Assegnazione temporanea: finalmente segnali positivi per i dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza |
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA il
TAR Lazio - Roma,
Sentenza, Sez. I, 24/08/2007 n. 200708127, riapre il diritto ai Militari “La
questione sottoposta all’esame del Collegio
concerne l’ambito applicativo dell’art. 42 bis del
D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, in
base al quale “il genitore con figli minori fino a tre anni
di età, dipendente
di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, coma 2, del
decreto legislativo
30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere
assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non
complessivamente
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o
regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria
attività lavorativa,
subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondete posizione retributiva e previo assenso delle
amministrazioni di
provenienza e di destinazione”. La
giurisprudenza, finora intervenuta in materia,
non si è espressa in modo convergente, essendo stati
espressi indirizzi di
opposto segno, circa la possibilità che la norma riguardi
tutto il personale
dipendente da amministrazioni pubbliche (senza distinzione fra
personale civile
e militare), nonché circa la riferibilità dello
stesso testo normativo solo a
passaggi fra amministrazioni diverse, ovvero anche a trasferimenti
dall’una
all’altra sede di lavoro, nell’ambito della
medesima Amministrazione (cfr. in
senso estensivo TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 7/2007; TAR Lazio,
Roma, sez.
I. n. 57/2006; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nn. 6027/2006 e
7417/2006; in
senso contrario, cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7472/2005). L’Amministrazione
intimata ha in effetti basato,
“per relationem”, il rigetto della domanda,
presentata dall’attuale ricorrente,
sulle ragioni esposte nella citata pronuncia del Consiglio di Stato,
ragioni
che possono essere sintetizzate nei seguenti termini: a)
riferibilità del D.Lgs. n. 165 alla disciplina
dello stato giuridico del solo personale civile dello Stato, come
emergerebbe
dalla “rubrica” della norma; b)
conferma esplicita, nell’art. 3 del medesimo D.
Lgs. n. 165/01, della diversa disciplina – ricondotta ai
“rispettivi
ordinamenti” e non al D.Lgs. stesso – di
determinate categorie di personale,
fra cui, per quanto qui interessa, “il personale militare e
le forze di Polizia
di Stato”; c)
applicabilità dell’art. 42 bis del D.Lgs. n.
151/2001 – che consente l’assegnazione temporanea
di cui trattasi al personale,
da individuare a norma dei precedenti punti a) e b) – solo ad
“ipotesi di
trasferimento da un’amministrazione ad
un’altra”, con esclusione di
fattispecie, in cui si chieda il “trasferimento tra sedi di
servizio della
medesima amministrazione”. Dette
ragioni, recepite come motivazioni dell’atto
amministrativo, che esplicitamente richiama la sentenza in questione,
non sono
condivise dal Collegio, che ritiene preferibile attenersi
all’orientamento
interpretativo, già precedentemente espresso da questa
sezione. Deve
essere in primo luogo ricordato, infatti, che
la disposizione di cui si discute rientra fra le norme dettate a tutela
di
valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia ed in
particolare la
cura dei figli minori fino a tre anni di età, con entrambi i
genitori impegnati
in una attività lavorativa (attività che solo ove
svolta – quanto meno – nella
stessa “Provincia o Regione” –
può prestarsi a forme di coordinamento fra i
genitori, tali da consentire la cura ottimale dei figli). Una
discriminazione, sotto tale profilo, del personale militare e degli
appartenenti alle Forze di Polizia (peraltro pacificamente destinatari
di altre
norme a tutela della famiglia, come quella – inerente ai
congiunti disabili –
di cui all’art. 33, comma 5 L. n. 104/1992) presenterebbe,
con ogni evidenza,
problemi di costituzionalità. Appare
agevole, tuttavia, una interpretazione del
più volte citato art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 che escluda
i problemi
anzidetti e consenta una interpretazione estensiva, che non appare in
contrasto
con la lettera della legge. Con
riferimento, infatti, alle ragioni negative in
precedenza enunciate, possono formularsi le seguenti argomentazioni: a) la
disposizione in esame riferisce il beneficio
dell’assegnazione temporanea al personale “di cui
all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs. n. 165/01”, ovvero, secondo l’epigrafe del
testo normativo richiamato,
al personale interessato dall’”ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” (quali sono, indubbiamente, le
Amministrazioni che
si occupano di Forze Armate e di Polizia); la valenza ampiamente
estensiva
della normativa in questione – da riferire a “tutte
le amministrazioni dello
Stato”, anche locali e ad ordinamento autonomo –
