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Blocco dei contratti, on. Rossi (SC): manovra afflittiva per militari, poliziotti e Vvf PDF Stampa E-mail

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Tiene banco in Commissione Difesa alla Camera la spinosissima questione relativa alla proroga del blocco contrattuale per tutto il personale della Pubblica Amministrazione e, naturalmente, in quella sede si è discusso in particolare del personale appartenente alle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'intervento dell'on. Domenico Rossi, di Scelta Civica, si è dispiegato attraverso una dettagliatissima "relazione" che ha posto in evidenza tutte le criticità che potrebbero derivare dall'applicazione di una manovra che egli ha definito «afflittiva nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione in genere ma ancor più di quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero di tutto il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso».

Di seguito il contenuto della relazione dell'on. Rossi.

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PREMESSA

Il Governo ha trasmesso alla Presidenza, in data 3 maggio, l’Atto n. 9 relativo allo "Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti", che di fatto fa sostanziale e determinante riferimento a norme contenute nel decreto legge n. 78 del 2010,estendendone l’efficacia temporale .

Un decreto a suo tempo approvato , come specificatamente indicato nel preambolo, in relazione alla “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica", che per quanto ripreso dall’Atto in questione e d’interesse della Commissione prevede:

(art. 9 co. 1) il congelamento della “massa salariale” e l’invarianza del trattamento economico 2011÷2013, che fissa quale “tetto” massimo per le retribuzioni ,comprensive dei compensi accessori, dei dipendenti pubblici, per il triennio in parola, il trattamento in godimento nel 2010;

(art.9 comma 2) la riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e l’individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali;

(art. 9 ,comma 2-bis) il limite massimo e la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale;

(art. 9 co. 17÷19) il blocco delle procedure contrattuali/concertative 2010÷2012, facendo salva l’erogazione dell’indennità di “vacanza contrattuale”;

(art. 9, co. 21) il blocco degli automatismi stipendiali e delle promozioni 2011÷2013, che congela gli automatismi/adeguamenti annuali delle retribuzioni e riconosce efficacia solo giuridica (e non anche economica) alle promozioni nel triennio di riferimento.

In stretta sintesi il DL 78/2010 ha previsto che per l’intero triennio 2011/2013, le retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazione , tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fossero escluse tanto dai meccanismi di adeguamento previsti per legge, quanto dall’applicazione degli aumenti retributivi (“scatti” e “classi” di stipendio) collegati all’anzianità di ruolo, nonché, addirittura, dal riconoscimento dei benefici economici correlati alle progressioni di carriera, senza possibilità successiva di recupero e senza possibilità di attivare comunque una procedura di concertazione.

Il collegamento normativo tra le previsioni del DL 78/2010 e l’Atto di Governo ora all’esame è dato dalle previsioni dell’articolo 16,comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98 che ha previsto che con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17,comma 2,della legge 23 agosto 1988,n.400 su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze sia possibile prorogare di un anno , le suddette disposizioni restrittive.

Il Consiglio dei Ministri pro tempore avvalendosi di tale norma decise pertanto di avviare lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica in esame con cui estende “il blocco dei contratti” agli anni 2013-2014 ad oggi previsto per gli anni 2010-2012 e all’anno 2014 il “blocco delle retribuzioni” finora previsto per gli anni 2011-2013 precisando peraltro come risulta nel comunicato n.73 del 21 marzo 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che "Questo consentirà al prossimo governo di scegliere tra la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali portando a termine la procedura del regolamento, come previsto dal decreto legge 98 del 2011 oppure di trovare una diversa copertura e così evitare per il 2014 il blocco delle progressioni e degli automatismi retributivi nel pubblico impiego".

In data 17 aprile 2013 il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema di DPR favorevolmente con osservazioni.

