Entra in
vigore il "collegato lavoro"... e l'Italia dorme
Mala Tempora currunt. Mentre gli italiani si anestetizzano, ognuno
secondo le proprie possibilità intellettuali, o con "X factor" o con
"Vieni via con me", nel mondo reale, extracatodico, accadono cose
leggermente diverse da una bella canzone e da un rassicurante, mediamente di
sinistra, elenco
E' entrato in vigore il "collegato al
lavoro", in gergo tecnico legge 183. Cos'è?
Semplicemente un colpo di baionetta nel corpo
dei lavoratori.
Scompare, di fatto, perchè reso non
obbligatorio, l'istituto della conciliazione, sostituito dall'arbitatrato che,
in via stragiudiziale, dovrebbe risolvere le controversie in materia di lavoro.
Questo vuol dire che la magistratura viene
totalmente espunta per fare spazio a santi e santoni che in virtù di un
microcorso (troppi ce ne sono stati negli ultimi tempi) decideranno di dispute
che per delicatezza e complessità avrebbero bisogno di ben altro e maggiormente
qualificato mediatore.
Ma l'arbitrato, che in realtà penalizza
l'attore debole dei contratti di lavoro a vantaggio dei datori, è solo l'inizio
... della fine.
La norma prevede che, ad esempio, si possa
lavorare anche a 15 anni e che l'anno di lavoro tra i 15 e 16 anni possa essere
valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Come dire: "ma
che ci vai a fare a scuola, vai a lavorare, che è meglio!". Questa parte
della norma infrange almeno una decina tra trattati internazionali e
indicazioni delle Nazioni Unite. E vabbè che l'isola di Tonga è messa meglio di
noi sul piano dell'etica, ma il diritto all'istruzione dovrebbe essere
garantito da una piccola cosa che si chiama carta costituzionale ...
Altra perla del "collegato al
lavoro" è quella che ci dice che "altri soggetti" potranno
praticare l'intermediazione del lavoro, come, ad esempio, enti bilaterali e
(udite, udite) siti web. Basta che non ci sia scopo di lucro, ovvero che non si
faccia pagare l'intermediazione. Nessuno però vieta che all'azienda che ricerca
personale, ufficiosamente e mai ufficialmente in cambio del servizio, venga
venduto un banner salatissimo ad uso "pubblicitario".
L'intermediazione, in teoria, è no profit.
Tutti vivono con la tasca piena e la coscienza tranquilla.
La domanda è, può un sito web, dietro al
quale noi non sappiamo chi realmente ci sia, trattare una materia tanto
delicata e con tante implicazioni, sociali ed umane, come il lavoro?
E gli enti bilaterali, cosa sarebbero?
Bilaterali tra chi? Tra datori di lavoro e disoccupati? E chi parlerebbe a nome
dei disoccupati?
Io vedo solo una gran massa di squali
gettarsi sull'affare.
Vedo una lenta discesa che parte dall'idea di
dignità del lavoro, che passa al lavoro come semplice e squallida merce, per
arrivare alla carne da cannone.
Credevamo che il lavoro interinale fosse il
fondo del barile.
Dobbiamo ricrederci, il fondo è la legge 183.
Ci sono altre cosucce, come, ad esempio, una
maxi sanatoria preventiva (indennizzo massimo, ripeto, massimo di 6 mensilità,
non una lira di più) in caso di accertamento di lavoro subordinato coperto da
un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma non vi annoio. La
gravità di quanto succede è già evidente.
I diritti conquistati con tanti anni di
lotte, giorno dopo giorno, vanno a farsi benedire.
Il problema sta nel fatto che l'entrata in
vigore della legge 183, come notizia, è relegata in un angoletto angusto.
Evidentemente non interessa a nessuno.
Cose ben più corpose accadono in Italia:
Fazio che fa le bizze contro il CDA Rai sul diritto di replica, Facebook che
"compra" la parola "face" e la registra all'ufficio
brevetti, Romano Prodi che fa il nonno e il professore, la facciottina della
Carfagna ...
