Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2004
DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n.9
Proroga della partecipazione italiana a
operazioni internazionali.
Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi
urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana
all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per
il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonché per la
realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento
della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana
alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con
il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla missione
umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
2. L'organizzazione della missione, il regime degli
interventi, le risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate
dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dall'articolo
4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 219.
3. Per la finalità prevista dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 11.627.450.
Capo II
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Art. 2.
Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione
internazionale in Iraq
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla
partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq.
2. Per la finalità prevista dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 209.017.084.
Art. 3.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni
internazionali
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle seguenti
operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force ad essa
collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU)
in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale
Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate.
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale
International Security Assistance Force-ISAF.
4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori
della ex Jugoslavia-EUMM.
5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 2-bis del decreto-1egge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione italiana
ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan.
6. Per le finalità previste dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 292.919.802.
Art. 4.
Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di
polizia a operazioni internazionali
1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations
Mission in Kosovo (UNMIK).
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo
sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica.
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.
4. E' autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione
di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di
polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima.
5. Per le finalità previste dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 7.282.927.
Art. 5.
Rinvii normativi
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano
gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2,
4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 6.
Trattamento assicurativo
1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato
nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e
sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale e' attribuito
il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Per la finalità di cui al presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 9.257.
Art. 7.
Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo
svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto sono
validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3
allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni.
Art. 8.
Indennità di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data
di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale
appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3, commi 1, 2, 3, e 5, e 4,
comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti
agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il
personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3, commi
2 e 3, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di
sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 e' corrisposta al personale
che partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3 e 4,
nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui
all'articolo 4, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della
medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell'indennità di missione da
corrispondere al personale impiegato nella missione di cui all'articolo 3, comma
4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalità di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 752.060.
Art. 9.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese
alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si
applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 15.
Art. 10.
Compagnia di fanteria rumena
1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo
3, comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della compagnia
di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 11.
Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle
Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 5.165.000 per la
fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di
interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di
telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della
difesa e' autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia.
Art. 12.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui
agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare di
guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o
iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni
di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi
a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale
e' del tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui
ag1i articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice
penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Art. 13.
Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali
di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività
dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2004, fatto salvo il programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e all'articolo 34 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo
anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale
dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della
ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.
Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente
comma e' corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto per i
volontari in ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte
nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno demeritato,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per
euro 13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
e, per euro 9.174.226, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 14.
Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del
presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 15.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
provvedimento, escluso l'articolo 13, pari complessivamente a euro
527.488.396,00 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
2. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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