed al Governo di non compromettere quanto di buono è stato fatto contro la mafia, a prezzo di tanto sangue innocente, dallo Stato e dalla società civile.

Se vogliamo credere in un futuro migliore per le nuove generazioni, è necessario lottare per il nostro presente: AMID ci sarà e farà la sua parte!

Vincenzo Frallicciardi

Presidente dell'Associazione Militari Democratici

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"Legalità economica: l'unica risposta per il lavoro e il futuro", è lo slogan della campagna presentata il 14 luglio scorso a Roma. Per la Confederazione il tema della legalità deve tornare al centro della contrattazione aziendale, territoriale e nazionale ed essere assunto come esercizio di uguaglianza e responsabilità solidale collettiva"

» VIDEO su CGILtv
» Tavola rotonda su 'Legalità economica: dal territorio all'impresa, un'altra idea di sviluppo':intervento Camussotutti gli interventi

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

"Legalità: l'unica risposta per il lavoro e il futuro" è la campagna promossa dalla Confederazione contro l'economia criminale e il lavoro nero, presentata a Roma, giovedì 14 luglio.

E' partita la campagna nazionale della CGIL contro l'economia criminale e il lavoro nero. L'occasione dell'avvio è stata l'iniziativa nazionale dal titolo "Legalità: l'unica risposta per il lavoro e il futuro" tenutasi giovedì 14 luglio a Roma presso la Sala della Provincia di Roma in Palazzo Valentini.

Personalità di primo piano del mondo della politica, dell'economia, della magistratura e dell'associazionismo come Susanna Camusso, Raffaele Cantone, Don Luigi Ciotti, Ivan Lo Bello, impegnati sul fronte della lotta alla criminalità, si sono confrontati lungo l'intera giornata per affermare come la legalità sia l'unica risposta possibile per garantire lavoro e futuro.
La Legalità è l'unica risposta per il Lavoro e il Futuro. Legalità come "condizione imprescindibile per garantire al Paese tenuta democratica, convivenza civile e sviluppo economico". E' sulla base di questa idea che, si legge nel documento di presentazione della campagna, la CGIL ha deciso di promuovere, come già annunciato lo scorso 24 giugno a Catania dal Segretario Confederale della CGIL, Serena Sorrentino, una Campagna nazionale sulla legalità economica. Un'iniziativa che si rende necessaria in un periodo di crisi, non solo economica, ma anche etica e sociale del paese e che deve essere considerata un vero e proprio "impegno di lavoro, un progetto politico", che renda tutta la CGIL protagonista di proposte operative concrete."Rendere libero il Lavoro dalle maglie dell'illegalità - è scritto nel documento - vuol dire occuparsi del futuro del Paese, di un progetto di sviluppo in cui il rispetto delle regole garantisca, di fatto, Diritti certi ed esigibili, qualità della vita e sicurezza, in cui la giustizia metta in condizioni tutti di esercitare paritariamente la certezza del diritto, si cancellino sfruttamento e schiavitù come forme di competizione".
La Confederazione denuncia il danno che la criminalità organizzata da sempre rappresenta per "l'economia nazionale in termini di risorse materiali, immateriali ed umane". Sono allarmanti i dati che descrivono il ritardo economico nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare Sicilia, Calabria, Campania e Puglia nelle quali le organizzazioni mafiose hanno le loro radici. Ma preoccupante è anche l'espansione dell'economia criminale legata al fenomeno mafioso, che sin dagli anni '70 si è diffusa in tutta Italia. La CGIL, infatti, ricorda nel documento, come "nessun luogo può considerarsi immune dal trapianto di organizzazioni criminali o dall'espansione del fenomeno della criminalità organizzata" la cui diffusione nelle aree non tradizionali del Centro-Nord, avviene perché "riesce ad offrire, almeno nella fase iniziale, servizi erroneamente percepiti come vantaggiosi per gli attori economici locali".
"Con questa campagna - ha spiegato Serena Sorrentino, Segretaria Confederale della CGIL con delega ai problemi della legalità e sicurezza - il sindacato vuole al contempo lanciare una stagione di contrattazione sulla legalità e lanciare un allarme sul tema che in tempo di crisi i modelli e i settori di produzione, non avendo risposte in termini di politica economica e di politica industriale, sono stati esposti al rischio di contaminazione da parte delle economie criminali ed illegali". Oggi, avverte la Confederazione, circa un terzo dell'intera economia italiana è nelle mani delle mafie. E la crisi in corso sta peggiorando la situazione: si drenano risorse dai settori economici e finanziari legali a quelli criminali. Dunque, l'impegno della CGIL nella riaffermazione della Legalità attraverso la campagna nazionale che verrà presentata giovedì 14 luglio, è quello di offrire uno spazio nel quale tutti possano contribuire alla lotta alle mafie e all'illegalità attraverso azioni concrete.
I primi obiettivi che la CGIL si pone nella lotta all'illegalità economica sono: il ripristino della legge 188/07, contro le cosiddette dimissioni in bianco; la cancellazione della legge 189/02, meglio nota come legge Bossi-Fini; la revisione di tutte le leggi e le norme che rendono il lavoro instabile, precario e meno sicuro; l'approvazione della proposta di legge della CGIL sul caporalato, promossa con la campagna "STOP caporalato" di FLAI CGIL e FILLEA CGIL; una politica coordinata sul controllo di legalità in tutto il ciclo economico pubblico e privato in cui tracciabilità e prescrizione sulla regolarità dei procedimenti siano assunti come punti di forza nella lotta alle mafie; affrontare la riforma della giustizia con un processo condiviso dagli operatori e ripristinare il rispetto dell'azione della magistratura e dei lavoratori pubblici come valore condiviso di fiducia verso l'azione pubblica e le Istituzioni; infine, abolire le leggi premianti dei comportamenti non virtuosi dai condoni all'elusione.
Il programma della giornata di presentazione della campagna si è articolato:
• alle ore 9.30 apertura dei lavori affidata al Segretario Generale della CGIL Roma e Lazio, Claudio Di Berardino.
• alle ore 10.15 il saluto del presidente del consiglio della Provincia di Roma,Giuseppina Maturani. Seguirà la proiezione del video della campagna nazionale CGIL "Legalità: l'unica risposta per il lavoro e il futuro" e l'intervento del Segretario Confederale CGIL, con delega ai temi legalità e sicurezza, Serena Sorrentino.
• alle 10.30 la tavola rotonda "Legalità economica: dal territorio all'impresa, un'altra idea di sviluppo" trasmessa in diretta sulla CGILtv. Ne discutono: il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, il magistrato Raffaele Cantone, il presidente nazionale di Libera Don Luigi Ciotti, il presidente di Confindustria Sicilia Ivan Lo Bello e Giuliano Pisapia sindaco di Milano.
• al termine della tavola rotonda si è svolta la sessione tematica "L'azione sindacale. Contrattare legalità: regole, diritti, partecipazione". Con interventi di: Luciano Silvestri dell'ufficio Legalità e Sicurezza CGIL, Nino Baseotto Segretario Generale CGIL Lombardia, Carla CantoneSegretario Generale SPI, Stefania Crogi Segretario Generale FLAI, Rossana Dettori Segretario Generale FP, Claudio GiardulloSegretario Generale SILP, Alessio Gramolati Segretario Generale CGIL Toscana, Michele Gravano Segretario Generale CGIL Campania, Mariella Maggio Segretario Generale CGIL Sicilia, Franco Martini Segretario Generale FILCAMS, Agostino Megale Segretario Generale FISAC, Walter Schiavella Segretario Generale FILLEA, Emilio Viafora Segretario Generale CGIL Veneto.
• i lavori sono terminati alle ore 17 con l'intervento di conclusivo di Susanna Camusso.
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Documenti:

Mafie: pericolo di arrettramento legislativo su lotta alle mafie e alla criminalità organizzata