Spero solo di non aver disturbato, rubandogli
un pò di spazio, gli eroi fatti di carta e di tubo catodico.
Ma è tempo che gli uomini e le donne della
sinistra si sveglino. Berlusconi, la sua riduzione al banale, ha contagiato
anche noi che siamo diventati incapaci di cogliere i segni dei tempi e i
mutamenti, a meno che qualcuno non ci faccia sopra un programma di successo.
Per questo, oggi, ho parlato della difesa e
della dignità del lavoro, mettendovi di fronte ad un fatto grave come la legge
183.
Spero che lo apprezzerete.
di Mario
Michele Pascale da http://www.libertaedeguaglianza.eu
Collegato Lavoro in pillole: alcune
novità sul rapporto di lavoro pubblico
Contesto costituzionale
Le disposizioni sono riconducibili alle materie di competenza esclusiva
statale,ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali; giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale (art. 117, secondo comma, lett. g) ed
l),Cost.) e alla materia di competenza concorrente, tutela
e sicurezza del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.).
Iter parlamentare
Il disegno di legge A.C. 1441-quater-F, risultante dallo stralcio di
alcuni articoli dell'originario A.C. 1441, è un provvedimento collegato alla manovra
di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.
Il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera dei
Deputati e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 diventando
così operante dopo i quindici giorni di vacatio successivi alla stessa.
I rilievi mossi dal Capo dello Stato riguardavano, innanzitutto, la materia
dell'arbitrato e delle clausole compromissorie ed il dibattito parlamentare ha
fortemente risentito, altresì, delle opposte opinioni espresse, nel Paese, tra
gli operatori. Il provvedimento legislativo, abbastanza corposo (sono 50 gli
articoli), è giunto all'approvazione definitiva dopo sette passaggi
parlamentari.
Articolo
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Contenuto
disposizione
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5. (Adempimenti
formali relativi alle pubbliche amministrazioni)
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Le
pubbliche amministrazioni possono trasmettere le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione del rapporto, entro il ventesimo giorno del
mese successivo a quello in cui l'evento si verifica.
Le
pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri
e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, i dati inerenti le retribuzioni annuali,
i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri
telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e
provinciali nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
distinti per uffici di livello dirigenziale., alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel
proprio sito istituzionale.
La mancata
comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della
misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.
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13. (Mobilità del personale
delle pubbliche amministrazioni)
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Con l'art.
13, il Legislatore torna su un argomento, quello della mobilità del personale
delle Pubbliche Amministrazioni già disciplinato nell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato eccedenze di personale
e mobilità collettiva, ma che, per una serie di ragioni, non ha avuto molta
applicazione.
Ora si
afferma che l'art. 33 trova applicazione per gli eventuali esuberi:
a) in caso
di conferimento di funzioni statali alle Regioni ed alle autonomie locali,
cosa che, nell'immediato futuro, potrebbe essere di particolare rilevanza se
verrà, completamente, attuato il "federalismo";
b) in caso
di trasferimento o di conferimento di attività svolte da Pubbliche
Amministrazioni ad altri soggetti pubblici, come potrebbe accadere nelle
ipotesi in cui vengano attribuiti compiti a specifici soggetti a rilevanza
pubblica costituiti ad hoc;
c) in caso
di esternalizzazione di attività o servizi, magari conferiti anche a soggetti
privati.
L' art.
13, comma 2, ha delineato una nuova ipotesi di mobilità temporanea per i
dipendenti pubblici, aggiungendo un nuovo comma "2-sexies" in coda
all'art. 30 T.U.P.I..
In forza
della suddetta disposizione, le pubbliche amministrazioni, per motivate e
provate esigenze organizzative, possono utilizzare personale di altre
amministrazioni in assegnazione temporanea, per un periodo non superiore a 3
anni.