è ribadita dall’art. 1, comma
2, del medesimo D.Lgs (ovvero dalla norma, cui fa esplicito richiamo
l’art. 42
bis del D.Lgs. n. 151/01); b)
l’art. 3 del più volte citato D.Lgs. n. 165/01
dispone che alcune categorie di personale – fra cui il
personale militare e le
Forze di Polizia – “rimangano disciplinate dai
rispettivi ordinamenti”, ma “in
deroga all’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs., ovvero
con riferimento al
rinvio – operato da queste ultime norme – alle
disposizioni del codice civile
ed alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, nonché ai
contratti collettivi di lavoro: quanto sopra, per le ovvie
peculiarità di
alcune tipologie di rapporti di lavoro, che per ragioni istituzionali
possono
essere sottratte alla contrattazione collettiva e ad altre disposizioni
privatistiche,
ma che ricadono comunque, in assenza di deroghe esplicite,
nell’alveo
applicativo di norme dettate – per tutti coloro che siano
dipendenti, in via
generale, da pubbliche amministrazioni – a tutela di altri
valori
costituzionalmente protetti, come quelli della famiglia ed in
particolare
dell’assistenza ai figli minori; c)
l’inciso dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/01, che
prevede “assenso dell’amministrazione di
provenienza e di destinazione” può ben
riferirsi sia a passaggi fra amministrazioni diverse che a
trasferimenti ad
altre sedi della medesima amministrazione: quanto sopra, sia per la
palese
illogicità di una norma, che imponesse per il
soddisfacimento di esigenze di
assistenza dei figli minori di lasciare l’Amministrazione di
appartenenza e non
cambiare più semplicemente sede di lavoro, sia
perché – come già osservato
dalla giurisprudenza (TAR Emilia Romagna, n. 7/07 cit) – in
una previsione
normativa di contenuto ampio non possono non essere comprese
fattispecie
analoghe minori, sia infine perché anche le singole sedi di
lavoro di una
medesima amministrazione costituiscono apparati organizzatori,
identificabili
quali centri di imputazione di specifici interessi pubblici, come
quelli –
riconducibili a situazioni di carenza o esubero di personale
– che giustificano
le esigenze di assenso, specificate dalla norma in esame. Per
le ragioni esposte, in conclusione, il
Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di gravame,
riferito a
violazione del combinato disposto dell’art. 42 bis del D.Lgs.
n. 151/01 e
dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/01; il ricorso viene pertanto
accolto, con
conseguente annullamento dell’atto negativo impugnato e fatti
salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; quanto alle
spese giudiziali, il
Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del non
univoco
orientamento giurisprudenziale, esistente in materia. "" fonte:
http://www.giustizia-amministrativa.it/ ******************************************
SENATO DELLA
REPUBBLICA ———–
XV LEGISLATURA
———– N. 1761 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa
delle senatrici PISA, BRISCA MENAPACE, VILLECCO
CALIPARI e PALERMI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 1º AGOSTO 2007 ———– Estensione al personale
militare delle norme a sostegno
della maternità e della paternità previste dal
testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ———– Onorevoli Senatori.
– Il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha, tra
l’altro,
disciplinato l’assegnazione temporanea dei dipendenti
pubblici ad una sede di
servizio vicina alla residenza di famiglia, per un periodo
complessivamente non
superiore a tre anni, quando il dipendente sia genitore con figli
minori fino a
tre anni di età. La
norma non prevede
espressamente l’estensione dei benefici di legge anche al
personale delle Forze
armate, che è pure richiamato all’articolo 10 del
medesimo testo unico. La
giurisprudenza dei
tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato si
è espressa in
modo discorde in materia; i TAR ritengono applicabile la norma anche
agli
appartenenti alle Forze armate mentre il Consiglio di Stato, con
ordinanza n.
7472 del 28 dicembre 2005, ha ritenuto non applicabile
all’Arma dei carabinieri
e, quindi, alle Forze armate, l’assegnazione temporanea
argomentando che il
dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esclude il personale
appartenente
alle Forze armate. Viceversa,
la
presenza sempre più consistente di donne in tutti i corpi
delle Forze armate
richiede un esplicito sostegno alla maternità ed alla
paternità superando una
situazione di oggettiva disparità di trattamento per le
donne, ed in generale
per i genitori, appartenenti alle Forze armate. Art. 1. 1.
All’articolo
42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e
sostegno della maternità e della paternità di cui
al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare delle Forze armate. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione». Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici. |