Il giorno 7 Luglio si è svolto l'importante Convegno-Dibattito organizzato,con il sostegno della CGIL, dal Centro Studi Pio La Torre sulle problematiche aperte dalla proposta di Legge che il Governo ha presentato sul "Codice Antimafia".
Nel corso del dibattito si è registrata una sostanziale unità di vedute, da parte di tutti coloro che sono intervenuti, circa il pericolo di un arretramento della strumentazione legislativa di cui si dispone nel contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata, se dovesse passare il testo predisposto dal Governo.
A fronte di questo comune sentire si è convenuto di agire, più rapidamente possibile, su due versanti.
Il primo riguarda un appello sottoscritto da un numero più ampio possibile di Associazioni rappresentative della società civile impegnate e riconosciute per l'impegno sul versante della lotta alle mafie. Questo appello riassume in maniera sintetica ,ma efficace, i punti sui quali la preoccupazione è più grande.
Il secondo riguarda una iniziativa delle singole associazioni per richiedere l'accesso ad una audizione presso le commissioni di Camera e Senato in occasione delle quali poter esprimere il merito delle tesi sostenute.
I Parlamentari presenti hanno avanzata l'idea di richiedere, per parte loro, la proroga dei tempi previsti per l'approvazione della Legge che scadono il 7 Settembre prossimo, in modo tale da avere più tempo per organizzare la pressione necessaria per modificare il testo. Le associazioni presenti, compresa la CGIL , hanno assunto l'impegno a sostenere tale richiesta, il cui esito è tuttavia assai difficile in quanto ha bisogno di avere l'unanimità dei gruppi parlamentari.
Segnaliamo inoltre il lavoro redatto dal Giudice F. Menditto, che rappresenta una disamina dettagliata ed organica del testo governativo, con la quale si evidenziano le contraddizioni e gli aspetti che in maniera più significativa destano allarme, insieme alle proposte emendative che l'osservatorio della FILLEA ha definito con il contributo dell'Ex Procuratore Nazionale Antimafia Pier Luigi Vigna.
Di seguito riassumiamo, sinteticamente, il senso politico delle valutazioni e delle preoccupazioni in merito.
Innanzitutto c'è da dire che il titolo della legge, "Codice Antimafia", è sostanzialmente smentito dal contenuto che, invece di riassumere la normativa esistente dandogli organicità, presenta continui richiami a leggi precedenti e rimanda a regolamenti successivi la specificazione di norme che potevano essere definite nel codice stesso. Questo fatto rende evidente il fallimento di una operazione di semplificazione che era stata auspicata da tutti e che finisce per complicare l'attività degli operatori di giustizia e della magistratura e di rendere meno efficace il lavoro di contrasto alla criminalità organizzata.
Questa legge nasce dalla L. 136 che è per l'appunto una legge delega nelle cui intenzioni c'era in esplicito l'obbiettivo di riempire con il 'Codice' vuoti e lacune sulle quali si era manifestato un consenso unanime. Fatto sta che nessuno di quei vuoti viene riempito, come evidenziato dall'elenco delle modifiche che nell'Appello. Anzi, nel capitolo 2, relativo alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, insieme ad una operazione di svuotamento delle prerogative della Agenzia Nazionale, le norme introducono ciò che si era riusciti a sconfiggere, cioè la possibilità di mettere in vendita i beni sequestrati e confiscati. Introducendo poi il contingentamento del tempo che intercorre dalla confisca alla assegnazione del bene, riducendolo ad appena un anno, superato il quale il bene viene messo in vendita, il rischio diventa quasi certezza. E' infatti noto a tutti che alcuni beni per la loro complessità, soprattutto quando si tratta di aziende, necessitano da parte dell'Amministratore Giudiziario di un tempo ben più lungo per essere messi nelle condizioni di essere assegnati.
C'è da dire poi che i pericoli, contenuti nel testo varato dal Governo e presentato al Parlamento per la sua approvazione ,oltre da ciò che è scritto, vengono da ciò che non è scritto.
Ad esempio non è scritto niente su:
• Il coinvolgimento sistematico delle Organizzazioni Sindacali nelle fasi di gestione dei beni che vanno dal sequestro,alla confisca,alla assegnazione.
• Il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle vicende dei beni sequestrati e confiscati.
• Gli strumenti di sostegno necessari ad aiutare l'attività del bene sequestrato e/o confiscato ad affrontare i problemi finanziari,produttivi,commerciali che inevitabilmente si manifestano.
• La necessità di accorciare i tempi dal sequestro alla confisca definitiva.
Queste problematiche ed altre ancora nascono dalla esperienza concreta che la CGIL, insieme alle altre Associazioni impegnate nella lotta alle mafie, ha accumulato in questi anni e che il Governo si è guardato bene di prendere in considerazione o quantomeno di verificare.
Ed è proprio il metodo con il quale il Governo ha agito nella definizione del 'Codice Antimafia' che lascia a dir poco perplessi. Infatti il testo del Codice è stato redatto senza istruire alcun coinvolgimento delle forze sociali e degli organismi istituzionali preposti alla attività di controllo e di repressione della criminalità organizzata. Non è un caso che siamo di fronte al paradosso che mentre la Legge 136, che come è noto è una Legge delega, è stata votata pressochè alla unanimità, il Codice, che da quella legge per molti aspetti deriva, si presenta in piena contraddizione con la stessa Legge 136. Qui c'è un punto di riflessione politica che il movimento antimafia, ma anche l'opposizione di centro-sinistra, devono compiere a proposito di un allentamento della pressione propositiva che doveva essere esercitata nei confronti del Governo sui contenuti delle deleghe a lui assegnate. Questo protagonismo va rapidamente recuperato proprio a partire dall'appello, dalle audizioni e dalla richiesta della proroga dei termini, per proiettarlo anche nella fase successiva di gestione del testo che comunque il parlamento legifererà.va.
Infine sono da segnalare due gravi mancanze nell'ambito del Codice. La prima riguarda l'assenza di una norma sul coordinamento investigativo. La seconda l'assenza di una norma sul fenomeno dell'autoriciclaggio. Due ambiti diversi, ma fondamentali, senza i quali si abbassa l'efficacia della azione di controllo e di repressione alla attività malavitosa.
A ben vedere, dunque, l'operazione del governo, nella sua lacunosità, presenta aspetti pericolosi di arretramento e di svuotamento dell'impianto legislativo, che è lo strumento necessario e fondamentale di sostegno alla lotta contro le mafie e la criminalità organizzata. Da qui la nostra convinzione di sostenere le iniziative necessarie ad evitare questo pericolo.

Ufficio Legalità e Sicurezza della CGIL

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Codice Antimafia emendato delle proposte FILLEA:

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe con un unico decreto legislativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......;

Sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Libro I

La criminalità organizzata di tipo mafioso

Capo II: Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria

Sezione I: Il procedimento applicativo

Art. 14

(Soggetti destinatari)

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 1;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura

penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,

n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) ai soggetti di cui all'articolo 11;

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente

rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti

dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e

630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche

internazionale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno

1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che

continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito

fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la

pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella

legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e

successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano

proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lett. d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore

colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più

occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

VALUTARE SE L'ESTENSIONE DEI PROVVEDIMENTI OLTRE I MAFIOSI SIA UN FATTO POSITIVO O SE L'ANNAQUAMENTO POSSA DETERMINARE UNA DISTORISIONE


Titolo II

Le misure di prevenzione patrimoniali

Capo I: Il procedimento applicativo

Art. 26

(Soggetti destinatari)

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 14;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad

altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse

economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere

dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche

internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lett. i), la misura di prevenzione

patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei

medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a

fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di

operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a

norma dell'articolo 32, comma 2.

VALUTARE SE L'ESTENSIONE DEI PROVVEDIMENTI OLTRE I MAFIOSI SIA UN FATTO POSITIVO O SE L'ANNAQUAMENTO POSSA DETERMINARE UNA DISTORISIONE

Art. 31

(Esecuzione del sequestro)

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione

materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se

gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

1bis. Nel caso di sequestro di aziende, l'ufficiale giudiziario ne dà notizia anche alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative della provincia dove è ubicato la sede legale.

2. L'amministratore giudiziario viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per

mezzo della polizia giudiziaria. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente,

ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data

certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è

regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.


Titolo III

L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Capo I: L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 45

(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale

nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori

giudiziari.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il

coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena

che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una

misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di

collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua

responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.

