AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004
410a
Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 14,30.
omiss
IN SEDE REFERENTE
(2978)
Conversione in legge del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire
la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del
16 giugno.
Si procede all’esame degli emendamenti,
pubblicati in allegato al presente resoconto.
omiss
Il sottosegretario SAPORITO illustra
l’emendamento 1.10, recante norme per il riallineamento delle posizioni di
carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica militare con quelle del personale del ruolo degli
ispettori dell’Arma dei carabinieri.
Il seguito dell’esame è quindi
rinviato.
Emendamento 1.0.10
Il Governo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei
Carabinieri)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al
personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse,
inquadrato nei ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non
producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle
categorie del congedo, neppure ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista
dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in
ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di
cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate alla presente legge, salvo quanto
previsto dal comma 9.
3. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo il
personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e successive modificazioni.
4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al
comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste
dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 1, già incluso nelle aliquote ordinarie
di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è
inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza
a conclusione del procedimento di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2
consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al
31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e
gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e
di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 1, che si trova nelle condizioni di cui
agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196
del 1995, al cessare delle cause impeditive e sottoposto a valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi
dell’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine
del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al
presente articolo.
9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D
allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di
ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere
l’anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianità è
attribuita, secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo
giudizio di merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e
quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una
commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità
di cui all’articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.
10. È determinata al 31 dicembre 2002 un’aliquota straordinaria per
l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i
marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata
all’anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai
sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura
non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al
ruolo marescialli determinata per l’anno 2002 dalla tabella B allegata al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di
porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
12. Le promozioni conferite in relazione all’aliquota ordinaria già
determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per
titoli di servizio ed esami relative all’anno 2002 non concorrono a determinare
il limite delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei
commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla
tabella A allegata al presente decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo
maresciallo da conferire a decorrere dall’anno 2004 e fino all’anno 2020
compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura
non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai
rispettivi ruoli marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e,
per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo
n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31
dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando,
di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i
corsi e gli esami di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.
16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di
cui al presente articolo e corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo
maresciallo con decorrenza 1º gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui
all’articolo 6-ter del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è
corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
18. A seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente
articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o
nell’anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai
ruoli ispettori dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e
delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze
armate, si provvede? senza causare ulteriori disallineamenti, nell’ambito dei
provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale
non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo
3, comma 155 secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
19. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di euro 86.179.610 per l’anno 2004, di euro 41.778.570 per l’anno 2005 e, a
decorrere dall’anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere
sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Tabella A
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Primo Maresciallo |
Anno 1996 |
Primo maresciallo |
01-09-1995 |
Primo Maresciallo |
Anno 1997 |
Primo maresciallo |
1996 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1998 |
Primo maresciallo |
1997 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1999 |
Primo maresciallo |
1998 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2000 |
Primo maresciallo |
1999 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2001 |
Primo maresciallo |
2000 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2002 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Primo Maresciallo |
Anno 2003 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado
rivestito.
Tabella B
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1999 e precedenti |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
Tabella C
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1994 (1) |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1995 (1) |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Pari al 31 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1996 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1997 |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado
rivestito.
Tabella D
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 9
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2001
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1996 e precedenti |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 1998 (1) 1999 - 2000 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1997 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 1998 (1) - 2000-2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anni 2000 (1) - 2001 |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado
rivestito.
Tabella E
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 (1) |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado
rivestito.
Tabella F
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 (2) |
Maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 (2) |
|
|
|
|
(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già
in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella G
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI
CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2001 e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 (2) |
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 (2) |
|
|
|
|
(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già
in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
AFFARI COSTITUZIONALI
(1a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2004
Presidenza del Presidente
PASTORE
TESTO APPROVATO
1.0.10 (testo 2)
IL GOVERNO
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-…
(Riallineamento delle posizioni di
carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori
dell’Arma dei Carabinieri)
1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in
vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale
militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini
dell’adeguamento dell’indennità prevista dall’articolo 46 della legge 10 maggio
1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 è
inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti
giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate alla presente
legge, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. Il personale di cui al comma 2 prende
posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
4. Al personale inquadrato per effetto di
una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di
anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 2, già
incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se
non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire
la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli
inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle
aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già
valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado
di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo
di permanenza nel grado e di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si
trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del
decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive e
sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31
dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n.
