Sentenza del Consiglio di Stato sulla sindacalizzazione delle F.A. |
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - 837 (ord.) - 2 giugno 1998 - Pres.
Iannotta, est. Baccarini - Vistp l'appello proposto da Pallotta Ernesto
(Avv. Rienzi) quale legale rappresentante dell'Associazione Unarma,
Tuzzi Alberto quale rappresentante dell'Associazione Solidarietà ,
Diritto e Progresso, contro il Ministero della Difesa (Avv. Stato De
Figueiredo).
Militare e militarizzato - Generalità - Divieto di costituzione di
associazioni professionali a carattere sindacale e di adesione ad altre
associazioni sindacali - Ex art. 8, comma 1°, L. 11 luglio 1978 n. 382
- Violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo
dell'irragionevolezza e del deteriore trattamento dei militari rispetto
alle Forze di polizia ad ordinamento civile Incidenza sui principi
della libertà sindacale e dell'ispirazione a principi democratici
dell'ordinamento delle Forze armate - Questione di legittimitÃ
costituzionale - Va sollevata. (L. 11 luglio 1978 n. 382, art. 8, primo
comma, ultimo periodo) (Cost., artt.3,39 e 52, terzo comma). Va
sollevata - in riferimento agli artt.39, 52, terzo comma e 3 Cost. -
questione di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, ultima
parte, della legge 11 luglio 1978 n. 382 (il quale stabilisce che: "I
militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire
associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre
associazioni sindacali"), limitatamente al divieto di costituire
associazioni professionali a carattere sindacale ed aderire ad altre
associazioni sindacali.
DIRITTO:
1. Occorre preliminarmente ordinare d'ufficio (cfr. Cass., 3 novembre
1994 n. 9040; 23 maggio 1990 n. 4651), ai sensi dell'art.89 c.p.c., la
cancellazione, siccome sconvenienti, delle espressioni attinenti ad un
terzo, qui non in grado di difendersi, per fatti tuttora oggetto di
indagine penale ed estranei all'oggetto del giudizio, contenute nella
memoria degli appellanti del 21 maggio 1998 (dalle parole: "è
emblematico il caso..." di cui all'ultima riga di p.6 alla seconda di
p.7). 2. I dinieghi di costituire associazioni professionali a
carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali giÃ
costituite, che formano oggetto del presente appello, sono stati
pronunciati sul fondamento dell'art.8, primo comma della legge 11
luglio 1978 n. 382, che così dispone: "I militari non possono
esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni
professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni
sindacali". Ciò rende rilevante la questione di legittimitÃ
costituzionale della disposizione predetta, sollevata con il terzo
motivo di ricorso in primo grado, qui riproposto. Il divieto di
esercizio del diritto di sciopero, contenuto nella prima proposizione
del comma 1 della disposizione in esame, non è in contestazione. 3. La
posizione degli appartenenti all'ordinamento militare va valutata, in
conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo un
criterio di bilanciamento di valori: tra la natura del servizio
militare, che richiede necessariamente, per l'efficienza
dell'organizzazione, gerarchia e disciplina, e i diritti costituzionali
spettanti ai cittadini, ai quali fa, riferimento l'art.52, terzo comma
Cost., che dispone che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica. In questo senso, dispone anche
l'art.3, primo comma della legge 11 luglio 1978 n. 382: "Ai militari
spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai
cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze
armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni
di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito
dei principi costituzionali". In questa prospettiva, compito
dell'interprete è quello di esaminare la questione di specie
nell'ambito del quadro normativo complessivo, al fine di verificare la
ragionevolezza della scelta del legislatore. Così, la Corte
costituzionale: con sentenza n. 126 del 1985, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art.180, primo comma, c.p.m.p., che
puniva il fatto
del militare che avesse presentato un reclamo collettivo, scritto o
verbale, in riferimento all'art.21 Cost., segnalando che: "è da
ritenere che la pacifica manifestazione di dissenso dei militari nei
confronti dell'autorità militare - anche e soprattutto in forma
collettiva per l'espressione di esigenze collettive attinenti alla
disciplina o al servizio - non soltanto concorra alla garanzia di
pretese fondate o astrattamente formulabili sulla base della normativa
vigente e quindi all'attuazione di questa, ma promuova lo sviluppo in
senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate e quindi concorra
ad attuare i comandamenti della Costituzione"; con sentenza n. 24 del
1989, ha dichiarato non fondata la questione di legittimitÃ
costituzionale dell'art.184, secondo comma, c.p.m.p., che punisce le
riunioni arbitrarie di militari in luoghi di militari, nei sensi di cui
in motivazione, segnalando che "riunioni/arbitrarie sono soltanto
quelle a carattere sedizioso o rivoltoso e che la riunione, se è
pacifica e disarmata e se è diretta a trattare senza animosità di cose
attinenti al servizio o alla disciplina nell'intento di un inserimento