4 bis. Il tribunale, al fine di far adottare i conseguenti provvedimenti di tutela dei lavoratori e di informazione del provvedimento previsto dal precedente comma 2, dispone attraverso il giudice delegato di dare notizia dell'avvenuto provvedimento all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, al Prefetto della provincia dove ha sede legale l'impresa e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorato maggiormente rappresentativi.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con

diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla

conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al

fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

5 bis. Tutti i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate hanno diritto in automatico, a partire dal giorno del provvedimento di cui al precedente art. 46, agli ammortizzatori previsti dall'art. 3 della legge 109/96. Il provvedimento, dopo il confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, verrà attivato automaticamente dalla Prefettura competente territorialmente. Gli ammortizzatori si sospendono nel momento in cui c'è la ripresa produttiva e comunque potranno essere utilizzati fino alla confisca definitiva dell'impresa e la conseguente re-imissione sul mercato della stessa.

5 ter. Non hanno diritto ai benefici di cui al precedente 5 bis i soggetti che si trovano nella condizione di cui al precedente art. 16, o che hanno in corso procedimenti concernenti il presenrte DPCM

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che

potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato,

dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa

audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima

Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve

rendere il conto della gestione.

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento

previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

Art. 46

(Relazione dell'amministratore giudiziario)

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una

relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le

eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di

sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze

previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla

sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di

caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata,

delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e

del mercato di riferimento.

f) fa parte integrante del precedente punto e) il verbale di incontro che deve essere stilato nel corso dell'incontro che l'amministratore giudiziario deve effettuare con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Oggetto di questo incontro sarà la possibile definizione di un piano industriale capace di far raggiungere gli obiettivi previsti dal precedente punto e)

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura

e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui

l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal

giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige,

con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette

anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla

stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice

di procedura penale in materia di perizia.

Art. 48

(Compiti dell'Agenzia)

1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la

direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i

provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o

assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di

amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla

destinazione o all'assegnazione del bene.

1 bis. Al fine di attuare quanto previsto dal precedente comma 1, l'Agenzia dispone che le imprese sequestrate devono operare nell'ambito della gestione dei beni, dei servizi e dei lavori che sono previsti nella gestione dei beni e delle imprese oggetto delle misure di prevenzione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro

e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la

quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati,

retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al

tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non

intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito

all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.

4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il

tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 52 e all'approvazione del rendiconto della

gestione.

5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da

parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili

oggetto del provvedimento.

5 bis. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale di questo provvedimento, al fine di facilitare la gestione delle imprese sequestrate o confiscate, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle imprese oggetto del provvedimento.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di

trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili

professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità

stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro

della giustizia.

6 bis. L'Agenzia promuovere con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori merceologici ai quali appartengono le imprese soggette ai provvedimenti ci cui all'art. 31 protocolli di intesa finalizzati ad un coinvolgimenti degli stessi alla predisposizione e monitoraggio dei piani industriali di cui al comma f) art. 48.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore

giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi

del comma 3.

Art. 51

(Gestione delle aziende sequestrate)

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e

seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione

aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui

all'articolo 46 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli

elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività

aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il

pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il

programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività

economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda,

della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può

con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria

amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni

economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

2 bis. L'amministratore giudiziario, qualora lo ritenga opportuno, può aderire ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro e deve intrattenere, per il periodo relativo alla sua funzione, relazioni sindacali come previste dai CCNL del settore merceologico di appartenenza dell'impresa.

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice

civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il

parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, che deve attuare le procedure previste in questi casi dai CCNL dispone la messa in liquidazione

dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 73, comma 1.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per

legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:

a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione,

incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa

arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.

Art. 54

(Gestione dei beni confiscati)

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge

23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 54, nonché sulla base degli indirizzi e

delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 124,

comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla

liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di

apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso,

l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della

Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

1 bis. Ai fini della gestione delle imprese conquistate vale quanto stabilito precedentemente per le imprese sequestrate  in ordine alle relazione sindacali, la tutela dei lavoratori e il rispetto dei CCNL.

2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 50,

comma 3.

Capo III: La destinazione dei beni confiscati

Art. 57

(Procedimento di destinazione)

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio

direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 46,

e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal

ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 55, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta

giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Qualora la fase di accertamento dei crediti di

cui alla Capo II del titolo IV si protragga oltre i predetti termini Nel caso di applicazione delle

disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni

dall'approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento di

destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice

civile.

2 bis. L'Agenzia, prima di procedere all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi,   incontrerà le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito delle procedure previste dal protocollo d'intesa previsto dal precedente art. 50.

Art. 58

(Destinazione dei beni e delle somme)

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni

confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo

mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati,

confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni

finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è

antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica,

ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il

debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o

comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

2 bis. L'Agenzia, al fine della destinazione delle imprese confiscate definitivamente, procede ad incontrare le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore maggiormente rappresentativi e ne assume l'orientamento.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile

e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività

istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni

culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al

risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati

dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove

l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono

a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente

aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati

concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a

terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente

il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto

dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad

enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato

di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.

381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi

dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione

disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di

risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli

enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per

finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,

l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri

sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo

stato della procedura;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo

74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione,

anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad

associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito

l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,

l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri

sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle

spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito

capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero

dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le

finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla

vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di

vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì

notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello

determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 57. Qualora, entro novanta giorni dalla data di

pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il

corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere

determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto

dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità

istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che

assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni

bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque

anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati

alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto

della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche

per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla

criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative

edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla

vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti

per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque

possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento

dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva,

a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a

carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta

dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli

occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti

dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il

destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei

provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita

dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per

l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei

reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,

l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita

del bene da parte dell'Agenzia;

b bis) alla cessione al Ministero per le Attività Produttive, quando vista la complessità del complesso aziendale, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore maggiormente rappresentativi, si ritiene possibile una immissione nel mercato ai sensi della legge Prodi e della legge Marzano. Il Ministero alle Attività Produttive ne assume la consegna a seguito di atto formale dell'Agenzia e procederà alla gestione nei modi previsti dalla legislazione vigente.

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la

liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le

medesime modalità di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8

affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito

capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2,

comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008,

n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la

gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati,

previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero

dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante

misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il

potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi

di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante

licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e

motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi

consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90

nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili

sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per

le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia,

ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non

economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 57 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono

immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da

qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per

interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di

confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo

che ha disposto il relativo provvedimento.

Art. 59

(Regolamento)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,

dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o

confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati

concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché

la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al

Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

1 bis. In ordine ai dati relativi alle imprese la raccolta dei dati dovrà tenere conto degli indici economici, finanziari ed occupazionali tipici delle valutazioni statistiche per le imprese. Tali dati dovranno interessare tutto il periodo del sequestro e della confisca.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro

trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 55, 57, 58, nonché di cui al presente articolo si applicano anche

ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il

provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 57.

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BISOGNEREBBE ALLOCARE IL TEMA DELLE CONSEGUENZE CHE DERIVA PER LAVORATORI, LAVORI E IMPRESE, QUALORA L'IMPREDNITORE E' OGGETTO DI UNA "INTERDITIVA" O DI UNA "ATIPICA". PENSIAMO CHE IN QUESTI CASI VADANO APPLICATE LE LISURE PREVISTE PER IL SEQUESTRO DELLE IMPRESE.

Capo IV: Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Art. 60

(Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica)

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della

società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di

sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È

conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si

estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei

debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma

1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122.

2 bis. INSERIRE ANCHE IL CONGELAMENTO DEI CREDITI PRIVATI, CHE SEGUIRANNO IL PERCORSO DDEI CREDITI PUBBLICI. GIA' LA LEGGE MARZANO E/O PRODI SUL SALVATAGGIO DELLE IMPRESE PREVEDE QUESTA PROCEDURA

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Vademecum dei beni sequestrati e confiscati:

PREFAZIONE Francesco Menditto

Magistrato Sezione di Prevenzione presso il Tribunale di Napoli

La CGIL, parte integrante dell'antimafia sociale, con questo scritto continua a essere in prima linea nell'azione di contrasto alle mafie che costituiscono un cancro - non solo delle regioni meridionali- che imprigiona menti, corpi, lavoratori e imprese.

