Gli effetti del "collegato lavoro" sul lavoro pubblico Stampa

Entra in vigore il "collegato lavoro"... e l'Italia dorme

Mala Tempora currunt. Mentre gli italiani si anestetizzano, ognuno secondo le proprie possibilità intellettuali, o con "X factor" o con "Vieni via con me", nel mondo reale, extracatodico, accadono cose leggermente diverse da una bella canzone e da un rassicurante, mediamente di sinistra, elenco

E' entrato in vigore il "collegato al lavoro", in gergo tecnico legge 183. Cos'è?

Semplicemente un colpo di baionetta nel corpo dei lavoratori.

Scompare, di fatto, perchè reso non obbligatorio, l'istituto della conciliazione, sostituito dall'arbitatrato che, in via stragiudiziale, dovrebbe risolvere le controversie in materia di lavoro.

Questo vuol dire che la magistratura viene totalmente espunta per fare spazio a santi e santoni che in virtù di un microcorso (troppi ce ne sono stati negli ultimi tempi) decideranno di dispute che per delicatezza e complessità avrebbero bisogno di ben altro e maggiormente qualificato mediatore.

Ma l'arbitrato, che in realtà penalizza l'attore debole dei contratti di lavoro a vantaggio dei datori, è solo l'inizio ... della fine.

La norma prevede che, ad esempio, si possa lavorare anche a 15 anni e che l'anno di lavoro tra i 15 e 16 anni possa essere valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Come dire: "ma che ci vai a fare a scuola, vai a lavorare, che è meglio!". Questa parte della norma infrange almeno una decina tra trattati internazionali e indicazioni delle Nazioni Unite. E vabbè che l'isola di Tonga è messa meglio di noi sul piano dell'etica, ma il diritto all'istruzione dovrebbe essere garantito da una piccola cosa che si chiama carta costituzionale ...

Altra perla del "collegato al lavoro" è quella che ci dice che "altri soggetti" potranno praticare l'intermediazione del lavoro, come, ad esempio, enti bilaterali e (udite, udite) siti web. Basta che non ci sia scopo di lucro, ovvero che non si faccia pagare l'intermediazione. Nessuno però vieta che all'azienda che ricerca personale, ufficiosamente e mai ufficialmente in cambio del servizio, venga venduto un banner salatissimo ad uso "pubblicitario".

L'intermediazione, in teoria, è no profit. Tutti vivono con la tasca piena e la coscienza tranquilla.

La domanda è, può un sito web, dietro al quale noi non sappiamo chi realmente ci sia, trattare una materia tanto delicata e con tante implicazioni, sociali ed umane, come il lavoro?

E gli enti bilaterali, cosa sarebbero? Bilaterali tra chi? Tra datori di lavoro e disoccupati? E chi parlerebbe a nome dei disoccupati?

Io vedo solo una gran massa di squali gettarsi sull'affare.

Vedo una lenta discesa che parte dall'idea di dignità del lavoro, che passa al lavoro come semplice e squallida merce, per arrivare alla carne da cannone.

Credevamo che il lavoro interinale fosse il fondo del barile.

Dobbiamo ricrederci, il fondo è la legge 183.

Ci sono altre cosucce, come, ad esempio, una maxi sanatoria preventiva (indennizzo massimo, ripeto, massimo di 6 mensilità, non una lira di più) in caso di accertamento di lavoro subordinato coperto da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma non vi annoio. La gravità di quanto succede è già evidente.

I diritti conquistati con tanti anni di lotte, giorno dopo giorno, vanno a farsi benedire.

Il problema sta nel fatto che l'entrata in vigore della legge 183, come notizia, è relegata in un angoletto angusto. Evidentemente non interessa a nessuno.

Cose ben più corpose accadono in Italia: Fazio che fa le bizze contro il CDA Rai sul diritto di replica, Facebook che "compra" la parola "face" e la registra all'ufficio brevetti, Romano Prodi che fa il nonno e il professore, la facciottina della Carfagna ...

Spero solo di non aver disturbato, rubandogli un pò di spazio, gli eroi fatti di carta e di tubo catodico.

Ma è tempo che gli uomini e le donne della sinistra si sveglino. Berlusconi, la sua riduzione al banale, ha contagiato anche noi che siamo diventati incapaci di cogliere i segni dei tempi e i mutamenti, a meno che qualcuno non ci faccia sopra un programma di successo.

Per questo, oggi, ho parlato della difesa e della dignità del lavoro, mettendovi di fronte ad un fatto grave come la legge 183.

