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D. LGS. n° 214 del 2000 PDF Stampa E-mail
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2000, n.214 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Vedere anche questa pagina: http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stencomm/04/audiz2/2000/0530/s020.htm#31n1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive, tra l'altro, del citato decreto legislativo n. 464 del 1997 Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, espressi, rispettivamente, in data 13 giugno 2000 e 15 giugno 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; E m a n ail seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. E' istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio"; b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio; c) al comma 4 le parole: "seconda scuola militare dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "scuola militare Teulie'". Tale denominazione puo' essere modificata con "decreto del Ministro della difesa"; d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Il secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, e' sostituito dal seguente: "L'ordinamento della scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell'Aeronautica militare e' stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica . 4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, e' abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472. 4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. E' abrogato l'articolo 3 del regio decreto 1o maggio 1930, n. 726.". Art. 2. 1. Dopo le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono aggiunte le tabelle C e D allegate al presente decreto. 2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e' sostituito dai seguenti: "2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate. 2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.". Art. 3. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: "13-bis. "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611 ". Art. 4. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 1.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Allegato C PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO N. Ente/Comando interessato Data Note 1 Comando regione militare centro e la corrispondente direzione di amministrazione 2001 Già costituito per riorganizzazione del comando regione militare tosco-emiliana a seguito della soppressione della regione militare centrale, confluisce, riconfigurato, nel costituendo Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento 2 Direzione di amministrazione del comando regione militare nord 2001 E' riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata e posta alle dipendenze della direzione di amministrazione 3 Direzione di amministrazione del comando regione militare sud 2001 E' riconfigurata in direzione di amministrazione distaccata e posta alle dipendenze della direzione di amministrazione 4 Comando della capitale 2002 Confluisce, riconfigurato, nel costituendo comando militare della capitale assumendo le funzioni, sia di comando reclutamento e forze di completamento interregionale centro, sia di comando reclutamento e forze di completamento "Lazio" 5 Comando logistico d'area nord 2002 I relativi compiti sono assorbiti dalla regione militare nord 6 Comando logistico d'area sud 2002 I relativi compiti sono assorbiti dalla regione militare sud 7 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Genova 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 8 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Udine 2000 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 9 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Verona 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 10 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Trento 2000 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 11 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Como 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 12 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Brescia 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 13 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Perugia 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 14 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Ancona 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 15 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Salerno 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 16 Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Lecce 2001 I compiti saranno ridistribuiti ai restanti uffici di leva e consigli di leva, previa ridefinizione dei bacini d'utenza 17 Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare Nord 2002 I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali 18 Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare centro 2002 I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali 19 Comandi leva reclutamento e mobilitazione della regione militare sud 2002 I relativi compiti sono assorbiti dagli istituendi comandi reclutamento e forze di completamento interregionali e regionali PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELLA MARINA N. Ente/Comando interessato Data Note 1 Ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi 2000 Le relative funzioni sono assorbite dall'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari 2 Ispettorato di supporto navale 2000 Le relative funzioni sono assorbite dall'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari 3 Nucleo logistico della Marina di La Maddalena (Sassari) e relativi magazzini 2002 Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottufficiali di La Maddalena 4 Centro telecomunicazioni secondarie della Marina di Livorno 2000 Le funzioni residue sono assorbite dall'Accademia navale di Livorno 5 Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Palombara 2000 Le funzioni residue sono assorbite dal centro telecomunicazioni secondario di Augusta 6 Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Venezia 2000 Le funzioni residue sono assorbite dall'istituto di studi militari marittimi di Venezia 7 Stazione segnali di Ancona (M. Pulito) 2000 Cessano definitivamente le funzioni 8 Stazione segnali di Brindisi 2000 Cessano definitivamente le funzioni 9 Base navale di appoggio operativo di Messina 2000 Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Messina 10 Base navale di appoggio operativo di La Maddalena 2002 Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottufficiali di La Maddalena 11 Sezione di commissariato della Marina di Napoli e relativi magazzini 2001 I materiali