La CGIL e i suoi militanti da sempre sono portatori di un impegno civile fondato sulla condivisione dei principi di legalità e di eguaglianza sostanziale, scolpiti nella Costituzione.

Un impegno diretto a contrastare gli effetti devastanti dell'azione mafiosa sui valori fondanti di uno Stato democratico, ivi compresi la crescita dell'economia e dell'occupazione.

Un impegno perseguito nel concreto sul territorio grazie alla diffusione capillare dell'organizzazione.

Un impegno denso di sacrifici ed esposizione personale nei confronti di una criminalità che, non di rado, sentendo il fiato sul collo, pone in essere atti di l'intimidazione che conseguono l'effetto opposto di aumentare la determinazione e la compattezza nel contrastare le mafie.

Il contributo della CGIL non è mancato nel (lungo e complesso) percorso verso la confisca dei patrimoni alle mafie, sul cui  riutilizzo questo scritto vuole offrire un prezioso contributo di conoscenza e di guida operativa.

Nel settembre 1982 viene approvata la c.d. legge "Rognoni - La Torre" (n. 646/82) sull'onda emotiva originata dall'omicidio dell'on. Pio La Torre -funzionario della Federterra, responsabile giovanile della Cgil, successivamente esponente del PCI- che da tempo aveva proposto norme che consentissero il sequestro e la confisca dei beni illecitamente accumulati per colpire alle fondamenta il fenomeno mafioso che trova la sua ragion d'essere (anche)  nell'accumulazione di ingenti patrimoni, poi utilizzati per ostentare il potere raggiunto e acquisirne altro. Ai tradizionali strumenti repressivi di contrasto alle mafie, rappresentatati da anni di prigione comminati all'esito di un processo penale a colui che con certezza viene ritenuto responsabile di un reato di criminalità organizzata, si affiancano le misure di prevenzione patrimoniali: il sequestro e la confisca finalizzati alla sottrazione di beni illecitamente acquisiti da persone indiziate di appartenenza alla mafia (vale a dire probabilmente mafiose), anche se intestati a prestanome.

Anche all'esito di sentenze di assoluzione per insufficienza di prove, ovvero senza che si celebri un processo penale, le misure di prevenzione consentono la confisca di consistenti patrimoni. Col sequestro lo Stato estromette l'indiziato di mafia, gestendo il bene -tramite l'amministratore giudiziario che coadiuva il Giudice- fino alla conclusione del procedimento diretto ad accertare se il bene deve essere definitivamente sottratto; con la successiva confisca definitiva lo stesso bene diviene di proprietà dello Stato.

La positiva esperienza dei sequestri di prevenzione consente di delineare nei primi anni novanta nuove forme di sequestro penale  che consentono l'incremento delle confische di beni ai danni dei mafiosi.

Nel 1995-1996 la CGIL partecipa alla raccolta di oltre un milione di firme con cui si impone al Parlamento l'approvazione della L. 109/1996. Viene previsto  il riutilizzo dei beni confiscati per fini sociali con l'obiettivo, non solo di espropriare i beni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali, ma anche di restituirli alla collettività cui erano stati illegalmente sottratti. Attraverso il riutilizzo del bene confiscato si indeboliscono le organizzazioni criminali, si afferma in modo concreto e visibile il principio di legalità nei luoghi in cui le mafie sono presenti, si restituiscono alla collettività i beni che costituiscono un'opportunità di sviluppo e di crescita.

Il considerevole incremento dei beni sequestrati e confiscati ha fatto emergere alcune criticità, in particolare con riferimento alle aziende sequestrate in cui non sempre è stato possibile proseguire l'attività imprenditoriale, con inevitabili licenziamenti particolarmente dolorosi per i lavoratori coinvolti. Sia nel corso del sequestro che dopo la confisca definitiva del bene la prosecuzione dell'impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro devono costituire una priorità, anche per evitare gli evidenti effetti negativi derivanti dalla chiusure di aziende da parte dello Stato, laddove le stesse precedentemente (quando erano gestita dalle mafie) riuscivano a operare. La chiusura deve intervenire solo in presenza di un'impresa "irreversibilmente" mafiosa, che esisteva e poteva operare solo grazie all'apporto del metodo intimidatorio o di incrementi patrimoniali illeciti; in ogni altro caso, così come dei costi derivanti dalla necessaria legalizzazione (anche col ripristino delle condizioni di sicurezza del lavoro e dei diritti dei lavoratori) devono  farsi carico le istituzioni attraverso opportune forme di collaborazione (non sempre operative o efficaci) e agevolazioni anche legislative (non adeguatamente previste).

Un ruolo significativo per risolvere tali criticità può essere svolto dagli enti, associazioni e organizzazioni del mondo del lavoro come si comprende dal contenuto di questo scritto.

Francesco Menditto (magistrato della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli).


PRESENTAZIONE Luciano Silvestri Responsabile

Ufficio Legalità e Sicurezza CGIL Nazionale

Con questa pubblicazione l'Ufficio Legalità e Sicurezza della CGIL Nazionale mette a disposizione delle proprie strutture e di tutti coloro che operano nel movimento dell'antimafia sociale uno strumento di lavoro utile ad affrontare i problemi,non facili,legati alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. Questo lavoro è innanzitutto il frutto di una discussione collettiva realizzata dalle compagne e dai compagni che, in rappresentanza delle diverse strutture territoriali e di categoria, compongono il coordinamento nazionale legalità e sicurezza.

Con un seminario realizzato a Roma il 4 Febbraio 2011,al quale hanno partecipato  fra gli altri Dottor Caputo della Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, il Giudice Menditto della sezione di Prevenzione del Tribunale di Napoli, il dottor Pati di Libera,si sono messi a fuoco i punti salienti del percorso che va dal sequestro alla confisca alla gestione dei beni. Incrociando poi questi punti con le esperienze concrete,le testimonianze orali e scritte che ci derivano dal movimento sociale antimafia,con le pubblicazioni del Ministero dell'Interno,dell'Agenzia Nazionale e della  Direzione Nazionale Antimafia,abbiamo descritto i passaggi operativi,individuato le problematiche e indicato i possibili campi di lavoro insieme ad alcune proposte per la realizzazione delle quali la CGIL  ritiene necessario impegnare le proprie strutture.

Come è noto prima della legge n.646 del 13 settembre 1982,nota come Legge Rognoni La Torre,nel codice penale non era contemplato il reato di associazione di stampo mafioso,né il nostro ordinamento prevedeva lo strumento delle misure di prevenzione di natura patrimoniale,mediante cui approntare un'efficace azione di contrasto al potere economico delle mafie, derivante dall'ingente accumulazione illecita di beni e capitali. La Legge Rognoni-La Torre colmò così le gravi lacune presenti in materia definendo in modo chiaro il reato di Associazione di tipo mafioso,attraverso l'inserimento nel codice penale dell'articolo 416-bis di cui si riportano di seguito gli originari terzo e settimo comma:

"L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti,per acquistare in modo diretta o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche,di concessioni, di autorizzazioni,appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.[...]- Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,il prodotto,il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia,di commercio,di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso,le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere e di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare".

Nella definizione del reato veniva posto finalmente in evidenza il profilo economico-finanziario del sodalizio mafioso, si introduceva la confisca obbligatoria dei patrimoni dei soggetti condannati per associazione mafiosa e si introducevano nell'ordinamento le misure di prevenzione patrimoniale,mediante le quali procedere al sequestro e poi alla confisca dei beni dei quali la persona indiziata di appartenere alla associazione mafiosa risulta poter disporre,direttamente o indirettamente.

La legge Rognoni-La Torre inoltre disponeva in via generale la devoluzione dei beni confiscati allo Stato,per cui si pose ben presto la questione della gestione dei beni sequestrati  e della destinazione dei beni confiscati.