 

CONSIDERAZIONI

La manovra posta in essere dal governo, finalizzata al contenimento della spesa pubblica, appare ovviamente afflittiva nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione in genere ma ancor più di quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero di tutto il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

Tale maggiore penalizzazione è strettamente connessa al fatto che la struttura del trattamento economico del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si basa molto più di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione sul bilanciamento tra un rigoroso sistema gerarchico-funzionale, nel quale la progressione di carriera e l’anzianità di servizio sono componenti essenziali e imprescindibili degli assetti organizzativi, e un inscindibile “trinomio” anzianità-grado-retribuzione. Nel dettaglio, la suindicata norma ha pregiudicato la maturazione di alcuni istituti tipici/specifici del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso ,strettamente connessi alla valorizzazione dell’anzianità di servizio e alla correlata acquisizione di crescenti competenze professionali nonché più impegnative responsabilità di servizio, quali: l’omogeneizzazione, l’assegno funzionale e gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni nonché ha bloccato gli adeguamenti annuali indicizzati, classi/scatti stipendiali ed effetti economici delle progressioni di carriera, tra l’altro in grande parte legate a rigide procedure di selezione ed avanzamento che sono assolutamente definite dalla normativa vigente per le varie categorie di personale.

Tra l’altro merita sottolineare come il tetto salariale ostacoli di fatto l’impiego del personale ad esempio nella lotta alla criminalità poiché attesa la parziale possibilità di remunerare gli interventi stante il suddetto tetto si procede ove necessario con recuperi compensativi che evidentemente riducono la disponibilità effettiva del personale per le attività operative.

In sostanza, una normativa che ha avuto incidenze negative in modo devastante sia sulla funzionalità sia sulla motivazione del personale. Si pensi in particolare a chi promosso e magari anche trasferito in relazione a nuove e ben più rilevanti funzioni da assumere ,non viene remunerato con il giusto e previsto trattamento economico. Una norma quindi assolutamente opposta alle esigenze di un comparto caratterizzato da estrema gerarchizzazione e dinamiche salariali legate al grado e assolutamente iniqua visto che richiede sacrifici economici solo a chi ha maturato l’adeguamento economico nel periodo di riferimento delle restrizioni.

Stante le sperequazioni fin qui delineate appare evidente affermare che la norma non tiene evidentemente conto della specificità di tale Comparto riconosciuta per legge con l’art. 19 della legge 4 novembre 2010,n.183, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Un principio di specificità figlio di un quadro normativo “speciale” per il personale in uniforme, che esce virtualmente dalla “generalità” del pubblico impiego in quanto viene riconosciuta formalmente una “condizione” diversa, per effetto dell’adesione integrale a quel sistema di “valori” (tra gli altri solidarietà, coraggio, orgoglio, senso dell’onore, lealtà e generosità) e in relazione alla delicatezza e all’importanza dei compiti istituzionali, connotati da un elevato rischio operativo.

Un quadro di specificità ancora più restrittivo per il settore militare, sia quello appartenente alle Forze Armate sia quello delle Forze di Polizia, notoriamente sottoposto a una serie di limitazioni e obblighi imposti dalla normativa vigente, che lo collocano in una situazione atipica, generalmente definita con l’espressione "condizione militare", con vincoli precisi -complessivamente non riferibili ad altre realtà- al cui mancato rispetto corrispondono sanzioni disciplinari e fattispecie di reato anch’esse assolutamente particolari. Non è infatti da trascurare l’incompatibilità, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, con l’esercizio di ogni altra professione ;il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni politiche e di svolgere propaganda politica nel corso di attività di servizio, in luoghi destinati al servizio, in uniforme o qualificandosi come militari; il divieto di scioperare e di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali; i vincoli posti al diritto di riunione, di associazione, di pubblica manifestazione del pensiero, di allontanamento dalla località di servizio e di espatrio; il dovere assoluto di obbedienza, nei limiti posti dalla legge e nell’ambito del rapporto di subordinazione gerarchica.