transitano alle altre Maricommi mentre la funzione di centro unico di spesa transita al distaccamento Marina militare di Napoli 12 Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Napoli 2000 Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Napoli 13 Sezione di commissariato della Marina di Messina e relativi magazzini 2002 I materiali transitano alle altre Maricommi mentre la funzione di centro unico di spesa transita al distaccamento Marina militare di Messina 14 Centro telecomunicazioni secondario della Marina di La Maddalena 2002 Le funzioni residue sono assorbite dalla scuola sottufficiali di La Maddalena 15 Centro telecomunicazioni secondario della Marina di Messina 2001 Le funzioni residue sono assorbite dal distaccamento Marina militare di Messina 16 Comando Marina di Roma 2000 Le relative funzioni sono attribuite al comando militare marittimo autonomo della capitale, costituito per riorganizzazione del comando Marina di Roma 17 Comando Marina di Augusta 2001 Le relative funzioni sono assorbite dal comando militare marittimo autonomo in Sicilia che, dalla sede di Messina, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Augusta 18 Comando Marina di Cagliari 2002 Le relative funzioni sono assorbite dal comando militare marittimo autonomo in Sardegna che, dalla sede di La Maddalena, è riconfigurato in termini di personale e struttura nella sede di Cagliari 19 Direzione di sanità militare marittima di Ancona 2000 Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di La Spezia 20 Direzione di sanità militare marittima di Messina 2003 Le funzioni residue sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di Taranto 21 Direzione di sanità militare marittima di La Maddalena 2003 Le funzioni residue sono assorbite sono assorbite dalla Direzione di sanità militare marittima di La Spezia 22 Scuola di sanità militare marittima di Livorno 2000 Le relative funzioni sono attribuite all'Accademia navale di Livorno 23 Centro studi di medicina navale di La Spezia 2000 Le relative funzioni sono sono attribuite all'Accademia navale di Livorno PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA N. Ente/Comando interessato Data Note 1 Comando nazionale della difesa aerea 2000 Le funzioni/attribuzioni sono ripartite tra gli organismi previsti dalla legislazione nazionale, in particolare Stato maggiore dell'aeronautica e comando operativo delle forze aeree 2 Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli 2000 Cessano definitivamente le funzioni 3 Sezione fotocartografica, dello Stato maggiore dell'Aeronautica 2000 Le relative competenze di organo cartografico dello Stato per gli aspetti di carattere aeronautico sono attribuite al centro informazioni geotopografiche aeronautiche (CIGA) di Pratica di Mare. Allegato D PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO N. Ente/Comando interessato Data Note 1 Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento 2001 Si costituisce sulla base del soppresso comando regione militare centro ed assolve le funzioni nel settore del reclutamento e del completamento su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze i comandi di reclutamento e Forze di completamento: interregionali (nord, centro e sud), costituiti per riorganizzazione del comando militare regionale "Piemonte", del comando militare della capitale e del comando militare autonomo della Sicilia; regionali, costituiti per riorganizzazione del comando militare autonomo della Sardegna e dei comandi militari regionali 2 Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito 2001 Si costituisce a seguito della riorganizzazione del comando Genio del comando capitale ed assolve funzioni nel settore demaniale ed infrastrutturale su scala nazionale. Ha alle sue dipendenze: comandi infrastrutture, costituiti per riorganizzazione dei comandi Genio di regione militare; reparti infrastrutture, costituiti per riorganizzazione delle direzioni Genio militare e delle sezioni/uffici staccati. Le funzioni attribuite dal R.D. 17 marzo 1932, n. 365, ai comandi Genio e alle direzioni Genio militare in materia di infrastrutture e demanio, ferme restando le competenze tecnico amministrative di GENIODIFE, sono assolte dall'ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito, dai comandi infrastrutture e dai reparti infrastrutture 3 Direzione di amministrazione 2001 Si costituisce a seguito delle soppressioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'E.I. Essa svolge i compiti indicati all'art. 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, con competenza su tutti gli enti dell'E.I. Le soppresse direzioni di amministrazione delle regioni militari nord e sud sono riconfigurate in direzioni di amministrazione distaccate e poste alle dipendenze della direzione di amministrazione. 4 Ispettore logistico dell'Esercito 2001 Le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'esercito, che le esercita per il tramite della propria direzione di amministrazione. 5 Regione militare Nord 2002 Assorbe le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso comando logistico d'area nord, al comando dei servizi TRAMAT ed al comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 sono attribuite ai Comandanti reclutamento e Forze di completamento regionali. 6 Regione militare Sud 2002 Assorbe le funzioni già devolute nell'ambito del soppresso comando logistico d'area sud, al comando dei servizi TRAMAT ed al comando dei servizi commissariato. Transita alle dipendenze dell'ispettorato logistico dell'Esercito, che ne assume le competenze amministrative. Le competenze di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono attribuite ai comandanti reclutamento e forze di completamento regionali. 7 Comando militare autonomo della Sicilia 2002 Assume le funzioni sia di comando reclutamento e forze di completamento interregionale sud, sia di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sicilia. 8 Comando militare autonomo della Sardegna 2002 Assume le funzioni di comando reclutamento e forze di completamento regionale Sardegna. 9 Ispettorato delle Armi Ispettorato delle Scuole 2001 Confluiscono, riconfigurati, nell'istituendo "ispettorato per la formazione e la specializzazione", la cui autorità di vertice assume la denominazione di "ispettore delle scuole e ispettore delle armi". 