196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi
delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. I marescialli ordinari e gradi
corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono
provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e
gradi corrispondenti senza mantenere l’anzianità maturata nel grado di
provenienza. La decorrenza dell’anzianità è attribuita, secondo le modalità di
cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in
base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di
cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e
successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna
Forza armata secondo le modalità di cui all’articolo 32 della stessa legge n.
212 del 1983.
10. È determinata al 31 dicembre 2002
un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a scelta al grado di primo
maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con
anzianità giuridica rideterminata all’anno 1994 dalla tabella C allegata alla
presente legge.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di
promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del
Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza
del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l’anno 2002
dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il
Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera
b),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
12. Le promozioni conferite in relazione
all’aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di
avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all’anno 2002
non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale promosso al grado di
primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la
rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente
decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle
promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall’anno 2004
e fino all’anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro
della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del
personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l’anno
precedente dal decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo
3, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
15. Il personale di cui al presente
articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in
parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può
espletarli nel grado di inquadramento.
16. Il trattamento economico spettante per
effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e corrisposto a decorrere
dal 1º gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del
comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1º gennaio 2001 lo scatto
aggiuntivo, di cui all’articolo 6-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è
corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
18. A seguito dell’applicazione delle
disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado
ovvero nella qualifica o nell’anzianità di grado ovvero di qualifica tra il
personale appartenente ai ruoli ispettori dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai
ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede? senza causare ulteriori
disallineamenti, nell’ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli
e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di
polizia, di cui all’articolo 3, comma 155 secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
19. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l’anno 2004, di euro
41.778.570 per l’anno 2005 e, a decorrere dall’anno 2006, di euro 37.998.830,
alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3,
comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
20. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
21. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n.
468 del 1978».
Tabella A
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ
GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Primo Maresciallo |
Anno 1996 |
Primo maresciallo |
01-09-1995 |
Primo Maresciallo |
Anno 1997 |
Primo maresciallo |
1996 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1998 |
Primo maresciallo |
1997 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 1999 |
Primo maresciallo |
1998 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2000 |
Primo maresciallo |
1999 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2001 |
Primo maresciallo |
2000 (1) |
Primo Maresciallo |
Anno 2002 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Primo Maresciallo |
Anno 2003 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal
giorno e mese del grado rivestito.
Tabella B
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO
MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anno 1999 e precedenti |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2000 al
30 giugno 2000 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
|
|
|
Tabella C
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ
GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Dal 1º luglio 2000 al
31 dicembre 2000 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anno 1994 (1) |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2001 al
30 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anno 1995 (1) |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Pari al 31 dicembre
2001 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
31-12-1996 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anno 2002 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
31-12-1997 |
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal
giorno e mese del grado rivestito.
Tabella D
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO
CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 9
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2001
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 1996 e precedenti |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anni 1998 (1) 1999 -
2000 |
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 1997 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anni 1998 (1) -
2000-2001 |
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 1998 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anni 2000 (1) - 2001 |
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(1) La decorrenza è attribuita dal
giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella E
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO
CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
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DECORRENZA
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INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
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Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
31-12-2001 |
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti |
Anno 2002 (1) |
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(1) La decorrenza è attribuita dal
giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella F
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ
GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
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DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 1998 (2) |
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario
e gradi corrispondenti |
Anno 1999 (2) |
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(1) L’inquadramento in tabella si
riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno
e mese del grado rivestito.
Tabella G
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO
ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
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Maresciallo e gradi
corrispondenti (1) |
Anno 2001
e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000
(2) |
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001
(2) |
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(1) L’inquadramento in tabella si
riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno
e mese del grado di provenienza.
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