DDL sulla sindacalizzazione delle F.A. |
Art. 1. 1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare hanno il diritto di associarsi in sindacati. 2. I sindacati di
categoria delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti,
rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma
dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di
servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Essi
possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere
organizzativo con altre associazioni sindacali. Art. 2. 1. Gli
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di
esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio. 2. I sindacati
di cui all'articolo 1 tutelano gli interessi dei loro associati senza
interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi. 3. Per
l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge
dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata si applicano le
norme di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. Gli accordi sono
stipulati con una delegazione composta dal Ministro per la funzione
pubblica, che la presiede, dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dal Ministro della difesa e dal
Ministro delle finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati.
Art. 3. 1. Sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la
funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono ripartite le collocazioni in aspettativa
spettanti ad ogni singola organizzazione sindacale di categoria, sia a
livello nazionale che a livello territoriale. 2. Al personale collocato
in aspettativa ai sensi del comma 1 sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza escluse le
indennità di straordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la
cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza
sindacale. Art. 4. 1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze
di polizia ad ordinamento militare, che siano componenti degli organi
statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in
aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva
organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal proprio incarico
per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo
collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. 2. I
limiti complessivi per ogni organizzazione sindacale delle
autorizzazioni di cui al comma 1 sono stabiliti sulla base di criteri
concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 3. Ove ricorrano particolari
esigenze delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione interessata
può autorizzare assenze oltre i limiti stabiliti ai sensi del comma 2.
Art. 5. 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare hanno diritto di tenere riunioni fuori
dall'orario di servizio. Le partecipazioni alle riunioni possono
avvenire anche in divisa quando sono tenute in locali di pertinenza
delle amministrazioni di appartenenza. Possono tenersi riunioni anche
negli orari di servizio nel limite di dieci ore per anno. 2. I
comandanti di reparto, sentite le singole rappresentanze sindacali di
base, hanno la facoltà di fissare modalità e luogo per lo svolgimento
delle riunioni di cui al comma 1. Art. 6. 1. Gli appartenenti alle
Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno
facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la
riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento
dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega può essere revocata in ogni momento per iscritto. 2. Le
trattenute sulle retribuzioni operate dall'amministrazione ai sensi del
comma 1 sono versate alle organizzazioni sindacali secondo modalità da
concordare. Art. 7. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di
adeguarli ai princìpi e ai criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire in
particolare:
nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge; modifiche
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al
fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione con le
disposizioni previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile; la
previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando
altresì che le modalità ed i contenuti saranno definiti da accordi
nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi, senza
comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi
delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un costruttivo
rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti
individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio. 3. Lo schema
del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento ai
fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che
esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione. Art. 8. Art.1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge
11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, sono abrogati. 1.
In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare hanno il diritto di associarsi in sindacati. 2. I sindacati di
categoria delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti,
rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma
dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di
servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Essi
possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere
organizzativo con altre associazioni sindacali. Art. 2. 1. Gli
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di
esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio. 2. I sindacati
di cui all'articolo 1 tutelano gli interessi dei loro associati senza
interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi. 3. Per
l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge
dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata si applicano le
norme di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. Gli accordi sono
stipulati con una delegazione composta dal Ministro per la funzione
pubblica, che la presiede, dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dal Ministro della difesa e dal
Ministro delle finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati.
Art. 3. 1. Sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la
funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono ripartite le collocazioni in aspettativa
spettanti ad ogni singola organizzazione sindacale di categoria, sia a
livello nazionale che a livello territoriale. 2. Al personale collocato
in aspettativa ai sensi del comma 1 sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza escluse le
indennità di straordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la
cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza
sindacale. Art. 4. 1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze
di polizia ad ordinamento militare, che siano componenti degli organi
statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in
aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva
organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal proprio incarico
per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo
collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. 2. I
limiti complessivi per ogni organizzazione sindacale delle
autorizzazioni di cui al comma 1 sono stabiliti sulla base di criteri
concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 3. Ove ricorrano particolari
esigenze delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione interessata
può autorizzare assenze oltre i limiti stabiliti ai sensi del comma 2.
Art. 5. 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare hanno diritto di tenere riunioni fuori
dall'orario di servizio. Le partecipazioni alle riunioni possono
avvenire anche in divisa quando sono tenute in locali di pertinenza
delle amministrazioni di appartenenza. Possono tenersi riunioni anche
negli orari di servizio nel limite di dieci ore per anno. 2. I
comandanti di reparto, sentite le singole rappresentanze sindacali di
base, hanno la facoltà di fissare modalità e luogo per lo svolgimento
delle riunioni di cui al comma 1. Art. 6. 1. Gli appartenenti alle
Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno
facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla
registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la
riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega può essere revocata in ogni momento per iscritto.
2. Le trattenute sulle retribuzioni operate dall'amministrazione ai
sensi del comma 1 sono versate alle organizzazioni sindacali secondo
modalità da concordare. Art. 7. 1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6
marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al
fine di adeguarli ai princìpi e ai criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve
stabilire in particolare:
nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge; modifiche
agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al
fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione con le
disposizioni previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile; la
previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando
altresì che le modalità ed i contenuti saranno definiti da accordi
nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi, senza
comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi
delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un costruttivo
rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti
individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio. 3. Lo schema
del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento ai
fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che
esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione. Art. 8. 1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11
luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, sono abrogati. Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici. |