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14. (Modifiche alla disciplina
del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)
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Le
informazioni riguardanti le prestazioni svolte da chi esercita una funzione
pubblica possono essere accessibili alla amministrazione di appartenenza.
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15. (Modifica all'articolo
9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di
conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)
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I
dirigenti di seconda fascia, ‘prestati' alla Presidenza del Consiglio da
altre amministrazioni, non possono fruire della norma secondo la quale si
transita nella prima fascia qualora si sia ricoperto un incarico di direzione
di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza
essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità
dirigenziale.
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16. (Disposizioni in materia
di rapporto di lavoro a tempo parziale)
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Le
pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
in commento, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già
adottati prima dell'entrata in vigore del decreto 112/2008.
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18. (Aspettativa)
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I
dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e
senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici
mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali
Non si
applicano le disposizioni n tema di incompatibilità di cui all'art. 53 TUPI
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21. (Misure
atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)
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Sarà
istituito presso le pubbliche amministrazioni il "Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le
relative competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati
paritetici per il fenomeno del mobbing
Le PP.AA.
dovranno costituirlo al loro interno entro 120 gg dal'entrata in vigore del
Collegato.
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22. (Età pensionabile dei
dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
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I
dirigenti medici e del ruolo sanitario del S.S.N., in servizio alla data del
31 gennaio 2010, possono richiedere il collocamento a riposo al maturare del
quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non può superare il settantesimo anno di età.
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23. (Delega al Governo per il
riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)
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Il Governo
è delegato a riordinare, entro sei mesi, la disciplina in materia di congedi,
aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, secondo i principi e i criteri per l'esercizio della delega stessa.
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24. (Modifiche
alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di
handicap in situazione di gravità)
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Cambiano
le disposizioni dell'art. 33 della legge n. 104/92.
Le
pubbliche amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica i dati relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi
mensili retribuiti ed alle persone assistite, dati che confluiranno in una
costituenda banca dati.
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25. (Certificati
di malattia)
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Anche nel
settore privato, il certificato di malattia deve essere trasmesso
telematicamente dal medico, secondo il meccanismo vigente per i dipendenti
pubblici
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26. (Aspettativa
per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
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Previa
autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il personale del comparto sicurezza e difesa
può essere collocato in aspettativa per conferimento di incarichi
dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di
appartenenza.
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30. (Clausole
generali e certificazione del contratto di lavoro)
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Si amplia
la certificazione dei contratti di lavoro da parte delle apposite
commissioni, con riguardo anche alle clausole compromissorie.
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31. (Conciliazione
e arbitrato)
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Sono
estesi alle controversie si lavoro nel settore pubblico gli articoli 410,
411, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale
abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.Lgs.n. 165/2001.
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32. (Decadenze
e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
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L'impugnazione
con qualsiasi atto scritto deve essere attuata nei 60 giorni dal
licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso, ma è inefficace se,
entro i successivi 270 giorni, il ricorso non è depositato nella cancelleria
del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
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41.(Responsabilità
di terzi nelle invalidità civili)
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Per i casi
in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore
capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e
indennità) in favore dell'invalido civile ai sensi della normativa vigente
sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei
confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
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44. (Pignoramento
e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria)
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Le
disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni si applicano anche ai pignoramenti mobiliari promossi nei
confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie.
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48. (Modifiche
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276)
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Cambiano
alcune disposizioni del D.Lgs. 276/2003 relative al mercato del lavoro.
Previa intesa fra Stato e Regioni e sentite le parti sociali sarà
possibile assolvere l'obbligo di istruzione attraverso percorsi di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
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50. (Disposizioni
in materia di collaborazioni coordinate e continuative)
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Fatte
salve le sentenze passate in giudicato, qualora sia stata accertata la natura
subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il
datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto, entro il 30 settembre 2008,
la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della
disciplina transitoria sulla stabilizzazione, è tenuto unicamente ad
indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
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Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.
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