Osservazioni A.Mi.D sul DDL Ruffino |
Il testo del disegno di legge Ruffino presenta un forte carattere
innovativo in rapporto al lungo iter che ha accompagnato i tentativi di
riforma della legge 382/78, modificando profondamente gli ambiti della
discussione.
L'opportuna esigenza tesa a ricercare una corretta mediazione tra le
esigenze del servizio militare e i ruoli delle rappresentanze, nelle
intenzioni del testo vengono senza più sacrificare eccessivamente la
seconda esigenza rispetto alla prima.
La proposta nasce sicuramente nel rispetto di quanto suggerito
dall'Ordinanza 1142 del 2 giugno 1998 del Consiglio di Stato la quale,
nel rimandare alla Consulta della Corte Costituzionale il parere sulla
legittimità costituzionale dell'8 della legge 382/78, ha, di fatto,
sollecitato il legislatore a predisporre interventi parlamentari che ne
recepiscano i principi. Se quindi in un certo qual modo la proposta è
dovuta, d'altra parte è indicativa di una volontà innovativa
apprezzabile in quanto importante contributo al processo democratico
riformatore. sostenuto con forza anche dal movimento sindacale. Nel
pieno rispetto dei reciproci ruoli autonomi, l'istituto delle libertÃ
sindacali, il loro futuro esercizio e le incidenze che produrranno
nelle organizzazioni sindacali, presuppone la necessità di confronti
preventivi all'iter parlamentare tesi a recepire il massimo dei
contributi possibili. In questa ottica, le osservazioni emendative che
seguono si pongono innanzitutto il proposito di ricercare giuste
coerenze tra le intenzioni riformatrici e le garanzie applicative,
soprattutto per quanto concerne l'effettivo esercizio delle libertÃ
sindacali - la concezione del pluralismo quale rapporto logico e
coerente tra momento elettivo e attività costante sindacale -- la
valorizzazione delle specificità di funzione tra Forze Armate e Forze
dell'Ordine nel rispetto degli attuali ordinamenti - i rapporti tra
organizzazioni sindacali e organismi di coordinamento - le agibilità e
l'uso dei diritti per le attività sindacali - i ruoli negoziali
nazionali e decentrati.
Punti informativi sulla disposizione del testo emendato
La riscrittura d'ogni articolo è preceduta da riflessioni di merito.
Nei riquadri gli articoli del disegno di legge scritti con caratteri
diversi tra testi mantenuti, proposte di cassazioni ed emendative.
In carattere normale i testi mantenuti. (In corsivo sottolineato tra
parentesi i testi che si intendono cassare). In grassetto gli
emendamenti che si intendono proporre. Riflessioni e riscritture
articolo per articolo
Nell'articolo 1, quindi a seguire poi per i successivi articoli, si
suggerisce la suddivisione nell'ordinamento militare tra Forze Armate e
Forze dell'Ordine. Si precisa che i sindacati sono organizzati per ogni
singola categoria (Aeronautica, Esercito, Marina, Carabinieri e Guardia
di Finanza), formati e diretti al loro interno.
Trattandosi di riforma delle rappresentanze militari, si ritiene
opportuno togliere ogni riferimento alla Polizia di Stata e alla
polizia Penitenziaria, rimandando all'articolo 3 le disposizioni sui
criteri per possibili coordinamenti interforze. Art. 1
1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli
appartenenti alle Forze Armate (e al Corpo della Guardia di Finanza) e
alle Forze dell'Ordine ad Ordinamento Militare hanno diritto di
associarsi in sindacati. 2. I Sindacati (del personale delle Forze
Armate e del Corpo della Guardia di Finanza) di categoria delle Forze
Armate e delle Forze dell'Ordine ad Ordinamento Militare sono formati,
diretti e rappresentati da appartenenti (alle Forze Armate, al Corpo
della Guardia di Finanza, alla polizia di Stato e alla Polizia
Penitenziaria) rispettivamente all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della
Guardia di Finanza, alle Armi dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina in attività di servizio o comunque assoggettabile ad obblighi di
servizio. Essi possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di
carattere organizzativo con altre associazioni sindacali. L'articolo 2
è sostanzialmente invariato, salvo precisare il diritto anche alle
tutele individuali
Art. 2
1. Gli appartenenti alle Forze Armate e (alla Guardia di Finanza) alle
Forze dell'Ordine ad ordinamento militare non esercitano il diritto di
sciopero. (ne azioni sostitutive di esso che possono pregiudicare le
esigenze di servizio). 2. I sindacati di cui all'articolo 1 tutelano
gli interessi collettivi e individuali dei loro associati senza
interferire (nella direzione dei servizi) e nei compiti operativi
L'articolo 3 si presenta il più delicato sul terreno dei chiarimenti
necessari.