10 Ispettorato delle Armi Ispettorato delle Scuole 2001 11 Comando dell'aviazione dell'Esercito 2000 Assume, inizialmente, la nuova denominazione di comando cavalleria dell'aria e, successivamente, confluisce riconfigurato e ridenominato nell'istituendo "ispettorato per la formazione e la specializzazione". PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELLA MARINA N. Ente/Comando interessato Data Note 1 Ispettorato di supporto navale logistico e dei fari 2000 Si costituisce sulla base dei soppressi ispettorato dei fari e dei segnalamenti marittimi e ispettorato di supporto navale 2 Direzione del Genio militare per la Marina di Messina 2001 Declassata a sezione del Genio militare per la Marina di Messina 3 Direzione del Genio militare per la Marina di La Maddalena 2000 Declassata a sezione del Genio militare per la Marina di La Maddalena 4 Sezione staccata del Genio militare per la Marina di Cagliari 2000 Riarticolata in direzione del Genio militare per la Marina di Cagliari 5 Infermeria autonoma militare Marittima di Roma 2000 Declassata ad infermeria di corpo del distaccamento Marina di Roma 6 Infermeria autonoma militare Marittima di Brindisi 2000 Declassata ad infermeria di corpo del comando servizi di base di Brindisi 7 Infermeria autonoma militare marittima di La Maddalena 2000 Declassata ad infermeria di corpo della scuola sottufficiale di La Maddalena 8 Direzione del Genio militare per la marina di Augusta Conserva l'attuale configurazione ordinativa, contrariamente a quanto disposto dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, allegato B 9 Nucleo logistico della Marina di Brindisi 2001 Riarticolato in sezione di commissariato della Marina di Brindisi 10 Comando zona fari di Napoli 2000 Declassato a sezione staccata di Napoli di Marifari di Taranto 11 Centro controllo standardizzazione scorte della Marina 2000 Assume la nuova denominazione di centro gestione scorte navali, è riorganizzato ordinativamente ed organicamente nell'ambito dell'ispettorato di supporto navale logistico e dei fari 12 Direzione magazzini di Taranto 2001 Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato delle Maricommi Taranto ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scrote navali 13 Direzione magazzini di La Spezia 2001 Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi La Spezia ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scorte navali 14 Direzione magazzini di Augusta 2001 Assorbe la gestione dei magazzini arsenalizi e dei magazzini a controllo centralizzato di Maricommi Augusta ed è inserita nell'ambito del centro gestioni scorte navali 15 Istituto di guerra marittima 2000 Trasferimento delle attribuzioni all'istituto di studi militari marittimi quale evoluzione in termini di compiti e struttura dell'istituto di guerra marittima che tiene conto del nuovo iter formativo degli ufficiali, dell'istituzione dell'istituto superiore di Stato maggiore interforze e della contemporanea soppressione del corso superiore di Stato maggiore. L'istituto, con sede a Venezia quale polo culturale della Marina militare, è istituito con decreto del Ministro della difesa che ne disciplina l'organico e l'ordinamento e la dipendenza dall'ispettore delle scuole 16 Gruppo navi uso locale La Spezia 2001 Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di La Spezia alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. di La Spezia 17 Gruppo navi uso locale Taranto 2001 Ristrutturazione ordinativa ed organica in relazione alle esigenze di supporto logistico della base di Taranto alle dipendenze del comando del dipartimento M.M. di Taranto 18 Comando distaccamento Marina militare di Ancona 2001 Si riconfigura in comando servizi base di Ancona 19 Comando distaccamento Marina militare di Brindisi 2001 Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Brindisi 20 Gruppo navi uso locale Brindisi 2001 Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Brindisi 21 Comando distaccamento Marina militare di Cagliari 2001 Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Cagliari 22 Gruppo navi uso locale Cagliari 2001 Confluisce riconfigurato nel comando servizi base di Cagliari 23 Comando distaccamento Marina militare di Augusta 2001 Si riconfigura in comando servizi base di Augusta Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedasi in note alle premesse. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca: "Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a: a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro piu' efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze; b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali; c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti; d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale; e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni; f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non piu' utilizzabili; g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208; h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea. 2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione". - Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), e' il seguente: "2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui, rispettivamente all'art. 1, commi 1, lettera a) e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'art. 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 2. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto: a) sono soppressi il comando regione militare nord-ovest e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al comando regione militare nord, con sede a Padova, costituito per riorganizzazione del comando regione militare nord-est; b) sono soppressi il comando regione militare centrale e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. E' istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio; c) sono soppressi il comando regione militare della Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per riorganizzazione del comando regione militare meridionale, ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a Palermo, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sicilia; d) sono soppressi il comando regione militare della Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione. Le relative competenze sono ripartite tra il comando regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla lettera b) del presente comma, ed il comando militare autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito per riorganizzazione del comando regione militare della Sardegna; e) e' soppresso il comando in capo del dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando militare marittimo autonomo della Sicilia; f) sono soppressi il comando della seconda regione aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle di commissariato e di amministrazione, e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto; g) sono soppressi l'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il comando logistico ed il comando della