A partire da questi fondamentali presupposti  il nostro ordinamento giudiziario si è nel tempo affinato ed ha prodotto nell'ambito  delle tematiche che riguardano i beni sequestrati e confiscati,la loro gestione e la loro assegnazione un impianto normativo che vogliamo di seguito e in maniera schematica rappresentare.


il VADEMECUM

Il nostro percorso inizia dunque dai due strumenti che l'azione giudiziaria può disporre per intervenire sui beni che riconducono al soggetto indiziato di reato di tipo mafioso : IL SEQUESTRO e LA CONFISCA.

IL SEQUESTRO

Il sequestro è nella sostanza una misura cautelare e preventiva ed interviene nella fase precedente alla condanna del soggetto che ha direttamente o indirettamente la disponibilità del bene.

Il sequestro dei beni può essere disposto qualora il soggetto  che ha direttamente o indirettamente la disponibilità dei beni sia indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso,o che il valore del bene risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta,ovvero,quando sulla base di sufficienti indizi,si abbia motivo di ritenere che i beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.

Il provvedimento di SEQUESTRO è dunque una misura temporanea disposta dal Tribunale che ha il compito di nominare il Giudice Delegato alla procedura e un Amministratore Giudiziario.

L'Amministratore giudiziario,non essendo ancora costituito l'Albo Nazionale previsto dal decreto legislativo n.° 14 del 4 febbraio 2010,è scelto,secondo le norme vigenti, "tra gli iscritti agli albi degli avvocati,dei procuratori legali,dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto,nonchè tra persone  che pur non munite delle suddette qualifiche professionali,abbiano comprovata competenza nell'amministrazione dei beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda,l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione di grandi imprese in crisi."

I compiti dell'amministratore sono i seguenti:

1       Deve provvedere alla custodia,alla conservazione e alla amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento,anche al fine di incrementare,se possibile,la redditività dei beni medesimi. A questo fine può compiere atti di straordinaria amministrazione,anche a tutela dei diritti di terzi (ad es. stare in giudizio,contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili), ma in questo caso deve richiedere al Giudice Delegato autorizzazione scritta.

2       Deve presentare al Giudice Delegato e alla Agenzia Nazionale,entro un mese dalla nomina,una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati. Successivamente,con la frequenza stabilita dal giudice,deva presentare una relazione periodica sull'amministrazione,esibendo,se richiesto,i documenti giustificativi.

3       Deve segnalare al Giudice Delegato l'esistenza di altri beni ,di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione e che potrebbero formare oggetto di sequestro.

4       Deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e,in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità,può in ogni tempo essere revocato,previa audizione,dal tribunale,su proposta del Giudice Delegato o dell'Agenzia Nazionale,o d'ufficio.

I compiti dell'Agenzia Nazionale:

1       Promuove intese con l'autorità giudiziaria per assicurare la rotazione degli incarichi degli amministratori,la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati,nonché la pubblicità dei compensi percepiti.

2       Coadiuva l'Amministrazione Giudiziaria proponendo al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o della sua assegnazione. Inoltre può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal Giudice Delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o alla assegnazione del bene.

LA CONFISCA

La confisca del bene avviene, su provvedimento adottato dal giudice ,al momento in cui il soggetto indiziato viene condannato. Il provvedimento di confisca può intervenire fin dalla condanna di primo grado e rimane in essere anche se il soggetto che ha subito la condanna ricorre in appello. Con la conferma dei provvedimenti dei giudici da parte della Cassazione, la Confisca diviene definitiva.

CONFISCA NON DEFINITIVA

Al momento del  provvedimento di Confisca non definitiva l'Agenzia Nazionale assume il compito di amministrazione del bene e può svolgere tale compito avvalendosi di uno o più coadiutori.

In questa circostanza l'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico,di durata annuale ed è rinnovabile tacitamente.

L'Agenzia può conferire l'incarico all'Amministratore Giudiziario designato dal tribunale.

L'Agenzia entro sei mesi dal decreto di confisca non definitiva,deve pubblicare nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

Confisca Definitiva:

Il provvedimento definitivo di Confisca è comunicato dalla Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento alla Agenzia Nazionale,all'Ufficio della Agenzia del Demanio competente per territorio,al Prefetto territorialmente competente.

In questa fase l'Agenzia Nazionale ha il compito di gestire i beni.

L'Amministratore(se confermato) prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia: L'Amministratore può essere revocato in ogni tempo,sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione,o sino a quando è data attuazione al provvedimento di assegnazione del bene.

DESTINAZIONE DEI BENI

CONFISCATI DEFINITIVAMENTE

Il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale con apposita delibera effettua la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali.

L'adozione del provvedimento di destinazione deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di Confisca Definitiva ed entro 180 giorni in caso di operazioni complesse.

LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

E' DISTINTA IN BASE ALLA LORO TIPOLOGIA

BENI IMMOBILI

I beni immobili possono essere:

1       Mantenuti al patrimonio dello stato per finalità di giustizia,di ordine pubblico e di protezione civile,e,ove idonei,anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali,agenzie fiscali,università statali,enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Recentemente l'art.3 del d.l. 187/2010,convertito in legge 217/2010,ha previsto che i beni mantenuti al patrimonio dello stato,previa autorizzazione del Ministro dell'Interno,possano essere utilizzati dall'Agenzia Nazionale per finalità economiche,i cui proventi affluiscono,al netto delle spese di conservazione ed amministrazione,al Fondo Unico Giustizia,per essere poi riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia Nazionale.

2       Trasferiti per finalità istituzionali o sociali. Il trasferimento avviene in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito oppure al patrimonio della provincia o della regione. Gli Enti Territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che:a)-viene periodicamente aggiornato. b)-viene reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente. c)-deve contenere i dati concernenti la consistenza,la destinazione e l'utilizzazione dei beni. In caso di assegnazione a terzi,devono essere esplicitati i dati identificativi del concessionario e gli estremi,l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

3       Destinati alla vendita qualora per  i beni di cui al punto 2 non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse. L'eventuale vendita viene effettuata con provvedimento dell'Agenzia Nazionale. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito dell'Agenzia Nazionale e nei siti dell'Agenzia del Demanio e della Prefettura della Provincia interessata.

La vendita è effettuata agli Enti Pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare,alle Associazioni di Categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle Fondazioni Bancarie.

La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata. Se entro 90 giorni non pervengono all'Agenzia  proposte di acquisto il prezzo minimo della vendita non può essere inferiore all'80% del valore della stima iniziale.

I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita.

Gli Enti Territoriali ove sono ubicati i beni destinati  alla vendita possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi.

L'Agenzia Nazionale richiede al Prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio da esprimere sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine  e la Sicurezza Pubblica. Il parere deve essere correlato da ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati,anche per interposta persona,dai soggetti ai quali furono confiscati,da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

Una volta che il bene immobile  è stato assegnato agli territoriali,questi, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono agire nei modi seguenti:

a)      Amministrare direttamente il bene

b)      Sulla base di apposita convenzione assegnarlo in concessione,a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,adeguata pubblicità e parità di trattamento, a:

-        Comunità, anche giovanili

-        Enti,  Associazioni Maggiormente Rappresentative degli Enti Locali

-        Organizzazioni di Volontariato (Onlus)

-        Cooperative Sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381

-        Comunità Terapeutiche e Centri di Recupero e Cure di Tossico  dipendenti

-        Associazioni di Protezione Ambientale

La convenzione disciplina la durata,l'uso del bene,le modalità di controllo sulla sua utilizzazione,le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

Se entro un anno l'Ente Territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,l'Agenzia Nazionale dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un Commissario con poteri sostitutivi.

I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli Enti Territoriali per finalità di lucro e i proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

BENI AZIENDALI

I beni aziendali confiscati sono mantenuti al patrimonio dello stato e, con provvedimento dell'Agenzia Nazionale, destinati secondo le seguenti modalità:

1       Contratto di affitto quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva.

Il contratto di affitto può essere effettuato:

a)      A titolo oneroso,a società e ad imprese pubbliche o private

b)      A titolo gratuito,senza oneri a carico dello stato,a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali.

I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente,coniuge,affine o convivente con il destinatario della confisca,ovvero in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2,della legge 19 marzo 1990,n. 55(condanna per reati di cui all'art.416-bis,traffico sostanze stupefacenti,ecc.).