La logica emendativa è suggerita dalla necessità di fare chiarezza sui
poteri negoziali, risultando evidente che senza l'esercizio del ruolo
negoziale liberamente espresso delle pluralità , fatte salve le soglie
minime di garanzie rappresentativa, alle associazioni sindacali sarebbe
negata la loro primaria funzione negoziale. Pertanto, l'esigenza di
armonizzare e coordinare l'attività sindacale compartimentale e
intercompartimentale, sia sul terreno contrattuale che su quello
istituzionale, è risolvibile mutando le superate logiche dei COCER in
concezioni nuove, per organismi di coordinamento che si pongano come
obiettivo primario il riconoscimento delle funzioni negoziali delle
organizzazioni sindacali, quindi evitino diarchie di ruolo o, peggio
ancora, sovrapposizione di ruolo tra organismi a discapito di quelli
volontariamente scelti attraverso l'adesione sindacale. Tutto ciò si
rende quanto mai necessario dall'esigenza di trovare un giusto
equilibrio tra riconoscimento delle specificità di categoria, assai
diverse tra loro per funzioni, e valorizzazione delle coerenze
sindacali generali, interforze e di compartimento. Circoscrivendo le
funzioni dei coordinamenti, si rende possibile l'istituzione di sedi
effettivamente capaci di agire per armonizzare un'azione sindacale,
soprattutto preventiva, coerente con gli interessi generali del lavoro
subordinato e del paese, che per essere incisiva sul piano delle tutele
deve però sapersi garantire i necessari livelli articolati d'autonomia.
Per l'affermarsi di tali logiche, le regole e le norme che attengono
alla formazione e alla vita delle attività sindacali devono coinvolgere
le responsabilità tutta del Governo attraverso il Ministro della
Funzione Pubblica.
Art. 3
1. Al fine di armonizzare l'esercizio della contrattazione, sono
istituiti (il Consiglio centrale della rappresentanza delle Forze
armate, suddiviso nelle sezioni dell'Esercito, dell'Aeronautica e della
Marina. Il Consiglio centrale della rappresentanza dell'Arma dei
carabinieri ed il Consiglio centrale del Corpo della guardia di finanza
di seguito denominati.) il Coordinamento Nazionale delle associazioni
sindacali rappresentanti il personale appartenente alle Forze
dell'Ordine, sia ad Ordinamento Militare sia ad Ordinamento Civile, e
il Coordinamento Nazionale delle associazioni sindacali rappresentanti
il personale appartenente alle Forze Armate. 2. Per l'attribuzione dei
poteri di contrattazione nazionale e decentrata ai sindacati di cui
all'articolo 1, si rimanda ai dispositivi alle norme contemplate Ai
(COCER) della presente legge è attribuito il potere di contrattazione a
livello nazionale e decentrato. Gli accordi sono stipulati con una
delegazione composta dal Ministro della funzione pubblica, che la
presiede, dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, (e) dal Ministro della difesa (o) e dal Ministro delle
finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati. 3. L'elezione
dei componenti di ciascuno (COCER) Coordinamento Nazionale delle
Rappresentanze sindacali ha luogo mediante votazione su liste
nazionali. Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di
cinquecento e da non più di mille elettori. Ogni elettore non può
sottoscrivere più di una lista. 4. (Il Ministro della Difesa ed il
Ministro delle Finanze) della Funzione Pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e le rappresentanze militari in carica nella fase
transitoria, definisce con regolamento (nei rispettivi ambiti di
competenza), unico le modalità di votazione
e di attribuzione proporzionale dei seggi per l'elezione dei
(componenti COCER) Coordinamenti delle rappresentanze sindacali. 5. Il
(COCER dell'arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)
Coordinamento Nazionale delle rappresentanze sindacali degli
appartenenti alle Forze dell'Ordine, sia a Ordinamento Militare sia a
Ordinamento Civile, è composto da 100 membri suddivisi
proporzionalmente al personale in forza su indicazione del Ministro
della Funzione Pubblica; il (COCER) Coordinamento Nazionale delle
rappresentanze sindacali degli appartenenti alle Forze armate è
composto da quarantacinque membri, 15 per ogni sezione. Il Ministro
della Funzione Pubblica definisce con regolamento modalità e criteri di
votazione per l'elezione dei Coordinamenti Nazionali. I seggi sono
attribuiti alle liste sulla base proporzionale dei risultati
elettorali. Le votazioni hanno luogo entro sessanta giorni
dall'approvazione delle presente legge.