squadra aerea, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto; h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, le direzioni di commissariato e le connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze sono attribuite ai comandi logistici di area di cui alla tabella B allegata al presente decreto; i) e' soppressa l'accademia di sanita' militare interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle accademie militari di Forza armata con modalita' attuative da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata, con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso di studi previsto per il conseguimento della laurea presso una universita' di Stato da indicarsi con decreto del Ministro della difesa, previa apposita convenzione; l) e' soppresso il collegio "Francesco Morosini in Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla scuola navale militare "Francesco Morosini che e' istituita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo funzionamento nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale militare. 2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinata, nel triennio 1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente articolo. 3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95, i criteri generali per la definizione, da parte delle universita', degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le universita', in conformita' ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le universita', cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. Qualora il personale militare che frequenta i corsi non consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre universita' che abbiano attivato corsi corrispondenti. Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio. 4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della scuola militare "Nunziatella , con sede a Milano assume la denominazione di "Scuola militare Teulie' con propria autonomia funzionale; alla scuola si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484. 4-bis. Il secondo comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, e' sostituito dal seguente: "L'ordinamento della scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell'Aeronautica militare e' stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica . 4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, e' abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472. 4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di Stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. E' abrogato l'art. 3 del regio decreto 1o maggio 1930, n. 726. 5. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti i comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi regione militare e aerea, dai comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi". - Il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, reca: "Ordinamento della regia aeronautica". - Il regio decreto 1o maggio 1930, n. 726, reca: "Ordinamento delle scuole militari". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato, vedasi in note all'art. 4. Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 4. - 1. E' istituito l'Istituto superiore di Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale. 2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 e' svolto il corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere. 3. Il superamento del corso di cui al comma 2 e' valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli ufficiali. 4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso: a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo comma, lettera e), della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche; b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512. 5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. 6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per quanto di interesse, il segretario generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2. 7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito, giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13 della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche, limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso, di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi interforze, interministeriali ed internazionali e previa conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del 1976. 8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1, quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del 1976. Agli ufficiali che superano il corso di Stato maggiore ed il successivo corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi da attribuire con la revisione del decreto ministeriale indicata allo stesso comma 7. 9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali delle armi dell'Esercito al corso superiore di Stato maggiore interforze si applicano le modalita' ed i requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice comandante della scuola di guerra fino a: "un generale in servizio permanente effettivo dell'Esercito sono sostituite dalle seguenti: "tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito . 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore interforze; fino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le designazioni effettuate nonche' i concorsi banditi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 1994. 12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in svolgimento, sono abrogati: a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611; c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431. 13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le parole: "terzo trimestre sono sostituite con la seguente: "corso ". 13-bis. "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25. 13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'art. 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192; b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611". - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note all'art. 1. - Per l'argomento della legge 18 febbraio 1997, n. 25, vedasi in note alle premesse. - La legge 28 aprile 1976, n. 192, reca: "Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, reca: "Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito". Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale. 2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di forza armata, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle Direzioni generali interessate. 2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 3. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'art. 1".

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