Parere Cgil sul ricorso Eurofedop contro L'Italia |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Servizio del contenzioso diplomatico
L'Ufficio dell'Agente del Governo Italiano
MINISTERO DELLA DIFESA
GABINETTO DEL MINISTRO Prot. N. 1/60302/2/2.6.31/99
Oggetto: Consiglio d'Europa - Comitato europeo dei diritti sociali -
Ricorso contro l'Italia presentato da EUROFEDOP
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Servizio del Contenzioso
00100 ROMA Oggetto: nota n. 14/468 del 23.9.1999
In relazione alla nota in oggetto, si allega una scheda contenente le
valutazioni e gli elementi relativi al ricorso presentato da EUROFEDOP
nei confronti dello Stato italiano per presunte violazioni dei diritti
sindacali.
In sintesi, si ritiene che il ricorso relativo al personale civile del
Ministero della Difesa, è manifestamente infondato perché tale
personale gode degli stessi diritti sindacali riconosciuti a tutti i
lavoratori e partecipa, attraverso le rappresentanze sindacali, alla
contrattazione collettiva, conformemente ai criteri indicati dagli
articoli 5 e 6 della Carta Sociale Europea.
E' parimenti privo di fondamento il ricorso relativo alla situazione
del personale militare. Infatti, la protezione di questo personale è
ampiamente disciplinata nella legge n. 382 dell'11 luglio e nel Decreto
Legislativo n. 195 del 12 maggio 1995, che fissano principi e modalità
di attuazione perfettamente compatibili con l'ultima parte
dell'articolo 5 della Carta Sociale Europea, là dove viene demandato
alle legislazioni nazionali il potere, indicandone in quale misura, di
applicare anche ai membri delle Forze armate le garanzie previste per
l'insieme dei salariati. IL CAPO DI GABINETTO
RICHIESTA DI EUROFEDOP AL CONSIGLIO D'EUROPA
l. CONTENUTO DEL RICORSO
L'Associazione EUROFEDOP, con un ricorso presentato al Consiglio
d'Europa, chiede che l'Italia rispetti gli articoli 5 e 6 della Carta
Sociale europea e della Carta Sociale Emendata. Il ricorso, secondo la
documentazione che ci è pervenuta, sostiene in sintesi che:
§ gli organi di rappresentanza militare, creati con la legge n. 382
dell'11 luglio 1978, possono solo formulare pareri e domande sui
termini e le condizioni di vita e, pertanto,non possono essere
considerati come associazionisindacali secondo il significato adottato
dalla Carta.
In pratica, i dipendenti civili del Ministero della Difesa, non
godrebbero dei diritti sindacali e di contrattazione collettiva ai
sensi dei citati articoli 5 e 6. A seguito dei nuovi compiti assunti
dalle forze armate nelle operazioni di gestione delle crisi (operazioni
di mantenimento della pace, ristabilimento della pace ed operazioni
umanitarie) che hanno comportato una riorganizzazione delle forze
armate, appare inaccettabile che ai professionisti militari e civili di
alcuni paesi, quali la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, la Grecia,
la Spagna e il Portogallo, non siano garantiti i diritti sindacali e di
contrattazione allo stesso titolo dei lo?--o colleghi - che prendono
parte alle stesse missioni - di altri paesi, quali la Germania,
l'Austria, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Svezia.
2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
a. ARTICOLO 5 - DIRITTI SINDACALI L'articolo 5 della Carta Sociale
Europea, ratificata con la legge n. 929 del 3 luglio 1965, e l'art.5
della Carta Sociale Europea Emendata, ratificata con la legge n. 30 del
9 febbraio 1999, contengono prescrizioni analoghe e, al fine di
garantire o di promuovere le libertà sindacali, impegnano gli Stati
firmatari a fare in modo che la legislazione nazionale non leda la
libertà dei lavoratori di costituire (o di aderire a) organizzazioni
per la protezione dei loro interessi economici e sociali. Peraltro, per
quanto riguarda il personale della polizia e i militari, i passaggi
successivi dell'articolo in questione prevedono alcune deroghe
importanti. In particolare l'ultima parte del suddetto articolo prevede
che:
"Il principio dell'applicazione di tali garanzie ai membri delle forze
armate e la misura in cui saranno applicate a questa categoria di
lavoratori, è fissata in modo uguale dalla legislazione o dalla
regolamentazione nazionale".
b. ARTICOLO 6 - DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
L'articolo 6 della Carta, di contenuto analogo, mira a garantire
l'effettivo esercizio del diritto in oggetto ed impegna le Parti a:
§ favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;
§ promuovere la stipula di contratti collettivi con l'intervento delle
organizzazioni delle suddette parti;
§ favorire la messa in atto di strutture di conciliazione e di
arbitrato adeguate per prevenire le controversie di lavoro.