In ognuno dei Coordinamenti delle Rappresentanze Sindacali come sopra
eletti sono istituiti dei Comitati Esecutivi così composti: per il
Coordinamento delle Forze dell'Ordine: quattro Carabinieri, quattro
della Polizia di Stato, tre della Guardia di Finanza, tre della Polizia
Penitenziaria, due del Corpo Forestale; per il Coordinamento delle
Forze Armate: tre dell'Aeronautica, tre dell'Esercito, tre della
Marina.
Rispettando il criterio della rotazione semestrale paritetica, ogni
singolo Comitato Esecutivo di comparto nomina nel proprio seno un
coordinatore.
E' istituito il Coordinamento Interforze tra i due comparti formato dai
rispettivi Comitati Esecutivi.
I due coordinatori nominati a turno nei singoli comparti svolgono
funzioni di coordinamento interforze. L'articolo 4, sulle strutture di
base e sulle contrattazioni decentrate, è emendato coerentemente ai
dettati suggeriti nell'articolo 3.
Per quanto riguarda le strutture territoriali sindacali di Carabinieri
e Guardia di Finanza, si prende atto della capillare presenza in tutte
le Regioni e le Provincie delle due istituzioni, nei confronti delle
quali va adeguata la presenza sindacale.
Diverse sono le dislocazioni territoriali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina, per cui è giusto che le determinazioni
per l'istituzione delle rappresentanze di base siano di pertinenza
delle singole amministrazioni, sentita però le rappresentanze militari.
L'ipotesi di elezioni solo su liste corrispettive a quelle nazionali, è
ovviamente motivata dall'esigenza di mantenere coeso il rapporto delle
rappresentanze sindacali territoriali con quelle nazionali.
Art. 4
1. (Sono istituiti i Consigli di Base delle Rappresentanze nei singoli
reparti delle Forze Armate e del Corpo delle guardia di finanza, di
seguito denominati . Ai COBAR è attribuita la funzione di definire
accordi decentrati) Con gli stessi criteri previsti dall'art. 3 della
presente legge sono istituiti:: a) i Consigli Regionali e Provinciali
di Base quali Coordinamenti delle Rappresentanze dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza: b) i Consigli Territoriali di Base quali
Coordinamenti delle Rappresentanze dell'Aeronautica, dell'Esercito e
della Marina: c) i rispettivi Comitati Esecutivi di Coordinamento: d) i
coordinatori a rotazione: e) i coordinamenti interforze. 2. (Il
Ministero della Difesa ed il Ministro delle Finanze, con proprio
regolamento adottato di intesa con i rispettivi COCER quando
costituiti, determinano reparti in cui si istituiscono i COBAR, la loro
composizione numerica, la modalità di presentazione delle liste, di
votazione e di suddivisione proporzionale dei seggi.) Sentite le
rappresentanze militari in carica nella fase transitoria, il Ministro
della Difesa determina i luoghi in cui si istituiscono le
Rappresentanze di Base di cui al punto b) del presente articolo.
L'elezione dei Coordinamenti delle Rappresentanze di Base avviene
mediante presentazione di liste corrispettive a quelle nazionali, senza
obbligo alcuno di sottoscrizione.
La funzione di definire accordi decentrati, sulla base delle
indicazioni fornite dall'accordo quadro stipulato
a livello nazionale, è attribuita alle organizzazioni sindacali di
base.
La proposta di sostituire integralmente l'articolo 5 è dettata
dall'esigenza di rendere conseguente questo articolo all'articolo 3.
Non si comprenderebbe comunque una libertà sindacale non sorretta dagli
opportuni strumenti di agibilità quali distacchi e permessi in quanto
attribuiti, nel disegno di legge in esame, ai COCER.
Art. 5 1. (Gli eletti nei COCER sono, a domanda, collocati in
aspettativa per motivi sindacali.)
(Un componente per ogni COBAR, indicato a maggioranza dallo stesso
consiglio, è posto in aspettativa per motivi sindacali) 2. (Un
componente per ogni COBAR, indicato a maggioranza dallo stesso
consiglio, è posto in aspettativa per motivi sindacali previa
presentazione di una specifica domanda a cura dell'interessato). Sulla
base di criteri concordati tra Ministro della Funzione Pubblica e
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ripartite
le collocazioni in aspettativa spettanti ad ogni singola organizzazione
sindacale di categoria, sia a livello nazionale sia a livello
territoriale.