partecipativo alla vita della caserma, lungi dall'essere pericolosa,
può rappresentare mezzo di promozione e di sviluppo in senso
democratico dell'ordinamento delle Forze armate"; con sentenza n. 37
del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.15
secondo comma della legge 11 luglio 1978 n. 382 nella parte in cui non
prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la
facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro
militare non appartenente all'ente" nel quale egli presta servizio,
segnalando che "il condizionamento derivante dal vincolo di
subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del
difensore può esser tale, in alcuni casi, da non garantire
l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e
indipendente da pressioni esterne". Per effetto di tali pronunce, che
hanno riconosciuto sia la liceità penale dei reclami collettivi e delle
riunioni a carattere non sedizioso nè rivoltoso, sia la facoltÃ
dell'incolpato di nominare difensore anche un militare non appartenente
all'ente presso cui presta servizio, la sfera del collettivo e della
solidarietà tra militari si è significativamente ampliata. 4.1 Per
quanto attiene al quadro normativo, ai militari è fatto divieto, oltre
che di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni
professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni
sindacali (art. 8, primo comma, legge n. 382/1978). I militari in
servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, peraltro,
possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di
categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale
quando: svolgono attività di servizio; sono in luoghi militari o
comunque destinati al servizio; indossano l'uniforme; si qualificano,
in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad
altri militari in divisa o che si qualificano come tali (artt. 8, comma
2, e 5, comma 3, legge n. 382 cit.). La costituzione di associazioni o
circoli fra militari è ammessa, anche se subordinata al preventivo
assenso del Ministro della difesa (art. 8, comma 3, legge n. 382 cit.).
4.2 Inoltre esistono organi rappresentativi - centrale, intermedi e di
base - dei militari, eletti con voto diretto, nominativo e segreto
(art. 18, legge n. 382/1978), competenti alla formulazione di pareri,
di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di
norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento,
la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria,
culturale e morale - dei militari (art. 19, legge n. 382/1978). Gli
organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le
istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di
interesse: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attivitÃ
lavorativa di
coloro che cessano dal servizio militare; provvidenze per gli infortuni
subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di
servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione
sociale, anche a favore dei familiari; organizzazione delle sale
convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie; alloggi (art. 19
cit.). 4.3 Infine, i militari concorrono, mediante partecipazione degli
organi di rappresentanza alla concertazione dei ministri competenti, al
procedimento di formazione dei provvedimenti che disciplinano il
contenuto del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e delle Forze armate, ai sensi dell'art.2 della legge 6 marzo
1992 n. 216 e del conseguente d.lgs. 12 maggio 1995 n. 195. A tal
proposito, i motivi aggiunti proposti dagli appellanti per denunciare
la legittimità costituzionale del d.lgs. n.195/1995 sono inammissibili,
perchè trattasi di disposizioni di cui i provvedimenti impugnati non
fanno applicazione. 5.1 Ciò posto, appare dubbio che l'esclusione della
libertà sindacale per i militari trovi un ragionevole fondamento. Tale
esclusione non è una conseguenza necessaria dell'esclusione della
titolarità del diritto di sciopero, come è reso evidente
dall'ordinamento della Polizia di Stato, nel quale l'esclusione del
diritto di sciopero (art. 84, legge 1° aprile 1981 n. 121) coesiste con
il riconoscimento della libertà sindacale. 5.2 Quanto al resto, i
militari godono di libertà di associazione. Una libertà di
associazione, peraltro - consentita tra soli militari con il previo
assenso del ministro - confinata in un limbo funzionale, delimitato dal
divieto per l'associazione di assumere iniziative che possano avere
carattere sindacale e dai conseguenti immanenti controlli dell'autoritÃ
militare. I militari di leva, per contro, possono iscriversi o
permanere associati ad associazioni di categoria, sia pure con
determinati divieti nello svolgimento dell'attività sindacale. 5.3 I
militari eleggono organi rappresentativi con compiti propositivi e di
tutela in tutte le materie attinenti al rapporto di servizio, ivi
compresa la partecipazione alla concertazione interministeriale in
ordine al contenuto del rapporto d'impiego. Il legislatore, dunque, pur
negando ai militari la libertà sindacale, ha riconosciuto loro facoltÃ
tipiche del contenuto della libertà sindacale medesima, sia pure
devolvendole a specifici organi di rappresentanza, configurati in
posizione collaborativa - e non antagonistica - rispetto alle autorità .
