Tutela maternità e
paternità : operativo il decreto
DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n. 115
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , a norma
dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. testo in vigore dal: 28-5-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al
Governo per l emanazione di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità ;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità , approvato con decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Visto in particolare, l articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53
del 2000, come modificato dall articolo 54 della legge 16 gennaio2003, n.
3, che prevede la possibilità di emanare entro due anni dalla data di
entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del medesimo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 24 marzo 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunità , di concerto con i Ministri della salute
e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Capo I
1. All articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , a norma
dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico»,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti:
«utilizzare personale con contratto»; b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» è inserita la seguente: «l
utilizzazione».
Art. 2.
Modifiche al Capo III
1. Alla lettera c) del comma 1 dell articolo 16 del testo unico dopo le
parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto
previsto all articolo 20». 2. Al comma 2 dell articolo 17 del testo unico dopo le parole: «dell
articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione
di cui all articolo 7, comma 6, e all articolo 12, comma 2,». 3. All articolo 22 del testo unico il comma 2 e sostituito con il
seguente: «2. L indennità di maternità , comprensiva di ogni altra indennitÃ
spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all articolo
1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l erogazione delle prestazioni dell
assicurazione obbligatoria contro le malattie».
Art. 3.
Modifiche al Capo VI
1. La rubrica del Capo VI del testo unico eÂ
sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi». 2. Al comma 5 dell articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «all articolo 33, commi 1, 2 e 3, della
medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all articolo 33, comma 1,
del presente testo unico e all articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104,»; b) all ultimo periodo le parole: «all articolo 33» sono sostituite dalle
seguenti: «all articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all
articolo 33, commi 2 e 3,».
Art. 4.
Modifiche al Capo IX
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola:
«dimissioni» è inserita la seguente: «e». 2. Al comma 4 dell articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e
successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l ipotesi di
collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell attività dell
azienda di cui al comma 3, lettera b),». 3. Dopo il comma 4 dell articolo 56 del testo unico e inserito il
seguente: «4-bis. L inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo
e punita con la sanzione amministrativa di cui all articolo 54,
comma 8. Non e ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all
articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Art. 5.
Modifiche al Capo X
1. Al comma 1 dell articolo 57 del testo unico dopo le
parole: «n. 230, o» e inserita la seguente: «utilizzati». 2. All articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni: a) la rubrica dell articolo 64 e sostituita dalla seguente:
«Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»; b) al comma 2 e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell economia e delle finanze, è disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto
provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle
finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
Art. 6.
Modifiche al Capo XI
1. All articolo 69 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono
sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e
il trattamento previdenziale di cui all articolo 35»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori
adottivi o affidatari.».
Art. 7.
Modifiche al Capo XII
1. Al comma 1 dell articolo 70 del testo unico le
parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle
seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza». 2. All articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti:
«dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in
favore dei liberi professionisti»; b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle
seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»; c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti
enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti». 3. Al comma 2 dell articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono
sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti». 4. Al comma 2 dell articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente
cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono
sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».
Art. 8.
Modifiche al Capo XV
1. All articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti: «2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all articolo
78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei
contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternitÃ
avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell
economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la
vigilanza sul relativo ente. 3. Ai fini dell approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti
presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la
situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate».
Art. 9.
Modifiche al Capo XVI
1. All articolo 85 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2 la lettera k) e sostituita dalla seguente: «k) il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002»; b) al comma 2 e aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) il
decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452,
e successive modificazioni». 2. All articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni: a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18»
sono sostituite dalle seguenti: «e l articolo 14»; b) dopo il comma 3 e inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni
di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si
applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo
unico».
Art. 10.
Modifiche all allegato D
1. L allegato D del testo unico e sostituito dal seguente:
«Allegato D Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in
favore dei liberi professionisti. 1. Cassa nazionale del notariato. 2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. 3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti. 4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari. 5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici. 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti. 7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori
commercialisti. 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti liberi professionisti. 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali. 10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro. 11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. 12. Ente di previdenza dei periti industriali. 13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. 14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d infanzia. 15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale. 16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola»,
limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti. 17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e
degli agrotecnici».
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EÂ
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 aprile 2003
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