Per il successivo articolo vale quanto detto nell'articolo 5.
Art. 6 1. Gli appartenenti (alle Forze Armate e alla Guardia di
Finanza) alle Forze dell'Ordine ad Ordinamento Militare e alle Forze
Armate che facciano parte (dei COBAR) della Rappresentanze sindacale di
Base e che non siano collocati in aspettativa, sono autorizzati a
richiesta della stessa Rappresentanza sindacale di Base di appartenenza
ad essere esonerati dalle attività di servizio per il tempo necessario
per partecipare a riunioni (del COBAR) per l'espletamento della normale
attività sindacale, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili
esigenze di servizio. 2. Per ciascun membro (dei COBAR) della
Rappresentanza sindacale di Base l'autorizzazione è concessa per una
durata non superiore cinque giorni al mese. 3. I comandi possono
autorizzare assenze oltre i limiti predetti ove ricorrano particolari
esigenze sindacali. Art. 7
1. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza escluse le
indennità di straordinario. 2. L'aspettativa ha termine con la
cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza
sindacale. L'emendamento seguente tende a chiarire meglio il diritto
alle riunioni quale principio, che si devono poter tenere dentro e
fuori dei locali di pertinenza delle amministrazioni.
E' altresì introdotto il criterio della richiesta di parere alle
rappresentanze di base da parte dei comandi.
Art. 8
1. Gli appartenenti alle Forze Armate e (alla Guardia di Finanza) alle
Forze dell'Ordine ad ordinamento militare (fuori dall'orario di
servizio, possono tenere riunioni, anche in divisa, in locali di
pertinenza delle amministrazioni di appartenenza messe a disposizione
delle stesse che fissano anche le modalità d'uso. hanno diritto a
tenere riunioni fuori dall'orario di servizio. Le partecipazioni alle
riunioni possono essere anche in divisa quando sono tenute in locali di
pertinenza delle amministrazione di appartenenza. Possono partecipare a
riunioni anche negli orari di servizio nel limite di dieci ore
all'anno. 2. I comandanti di reparto, sentite le singole Rappresentanze
sindacali di Base, hanno la facoltà di fissare modalità di tempo e di
luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 1. Art. 9
1. Gli appartenenti alle Forze Armate (e alla Guardia di Finanza) e
alle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare hanno facoltà di
rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a
favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una
quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega può essere revocata in ogni momento per iscritto. 2. Le
trattenute sulle retribuzioni operate dall'amministrazione sono versate
alle organizzazioni sindacali secondo modalità da concordare.
L'articolo 10 rimane sostanzialmente invariato sostituendo il termine
"adeguare" con "coordinare" i riferimento delle leggi 216 e 195 con la
presente.
L'esigenza istituzionale del dovere di servizio è equilibrata con
quella del diritto alla tutela individuale e collettiva sul luogo di
servizio. Art. 10
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dell'entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992 n° 216 e del decreto
legislativo 12 maggio 1995 n° 195 al fine di (adeguarli) coordinarli
(ai) con i criteri e (i principi) le principali direttive (stabilite)
contenute nella presente legge. 2. Il decreto legislativo di cui al
comma 1 deve (stabilire) contenere in modo particolare:a. nuove
modalità di contrattazione (centrale) nazionale per le rappresentanze
del personale delle Forze Armate e (del Corpo della Guardia di Finanza)
delle Forze dell'Ordine ad ordinamento militare, ai sensi di quanto
previsto dal precedente articolo 3 . b. modifiche degli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 12 maggio 1995 n° 195 al fine di adeguare le
materie oggetto della contrattazione con le disposizioni previste per
la Forze di polizia ad ordinamento civile: c. (le modalità di
informazione dei COCER tali da consentire un adeguato sistema di
relazioni sindacali in analogia a quanto previsto per le Forze di
polizia ad ordinamento civile): d. la previsione di accordi decentrati
a livello periferico, specificando altresì le modalità ed i contenuti
(definiti) da definire (da) in accordi quadro nazionali (con i COCER)
con le organizzazioni sindacali che, senza comportare alcun onere
aggiuntivo, individuano criteri applicativi delle norme e dei contratti
diretti a (favorire la piena efficienza dei servizi e dei compiti
operativi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi) garantire
un costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel
rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del
servizio pubblico. 3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso al
Parlamento ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che
esprimono un parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 11
1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n° 382, e
successive modificazioni, sono abrogati. Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici. |