Non giova, peraltro, argomentare dall'esistenza degli organi
rappresentativi per negare la necessità del riconoscimento della
libertà sindacale. Con gli organi di rappresentanza, infatti, "non è
coperto l'arco delle possibili istanze collettive" (Corte cost., sent.
n. 126 del 1985, punto 6 della motivazione): così, ad esempio, in
materia di contenzioso. Inoltre, quello degli organi di rappresentanza
non costituisce un sistema alternativo al principio della libertÃ
sindacale ad libitum del legislatore: con esso, infatti, vengono
sacrificati i principi della libertà dell'organizzazione sindacale e
del pluralismo sindacale. Di particolare rilievo, quest'ultimo, quando
si tratti, secondo la normazione vigente, di eleggere i componenti
degli organi di rappresentanza, potendosi le scelte dei militari
elettori avvalere - contrariamente alla prassi attuale - delle
indicazioni emergenti dalla dialettica sindacale. Inoltre, mentre il
sistema degli organi di rappresentanza dà luogo ad una mera
partecipazione dei rappresentanti degli stessi alla concertazione
interministeriale diretta alla determinazione del contenuto del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare (art.2, comma 1, lett. B) del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 195) e
delle Forze armate (art.2, comma 2, d.lgs. n. 195 cit.), il sistema
della libertà sindacale può dar luogo al più incisivo strumento
dell'accordo sindacale, in vigore per le Forze di polizia ad
ordinamento civile (art. 2, comma 1, lett. A) d.lgs. n. 195 cit.). 5.4
Nemmeno potrebbe fondarsi l'esclusione della libertà sindacale
sull'esigenza di non indebolire la disciplina militare. Le norme
disciplinari, infatti, non subirebbero, con il riconoscimento della
libertà sindacale, alcuna modifica. Inoltre, all'argomentazione di tipo
"ideologico" sembrano potersi estendere le acquisizioni della Corte
costituzionale circa il limite alla libertà di manifestazione del
pensiero dei militari, secondo cui "per la configurabilità del limite
suindicato non è sufficiente la critica anche aspra delle istituzioni,
la prospettazione della necessità di mutarle, la stessa contestazione
dell'assetto politico sociale sul piano ideologico, ma occorre un
incitamento all'azione e quindi un principio di azione, e così di
violenza contro l'ordine legalmente costituito, come tale idoneo a
porre questo in pericolo" (Corte cost., sent. n. 126 del 1985 cit.,
punto 5 della motivazione). Sempre secondo la Corte costituzionale,
"ciò non importa obliterare quelle particolari esigenze di coesione dei
corpi militari che si esprimono nei valori della disciplina e della
gerarchia; ma importa negare che tali valori si avvantaggino di un
eccesso di tutela in danno delle libertà fondamentali e della stessa
democraticità dell'ordinamento delle Forze armate" (Corte cost., sent.
n.126 del 1985 cit., punto 6 della motivazione). 6. Ciò posto, la
questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame
appare non manifestamente infondata. Ed invero, chiarito che il divieto
dell'esercizio del diritto di sciopero resta fermo, con tutto il
sistema della disciplina militare, pur con il riconoscimento della
libertà sindacale, sembra di dover dubitare della ragionevolezza
complessiva di un sistema che da un lato conferisce separata evidenza
alle istanze collettive della categoria, dall'altro esclude il
principio della libertà sindacale senza che sembrino ricorrere motivi
fondati su valori costituzionali preminenti. Tale disciplina non appare
ragionevole, in riferimento: agli artt.39 e 52, terzo comma Cost.,
atteso che, nel quadro normativo complessivo, non si ravvisano motivi
plausibili per sopprimere per i militari uno tra i diritti
costituzionalmente garantiti, di cui lo stesso art. 3 della legge n.
382/1978 prevede soltanto limitazioni nell'esercizio; all'art.3 Cost.,
atteso che, nel quadro normativo complessivo, non sembra ragionevole la
diversità di disciplina rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, che godono della libertà sindacale. La questione, pertanto, va
rimessa alla Corte costituzionale e il processo va sospeso.
P.Q.M
Ordina la cancellazione, nei sensi di cui in motivazione delle
espressioni contenute nella memoria degli appellanti del 21 maggio
1998, mandando alla segreteria per l'esecuzione;
Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimitÃ
costituzionale dell'art. 8, primo comma ultima parte della legge 11
luglio 1978 n. 382, limitatamente alle proposizioni: "costituire
associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre
associazioni sindacali", in riferimento agli artt. 39, 52, terzo comma
e 3 Cost.;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio;
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata
alle parti in causa nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici. |