2       Contratto di vendita per un corrispettivo non inferiore  a quanto determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia Nazionale,a soggetti che ne abbiano fatto richiesta,qualora vi sia una maggiore         utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta     alla scadenza del contratto di affitto dei beni,l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell' Agenzia Nazionale.

3       Liquidazione qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso,con le medesime modalità di cui al punto 2.

BENI MOBILI

I beni mobili sequestrati (denaro contante,titoli e liquidità,crediti personali,oppure beni iscritti in pubblici registri,le navi,le imbarcazioni,i natanti e gli aeromobili) sono affidati dall'autorità giudiziaria:

a)      In Custodia Giudiziale agli organi di polizia,anche per le esigenze di polizia giudiziaria,i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia.

b)      All'Agenzia Nazionale o ad altri organi dello stato o ad altri enti pubblici non economici per finalità di giustizia,di protezione civile  o di tutela ambientale.

Le somme di danaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione,o di irrogazione di sanzioni amministrative affluiscono al FONDO UNICO GIUSTIZIA.  Le suddette somme vengono riassegnate,in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,fatta salva l'alimentazione del  FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE  e del FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' DELLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO; al Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi; all'entrata del bilancio dello stato.

LE NORME E L'ESPERIENZA CONCRETA:

LE PROBLEMATICHE APERTE

Nell'ambito dell'amministrazione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati siamo di fronte ad un quadro  significativo per il numero complessivo di beni  e per le esperienze di gestione che nel corso degli anni  si sono realizzate.

BENI IMMOBILI

Al 31 gennaio 2011 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata risultano,secondo i dati forniti dall'Agenzia Nazionale, 9.857, di cui 235 nel 2010.

Il numero complessivo degli immobili destinati è 6.510, di cui 5.594 consegnati e 916 da consegnare.

Gli immobili in gestione all'Agenzia Nazionale sono 2944,di questi: per 486(pari al 16,6%) non si rilevano particolari criticità; per l'8,2% la criticità consiste nella pendenza di sequestri penali; per il 75,2% sussistono ostacoli rilevanti alla destinazione( gravami ipotecari,comproprietà di quote indivise,azioni giudiziarie e appartenenza ad aziende confiscate).

LE AZIENDE

Le aziende confiscate alla criminalità organizzata risultano nel complesso 1.377,di cui 54 confiscate definitivamente nel corso del 2010.

Per l'84,0% sono di tre tipologie:società a responsabilità limitata (643),imprese individuali(315) e società in accomandita semplice(199), per la maggior parte dislocate in Sicilia (37,6%) Campania (19,6%), Lombardia(14,2%),Calabria(8,2%)e Lazio(8,0%).

Le aziende uscite dalla gestione sono 431 pari al 31,3% del totale: per 250 aziende,è stata ottenuta la cancellazione dal registro delle imprese (REA) per 123 aziende è stata conclusa la procedura di scioglimento e messa in liquidazione,le restanti, rappresentanti il 4,2% del totale di quelle uscite dalla gestione,sono riconducibili alla fattispecie della vendita(45) e della revoca della confisca(13).

Le aziende  in gestione da destinare sono 232,il 16,8% del totale confiscato. Si tratta per lo più di aziende inattive.

BENI MOBILI

La maggior parte dei beni mobili registrati confiscati è costituita dagli autoveicoli e mezzi pesanti che risultano essere complessivamente 3.691,di cui:1074 mezzi mai rinvenuti dagli amministratori; 438 rottamati; 99 assegnati.

ALTRI DATI

Le Associazioni che fanno parte del movimento dell'Antimafia Sociale hanno dato vita ad una esperienza originale,seppure non priva di difficoltà, che ha consentito la nascita di numerose Cooperative Sociali impegnate per lo più nella gestione di terreni confiscati ,dai quali si ricavano vari prodotti .

Ad esempio nelle cooperative che operano sotto il progetto "Libera Terra",operano 103 persone,il 30% delle quali sono rappresentate da soggetti svantaggiati.

Il capitale sociale è di 279.301 Euro,mentre il Patrimonio Netto è di 1 milione e 400 mila Euro. Il fatturato di queste cooperative è di 3 milioni e mezzo di Euro.

ALCUNE RIFLESSIONI

Il lavoro delle Cooperative Sociali che operano nei terreni confiscati si è potuto realizzare in virtù di un impegno straordinario del movimento sociale antimafia che in primo luogo ha saputo costruire una rete di solidarietà attiva molto diffusa sul territorio e fatta di soggetti economici ed istituzionali. Attraverso questa rete si è sostanzialmente sopperito ad una assenza sostanziale dello stato nei diversi ambiti del processo lavorativo :dalla attività produttiva,alla commercializzazione dei prodotti,agli investimenti.

Il caso più emblematico e significativo di quanto stiamo affermando è rappresentato dalla vicenda della cooperativa "Lavoro e non solo" che opera  a Corleone nelle terre confiscate a Provenzano e a Riina.

L'attività della coop è stata accompagnata fin dalla sua nascita dal sostegno delle istituzioni locali,dall'Arci,dalla CGIL , dalla Coop Tirreno e dalla Lega delle cooperative operanti nel territorio siciliano e nella Regione Toscana.

La rete di questi soggetti e il ponte fra le due regioni ha messo in moto una serie di iniziative, come ad esempio le cene della legalità in moltissimi comuni,mirate ad ottenere finanziamenti per realizzare alcuni investimenti;la collocazione sugli scaffali della Coop Tirreno dei prodotti della terra ,accompagnata da una campagna rivolta ai soci coop;la partecipazione ,durante il periodo che va da maggio a ottobre, di numerosi studenti (da alcuni anni sono circa 700 i ragazzi toscani che per periodi di 15 giorni vanno a Corleone) nelle attività di raccolta del pomodoro , della  vendemmia , della trasformazione dei prodotti ,ecc. nelle terre confiscate.

Oltre a sostenere l'attività della Cooperativa"Lavoro e non solo" questa esperienza ha il pregio di promuovere cultura della legalità, di parlare ai giovani rendendoli protagonisti,di costruire alleanze e impegno diffuso. Per tutto questo è una cosa importante che va mantenuta e diffusa e tuttavia dobbiamo chiederci se questo è il modo attraverso il quale consolidare,sviluppare e rendere autonoma una attività legale realizzata su un bene confiscato.

Altri punti di riflessione riguardano poi le difficoltà che, sia per i beni immobili in generale,sia per le aziende, riguardano i così detti gravami o criticità che insistono sui beni confiscati.

Spesso questi gravami  e criticità sono presenti  fin dal momento della assegnazione dei beni. A questo proposito un tema di particolare impatto è rappresentato dalle ipoteche. Basti pensare che al 31 dicembre 2010,secondo i dati della Agenzia Nazionale, sono 1457 i beni immobili che hanno questa condizione. Di questi, 991 hanno ipoteche volontarie,335 ipoteche giudiziali  e 16 ipoteche legali; ulteriori 71 beni hanno gravami che derivano da pignoramenti senza ipoteche,19 hanno ipoteche che gravano anche su beni non confiscati e 25 su più beni, ma tutti confiscati.

Sempre nell'ambito della assegnazione dei beni  emergono talvolta serie difficoltà da parte di Sindaci che si trovano ad operare  in piccoli comuni delle regioni del sud, spesso in ambiente fortemente condizionato ed inquinato. Basti pensare per tutte all'esperienza, spesso riportata dal Procuratore Pignatone ,di Rosarno (Rc),dove su 15.000 abitanti risultano più di 250 le persone formalmente affiliate alla criminalità; e poi va considerata quella zona grigia che pur non essendo  organicamente parte dell'organizzazione criminale,con essa intrattiene  direttamente o indirettamente rapporti.