Le stesse Parti riconoscono il diritto dei lavoratori di mettere in
atto azioni collettive in caso di conflitto d'interessi, compreso il
diritto di sciopero, fatti salvi eventuali obblighi derivanti dai
contratti collettivi in vigore.
3. COMMENTI a. SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE
Quanto viene denunciato nel ricorso circa la situazione dei dipendenti
civili del Ministero della Difesa, non è assolutamente confermato dalla
legislazione vigente nello Stato italiano. Infatti, i suddetti
lavoratori godono pienamente del diritto di associarsi sul piano
sindacale per proteggere i loro interessi economici e sociali, del
diritto di negoziare i contenuti del rapporto di lavoro, comprese le
facoltà e le possibilità di intervento, indicate all'articolo 5 della
Carta.
Allo stato, solo per la classe dirigente dello Stato, compreso quello
della Difesa, il trattamento economico, è regolamentato per legge in
attesa della riorganizzazione di questo settore (vedere Decreto
legislativo n. 29.93 e successive modificazioni).
b. SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE E' opportuno segnalare, in primo
luogo, che il sistema di rappresentanza militare, fissato dalla legge
n. 382 dell'11 luglio 1978: § è formato da un insieme di organi
collegiali, articolati a tutti i livelli dell'organizzazione militare,
eletti secondo scadenze prestabilire, che assicurano la partecipazione
di tutte le categorie del personale dell'organizzazione delle Forze
Armate presso le loro sedi, dove vengono discusse le problematiche di
ordine economico, giuridico, morale, ecc., che li riguardano.
§ I delegati sono scelti democraticamente sulla base dei loro programmi
elettorali, che vengono discussi in apposite riunioni.
§ il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) , quando si tratta di
esporre problemi di ordine generale può anche chiedere audizioni
parlamentari. Inoltre, dal 1995, i contenuti del rapporto d'impiego dei
militari, per quanto riguarda gli aspetti giuridici ed economici sono
sottoposti, in virtù del decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995,
al regime della "concertazione" tra Governo, rappresentanti del Capo di
Stato Maggiore della Difesa e rappresentanti del COCER. Spetta al
COCER, oltre che designare i suddetti rappresentanti, anche approvare
collegialmente l'attività svolta e i risultati dell'attività di
concertazione.
Nel caso in cui la "concertazione" non fosse definita nel termine
previsto, il Governo ne riferisce al Parlamento. In sostanza, la
procedura di "concertazione", per quanto riguarda la partecipazione
delle delegazioni del personale e la finalizzazione della suddetta
concertazione, è del tutto equivalente ad una procedura di
contrattazione collettiva.
Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, delle procedure
appropriata tese a prevenire eventuali conflitti di applicazione e di
interpretazione delle disposizioni "concertate".
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto che l'art.5 della Carta
Sociale europea demanda alle legislazione nazionali- il potere -
indicandone in quale misura - di applicare ai militari le garanzie
previste per l'insieme dei lavoratori, ne risulta inequivocabilmente
che lo Stato italiano:
§ è intervenuto nella materia attraverso la sua legislazione, creando
un sistema di rappresentanza specifico per i militari, che riconosce,
anche qui con modalità particolari, il loro diritto alla contrattazione
collettiva;
§ ha onorato con tali interventi (Legge n- 382/78 e decreto legislativo
n. 195/95) suoi impegni internazionali.
4. CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra, il ricorso presentato da
EUROFEDOP per guanto riguarda il merito, risulta:
· totalmente privo di fondamento circa la situazione dei personale
civile del Ministero della Difesa, perché questo personale gode
pienamente dei diritti sindacali riconosciuti a tutti i lavoratori, e
prende parte, attraverso le sue organizzazioni sindacali, alla
contrattazione collettiva, secondo i criteri fissati dagli articoli 5 e
6 della Carta Sociale Europa;
· privo di fondamento per quanto riguarda la situazione del personale
militare perché, con la legge n. 382 dell'11 luglio 1978 e il decreto
legislativo n. 195 del 12 maggio 1995, la legislazione nazionale ha
soddisfatto agli impegni di cui ai citati articoli 5 e 6, fissando
principi e modalità perfettamente compatibili con le clausole della
Carta Sociale europea. Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici. |