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Legge n° 37 del 1968 PDF Stampa E-mail
LEGGE 27/01/1968 Num. 37 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 37) Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro per la difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite: a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione; b) il sottufficiale è collocato nel compimento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata. Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma. Articolo 2 Art. 2. Con la professione di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. É altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro. All'ufficiale e sottufficiale del servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, nonchè al sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dal precedente comma, dall'art. 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'art. 13 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'art. 3 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'art. 12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dagli articoli 1 e 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e dagli articoli 13 e 76 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono estese le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge. Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni: a) le attribuzioni del Ministro per la difesa sono esercitate dal Ministro per le finanze per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dal Ministro per l'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Ministro per la grazia e giustizia per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia; b) l'ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che debba cessare dal servizio permanente per decadenza è in ogni caso collocato nella riserva. Articolo 3 Art. 3. Durante l'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio all'ufficiale e sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e degli altri assegni o indennità. Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Articolo 4 Art. 4. La sospensione precauzionale dall'impiego, disposta nei confronti dell'ufficiale dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a procedimento disciplinare, è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti, a norma del secondo comma dell'art. 74 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e del secondo comma dell'art. 51 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'ufficiale il provvedimento di sospensione. Articolo 5 Art. 5. Quando il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare all'ufficiale o al sottufficiale in servizio permanente o al vicebrigadiere o militare di truppa in servizio continuativo dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, sia annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che accoglie il ricorso straordinario. Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato. Articolo 6 Art. 6. Gli articoli 25 e 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza a norma dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti: Art. 25. -L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, è richiamato in servizio, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami. L'ufficiale in aspettativa per infermità che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio. É parimenti richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'art. 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo. Art. 43. - L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio. Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione può essere superiore a cinque anni. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purchè abbiano compiuto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione è loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori. Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Articolo 7 Art. 7. L'art. 18 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e l'art. 31 della legge stessa, modificato dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, sono sostituiti dai seguenti: Art. 18. - L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio. É parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo. Art. 31. - L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio: tenente generale ispettore . . . . . . . . . . . . anni 62 maggiore generale ispettore . . . . . . . . . . . . 59 colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . 55 maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 capitano, tenente e sottotenente . . . . . . . . . 51 Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo qualunque sia la sua età. L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dei precedenti commi è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità, e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria. L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi due commi ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente. In tal caso egli è collocato nella riserva e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Articolo 8 Art. 8. Il secondo comma dell'art. 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza a norma dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, il secondo comma dell'art. 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e il secondo comma dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono sostituiti dal seguente: Articolo 9 Art. 9. Il secondo comma dell'art. 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'art. 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'art. 16 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'art. 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente: Articolo 10 Art. 10. All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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