Nel caso delle aziende, le prime criticità che emergono sono normalmente: Il blocco dei finanziamenti da parte delle banche che,invocando regole comunitarie,negano la linea di credito concessa fino al giorno prima;

a rarefazione delle commesse,che al contrario,prima del sequestro dell'azienda erano invece fiorenti perché i clienti si sentivano,tra l'altro garantiti sotto il profilo della sicurezza e non molestati dalla criminalità;

i diritti dei lavoratori,i quali,mentre subivano una condizione prevalentemente di non emersione e di assenza di regole contrattuali,richiedono,come è giusto,una condizione di parità con i lavoratori della stessa categoria. Fra questi diritti non va dimenticato in primo luogo la tutela del posto di lavoro o,per una fase eventualmente  transitoria,il sostegno al loro reddito.

In questo contesto c' è poi da considerare sia i tempi non brevi che intercorrono fra il sequestro e la confisca e fra la confisca definitiva e l'assegnazione del bene,sia il grado di professionalità dell'Amministratore Giudiziario.

Il primo caso ,quello dei tempi lunghi, il deterioramento del bene è cosa quasi certa. Nel secondo caso quello della professionalità dell'Amministratore, succede in alcuni casi di trovare  bravi amministratori che riescono anche ad interpretare un ruolo tipicamente imprenditoriale,mantenendo l'azienda sul mercato,ma in molti casi,l'insufficienza professionale o una vocazione diversa dell'Amministratore Giudiziario fanno deperire rapidamente il bene fino a portarlo alla liquidazione.

COSA FARE DI FRONTE  A QUESTO QUADRO:

INDICAZIONI DI LAVORO E PROPOSTE

Come si può facilmente costatare dai dati il "fenomeno" dei sequestri e delle confische,grazie alla importante azione di contrasto dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine è fortemente aumentato. Così come è cambiata la composizione dei beni confiscati dal punto di vista della consistenza patrimoniale. Sono infatti  più numerose di prima le imprese che hanno  una significativa struttura economica.

Da ciò possiamo presumere che  sempre di più assisteremo  a sequestri e confische di beni con assetti societari di particolare spessore e di impatto sociale ed economico assai consistenti. Tutto ciò rende necessaria una rinnovata attenzione alle diverse fasi che caratterizzano  l'intero processo dal sequestro alla nuova gestione "legale" del bene che viene assegnato. Per ognuna di queste fasi presentiamo le nostre proposte di lavoro.

SEQUESTRO E CONFISCA:

LA TUTELA DEI LAVORATORI

Se il bene  che viene sottoposto ad uno dei due provvedimenti giudiziari, è una azienda o comunque una entità produttiva o commerciale,la situazione relativa ai fornitori e agli acquirenti, che fino al giorno prima avevano  con l'azienda normali rapporti,immediatamente precipita. La prima cosa da fare è garantire i lavoratori  nel loro reddito fino al risanamento della situazione. Ad essi ,attraverso procedure rapide,vanno applicati gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalle norme generali. Oggi non è purtroppo così e per questo chiediamo una norma precisa che consenta, attraverso lo snellimento delle procedure, di dare ai lavoratori certezze del diritto al sostegno al reddito.

LA PRESA IN CARICO DEL BENE

Il primo anello della catena relativa alla presa in carico del bene è rappresentato dalla figura dell'Amministratore Giudiziario. La situazione che abbiamo fotografato rende inderogabile e urgente un intervento mirato ad avere professionalità adeguate che non sempre sono rinvenibili nella tradizionale struttura degli Amministratori Giudiziari.

A questo proposito riteniamo quanto mai opportuno la costruzione da parte del Governo di una attività permanente,da realizzare anche in collaborazione con l'Università,di formazione continua per coloro che sono iscritti all'Albo degli Amministratori Giudiziari. Il loro ruolo non può essere solamente quello di amministrare il bene con l'ottica della tenuta amministrativa. In questo caso occorre che l'amministratore agisca anche in un ottica aziendale,in modo da tenere assieme la produttività del bene,il rapporto fra ciò che il bene produce,il sistema dei fornitori e  quello degli utilizzatori,il rispetto delle norme contrattuali e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Per questo pensiamo che l'accreditamento dei soggetti presso l'Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari non possa essere un fatto meramente burocratico e formale. L'accreditamento deve avvenire considerando appunto anche le altre caratteristiche di natura manageriale.

L'ASSEGNAZIONE DEL BENE

A nostro avviso ancor prima di assegnare il bene è utile determinare alcuni cambiamenti nella norma e nella prassi in modo da mettere il soggetto assegnatario nelle condizioni di poter  agire con il massimo di operatività.

La norma ad esempio non prevede che l'assegnazione debba avvenire di fronte ad una manifestazione di interesse  che sia sostenuta da un'idea progetto la quale abbia requisiti definiti.  Oltre a questo, che è un aspetto contenutistico,riteniamo altrettanto importante il metodo con il quale il progetto viene definito  e validato.

Noi pensiamo ad un metodo che assegni alle Istituzioni Locali e alla Agenzia il ruolo di decisori,ma pensiamo anche che questo ruolo debba essere esercitato a fronte di un coinvolgimento dei Soggetti Sociali più rappresentativi nel territorio interessato,in modo che il loro protagonismo e la loro condivisione sia un fattore di maggiore garanzia della validità del progetto e possa essere utile nell'affrontare in seguito le problematiche legate alla gestione del bene. In ogni caso è compito dei quadri sindacali esercitare e rivendicare,quando questo esercizio non viene consentito,il ruolo di interlocutori in tutti i passaggi che sono stati descritti:nei confronti dell'autorità giudiziaria;del prefetto;dell'amministratore giudiziario;della agenzia nazionale.

Talvolta è la stessa legge che dà forza a questo ruolo,che va appunto esercitato. Come ad esempio nel caso dell'Art.2 della Legge 109 del '96  dove si dice esplicitamente che "..l'intervento straordinario di integrazione salariale....si applica previo parere motivato del prefetto... ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca...".

Più in generale vogliamo tuttavia segnalare una carenza della norma che riguarda il ruolo e i compiti della Agenzia Nazionale. Infatti secondo la legge istitutiva,l'Agenzia è chiamata a definire,attraverso lo strumento delle "linee giuda",un suo modo di operare. Queste linee guida non sono state ancora definite. La CGIL ritiene opportuno che sia prevista,fra le modalità operative per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, un sistematico coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Riteniamo altresì importante che i beni siano assegnati liberi da criticità e da gravami, che, come abbiamo visto dalla esperienza concreta ,portano la gestione del bene in una condizione di inagibilità. Insomma pensiamo che l'Agenzia debba svolgere una azione preventiva di risanamento e di ripulitura del bene,senza la quale il futuro rischia di essere fortemente compromesso.

Oltre a soggetti terzi ,così come del resto è previsto dalla norma, anche gli enti territoriali possono gestire direttamente i beni immobili o comunque prenderli in carico. Spesso tuttavia i Comuni non hanno le risorse necessarie per realizzare progetti di recupero o di pubblica utilità che sarebbero importanti e possibili. Noi pensiamo che una legislazione di sostegno, aggiuntiva a quella esistente e a carico della dimensione regionale,potrebbe essere una strada praticabile.  Pensiamo cioè a Leggi Regionali specifiche (già oggi alcune regioni hanno deliberato a questo proposito) che mettano a disposizione dei Comuni risorse finalizzate al raggiungimento di questi obbiettivi,o strumenti di finanziamento dedicati al sostegno di questi interventi.

I MODI E GLI STRUMENTI PER SOSTENERE LA PIENA

AUTONOMIA GESTIONALE DEL BENE ASSEGNATO

Quando un bene assegnato inizia la sua attività nell'ambito di un agire pienamente legale si trova, come abbiamo visto ,di fronte a molteplici problemi. I casi sono molti e diversi fra loro per cui possiamo affermare che non sia possibile immaginare di definire un modello universale. La prima cosa da fare è quella di far tesoro di quelle buone pratiche che alcune esperienze ci stanno ad indicare. La seconda è quella di provare ad introdurre qualche innovazione pratica in modo da produrre qualche sperimentazione che potrebbe consolidare e sviluppare quelle che abbiamo poco fa definito "buone pratiche".

La terza  cosa da fare è quella di introdurre qualche modifica normativa che proprio l'esperienza pratica ci sta indicando.