Spero che lo apprezzerete.

di Mario Michele Pascale da http://www.libertaedeguaglianza.eu

Collegato Lavoro in pillole: alcune novità sul rapporto di lavoro pubblico

Contesto costituzionale

Le disposizioni sono riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale,ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lett. g) ed l),Cost.) e alla materia di competenza concorrente, tutela e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.).

Iter parlamentare

Il disegno di legge A.C. 1441-quater-F, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 diventando così operante dopo i quindici giorni di vacatio successivi alla stessa.

I rilievi mossi dal Capo dello Stato riguardavano, innanzitutto, la materia dell'arbitrato e delle clausole compromissorie ed il dibattito parlamentare ha fortemente risentito, altresì, delle opposte opinioni espresse, nel Paese, tra gli operatori. Il provvedimento legislativo, abbastanza corposo (sono 50 gli articoli), è giunto all'approvazione definitiva dopo sette passaggi parlamentari.

Articolo

Contenuto disposizione

5. (Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

Le pubbliche amministrazioni possono trasmettere le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si verifica.

Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati inerenti le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale., alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

13. (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

Con l'art. 13, il Legislatore torna su un argomento, quello della mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni già disciplinato nell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato eccedenze di personale e mobilità collettiva, ma che, per una serie di ragioni, non ha avuto molta applicazione.

Ora si afferma che l'art. 33 trova applicazione per gli eventuali esuberi:

a) in caso di conferimento di funzioni statali alle Regioni ed alle autonomie locali, cosa che, nell'immediato futuro, potrebbe essere di particolare rilevanza se verrà, completamente, attuato il "federalismo";

b) in caso di trasferimento o di conferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti pubblici, come potrebbe accadere nelle ipotesi in cui vengano attribuiti compiti a specifici soggetti a rilevanza pubblica costituiti ad hoc;

c) in caso di esternalizzazione di attività o servizi, magari conferiti anche a soggetti privati.

L' art. 13, comma 2, ha delineato una nuova ipotesi di mobilità temporanea per i dipendenti pubblici, aggiungendo un nuovo comma "2-sexies" in coda all'art. 30 T.U.P.I..

In forza della suddetta disposizione, le pubbliche amministrazioni, per motivate e provate esigenze organizzative, possono utilizzare personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a 3 anni.

14. (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)

Le informazioni riguardanti le prestazioni svolte da chi esercita una funzione pubblica possono essere accessibili alla amministrazione di appartenenza.

15. (Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)

I dirigenti di seconda fascia, ‘prestati' alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni, non possono fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora si sia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

16. (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto 112/2008.

18. (Aspettativa)

I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali

Non si applicano le disposizioni n tema di incompatibilità di cui all'art. 53 TUPI

21. (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

Sarà istituito presso le pubbliche amministrazioni il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le relative competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del mobbing

Le PP.AA. dovranno costituirlo al loro interno entro 120 gg dal'entrata in vigore del Collegato.

22. (Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

I dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., in servizio alla data del 31 gennaio 2010, possono richiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età.

23. (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

Il Governo è delegato a riordinare, entro sei mesi, la disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, secondo i principi e i criteri per l'esercizio della delega stessa.

24. (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

Cambiano le disposizioni dell'art. 33 della legge n. 104/92.

Le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti ed alle persone assistite, dati che confluiranno in una costituenda banca dati.

25. (Certificati di malattia)

Anche nel settore privato, il certificato di malattia deve essere trasmesso telematicamente dal medico, secondo il meccanismo vigente per i dipendenti pubblici

26. (Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il personale del comparto sicurezza e difesa può essere collocato in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.

30. (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

Si amplia la certificazione dei contratti di lavoro da parte delle apposite commissioni, con riguardo anche alle clausole compromissorie.

31. (Conciliazione e arbitrato)

Sono estesi alle controversie si lavoro nel settore pubblico gli articoli 410, 411, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.Lgs.n. 165/2001.

32. (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

L'impugnazione con qualsiasi atto scritto deve essere attuata nei 60 giorni dal licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso, ma è inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

41.(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

Per i casi in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell'invalido civile ai sensi della normativa vigente sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

44. (Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

Le disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni si applicano anche ai pignoramenti mobiliari promossi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

48. (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276)

Cambiano alcune disposizioni del D.Lgs. 276/2003 relative al mercato del lavoro. Previa intesa fra Stato e Regioni e sentite le parti sociali sarà possibile assolvere l'obbligo di istruzione attraverso percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

50. (Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

Fatte salve le sentenze passate in giudicato, qualora sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.



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