Se provassimo ad esempio ad utilizzare una parte dei proventi derivanti dai beni mobili sequestrati per risanare i beni immobili sequestrati e deteriorati, e affidassimo questo compito ad aziende edili sequestrate e assegnate,o prese in carico,noi potremmo introdurre un circolo virtuoso molto importante soprattutto nella fase di risanamento e di ricostruzione commerciale e produttiva di una azienda confiscata. Con il vantaggio innegabile di fare ad esempio sinergia con gli enti territoriali nell'opera importante di ristrutturazione dei beni immobili da riutilizzare.

La vasta esperienza  che riguarda la gestione delle terre confiscate ha messo in moto una rete di soggetti solidali che sostengono le Cooperative Sociali assegnatarie dei beni. La prima osservazione da fare riguarda il fatto che questa rete non  ha alcuno strumento di sostegno al quale poter far riferimento. Più in generale le attività che nascono dalla gestione dei beni confiscati non possono contare, come a nostro avviso sarebbe necessario,su uno strumento che ,oltre all'agenzia nazionale,sia incaricato di accompagnare il percorso difficile di uscita dalla illegalità.

Pensiamo cioè ad uno strumento dedicato che attivi ricerca di mercato,formazione professionale e manageriale,sostegno finanziario ,anche attraverso operazioni di garanzia nei confronti degli istituti bancari. A tale proposito c'è da segnalare che manca una convenzione nazionale organica fra il Governo e il Sistema Bancario relativa alle problematiche sollevate dalle confische e dai sequestri. Tale atto sarebbe quanto meno doveroso e necessario al fine di evitare, fra le altre cose, che si procedesse, come avviene adesso  e con immense difficoltà,affrontando caso per caso. Senza avere un punto di riferimento su queste tematiche, affrontare problemi come quelli delle ipoteche,o dell'accesso ai finanziamenti  è indubbiamente più complicato e lascia molta discrezionalità.

La seconda osservazione da fare è che la partecipazione a questa rete di solidarietà e di sostegno vede la colpevole assenza delle Associazioni d'Impresa. A parte la Lega delle Cooperative e le Aziende ad essa associate ,che collaborano con le associazioni che compongono il Movimento Antimafia,tutte le altre associazioni imprenditoriali non si sono mai cimentate su un impegno concreto in tal senso. Eppure l'immenso patrimonio economico e produttivo derivato dalle confische rappresenta una ricchezza straordinaria che come stanno a dimostrare alcune importanti esperienze può dare un contributo non indifferente al nostro sviluppo economico.

Siamo cioè convinti che oltre alle doverose denunce circa le connivenze e le pressioni esercitate dalle mafie sul sistema produttivo(minacce, estorsioni, usura, pizzo ecc.) sia altrettanto doveroso che le associazioni di impresa contribuiscano in maniera sostanziale alla realizzazione dell'obbiettivo fondamentale di rendere produttive e autonome le gestioni dei beni confiscati,in un ambito di legalità.


POSTFAZIONE

Colpire le Mafie al cuore, cioè negli interessi economici e nella sottrazione del controllo del territorio che diventa anche controllo sociale.

Questi i due obiettivi che hanno ispirato l'avvio del percorso dell'antimafia, si è già menzionato Pio la Torre, ricordato Rognoni, dovremmo in realtà ripartire dalle lotte contadine per la liberazione delle terre, ancora oggi simbolo della lotta contro le mafie, ricordare il ruolo che il Lavoro ha avuto nel rivendicare Libertà, spesso sacrificando con coraggio la vita guardando alle generazioni future, pensiamo a cosa testimonia per i lavoratori, per la società democratica e per l'antimafia la triste vicenda di Portella della Ginestra.

Nel tempo la riorganizzazione delle Mafie ha determinato modificazioni profonde sia dal punto di vista della cosiddetta  "cultura mafiosa", che delle implicazioni e dei modi di condizionamento sociale, che, soprattutto, dal  punto di vista delle interrelazioni dell'economia criminale con l'economia illegale e legale.

Oggi molta sociologia parla di borghesia mafiosa, le indagini della Dia mostrano quanto la pervasività dei fenomeni di infiltrazione mafiosa riguardi oramai settori tradizionali, dall'agricoltura al calcestruzzi, al ciclo degli appalti pubblici per infrastrutture e servizi, al commercio e alla grande distribuzione organizzata, fino a settori avanzati della finanza.

Quindi non solo l'entità dei sequestri e confische ha valore altamente simbolico ma è lo strumento principale insieme alla prevenzione ed al controllo di legalità per spezzare il circuito di sovrapposizione tra economia legale e illegale.

Una volta sequestrati e poi confiscati i beni non possono "deperire". Il senso del subentro dello Stato ed il ripristino di Legalità deve corrispondere ad una previsione di sviluppo e benessere per il territorio o a seconda dei casi per una attività produttiva.

Ciò che invece oggi compromette il percorso di definitiva affermazione e promozione di una adesione convinta alla lotta alle mafie, al favorimento delle denunce, all'emersione, da parte dei vari soggetti che concorrono: istituzioni, cittadini, soggetti economici e sociali, è il fatto che dopo l'avvio del procedimento da parte della magistratura, l'intervento delle forze dell'ordine, il processo diventa troppo farraginoso con criticità relative ai tempi, al riuso e alla tutela, alle risorse.

Con la Legge 109/96 grazie alla mobilitazione di Libera e del mondo dell'antimafia sociale abbiamo una legge che destina ad uso sociale i beni.

Grazie ad essa è stato possibile in questi anni acclarare il concetto che quando lo Stato libera dall'oppressione delle mafie un bene esso rinasce producendo prodotti o servizi sociali che moltiplicano la pratica della legalità, portano lavoro e un'altra idea di sviluppo.

Quando però ciò accade per le aziende, le cose si complicano e l'anello debole del processo diventano i lavoratori. Anche nell'ultimo schema di decreto legislativo: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" il legislatore si pone il problema della "gestione", ma non della redditività, della collocazione di mercato delle agevolazioni nel processo di emersione e in particolare di cosa accade nei rapporti di lavoro.

Dal momento che il volume delle aziende sottoposte a misure di sequestro aumenta e la tipologia di esse è la più variegata, che i processi economici dentro la crisi, a causa del mancato intervento e delle politiche sbagliate del Governo di centrodestra, hanno determinato una via bassa di uscita che si sostanzia nella compressione dei costi sacrificando diritti, nella penalizzazione della qualità dei processi e dei prodotti e spesso nell'interfaccia con soggetti detentori di capitali illeciti che sopperiscono alle sofferenze di accesso al credito, questo tema quello dei terreni ed aziende confiscate alle mafie è attenzionato dalla nostra organizzazione con maggiore proposizione di intervento.

Con la nascita dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e Sequestrati, un'ulteriore strumento di analisi e di intervento è stato offerto a questo delicato tema, ma l'attenzione verso la relazione tra indagini, prevenzione, intervento e successiva gestione dovrebbe camminare di pari passo con un'integrazione e dialogo delle istituzioni e soggetti preposti, magistratura, forze dell'ordine, istituzioni nazionali e locali, Agenzia, soggetti sociali ed economici.

Tutto ciò ad oggi non avviene. Certo l'idea di riorganizzare tutto il corpus normativo antimafia in un codice unico è sempre stata una nostra battaglia e rappresenterebbe un avanzamento, ma molti dei nodi irrisolti nel corso degli ultimi vent'anni di procedure di sequestri hanno evidenziato quanto sarebbe importante costruire un processo partecipativo intorno al riordino della disciplina parlando e recependo le indicazioni di coloro i quali in questi anni hanno operato in prima linea su tale terreno.

Per ciò che attiene la Cgil da sempre le nostre Camere del Lavoro, le Cgil Regionali e le Categorie sono impegnate quotidianamente sia nella lotta alle mafie che nell'accompagnare le associazioni e i soggetti economici che si impegnano per il riutilizzo dei beni confiscati e sequestrati.

Con questo vademecum, che andrà aggiornato alla luce delle modifiche normative in corso e con la "Campagna Nazionale sulla Legalità", utilizzeremo tutti gli strumenti di informazione, contrattazione e sensibilizzazione per affermare l'idea guida che la il Lavoro è l'unica risposta di Legalità.

Serena Sorrentino  Segretaria Confederale CGIL

 
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