D’altronde che le penalizzazioni precedentemente indicate e la peculiarità del Comparto siano rilevanti e reali venne subito dopo riconosciuto dal Governo pro tempore che nell’ambito della conversione in legge del DL 78 , istituì (art. 8, co. 11 bis) un fondo di 80 milioni di euro/anno (2011÷2012) per il finanziamento di misure “perequative” per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso interessato alle suindicate penalizzazioni con la volontà espressa di sterilizzarne gli effetti nel triennio in questione.

Peraltro, effettuati i debiti calcoli e dimostratosi il richiamato stanziamento palesemente inadeguato a garantire il rispetto degli impegni governativi assunti a più riprese e in diversi contesti e volti a ristorare pienamente il personale di Forze armate e Forze di polizia dei tagli imposti ai suoi peculiari istituti retributivi, il Governo emanò un successivo decreto legge n. 27/2011,convertito con modificazioni in legge n. 74/2011, con cui venne incrementato il fondo con 115 milioni di euro annui ,sottraendoli peraltro alle disponibilità assegnate per il riordino dei ruoli dall’art.3,comma 155 della legge 350/2003. Con tale legge peraltro sono state denominate “assegni una tantum” le misure perequative da concedere ed è stato legittimato il ricorso al fondo anche per compensare la mancata corresponsione ,per effetto del tetto salariale di “omogeneizzazione”, assegno funzionale e incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni. Preciso che gli assegni una tantum sono solo parzialmente validi ai fini pensionistici e non sono validi per il computo della buonuscita.

Tenuto conto che comunque le risorse accantonate garantivano solo il ristoro del 100% del taglio 2011,del 46% del taglio 2012 ed erano sufficienti a garantire solo il 16% del taglio del 2013, la stessa legge ha anche previsto la possibilità di finanziamenti aggiuntivi al citato fondo a cura delle Amministrazioni interessate,da attingere ai risparmi delle missioni internazionali di pace e al fondo unico di giustizia (FUG).

Per quanto riguarda il 2014 ,al momento, non vi sarebbe possibilità di alcun ristoro dei tagli ora previsti dallo schema di DPR in esame.

In occasione dei vari passaggi parlamentari delle norme finora richiamate, le Commissioni Difesa della XVI legislatura si sono espresse in modo assolutamente esplicito circa l’inadeguatezza delle norme proposte.

In particolare , in data 18 ottobre 2011 venne approvata dalla IV Commissione Difesa della Camera una risoluzione conclusiva del dibattito (n. 8-00151) con cui venne impegnato il Governo pro tempore a escludere il Comparto Sicurezza e Difesa, per l’anno 2014, dalla possibilità di prorogare ulteriormente i “tagli” in questione, almeno con riferimento alla fattispecie del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera . Così come in data 8 novembre 2011, risulta approvato in 5^ Commissione Bilancio del Senato della Repubblica l’ordine del giorno G/2969/2/5, presentato dai Senatori Saltamartini e Boscetto, con cui il Governo si impegnava, pur nell’ambito della difficile congiuntura economica e della finanza pubblica a valutare l’opportunità di adottare con urgenza le opportune iniziative atte a: “"impegnare i relativi fondi iscritti nella tabella 8 per assicurare un’interpretazione dell’articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010, nel senso che al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel triennio 2012/2014, sia assicurata la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l’impiego (indennità operative, indennità pensionabile, indennità di trasferimento, assegno funzionale, assegno non pensionabile dirigenziale e indennità di missione), con l’effettiva presenza in sevizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e merito".

Un ultimo aspetto da esaminare è quello del profilo di costituzionalità della norma in questione. Occorre infatti rammentare che la Corte Costituzionale, in occasione di pregresse manovre economiche, recanti deroghe temporanee ai ricordati meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione dell’altrettanto grave congiuntura economica del 1992, e in quel caso il sacrificio era di un anno, aveva già indicato i limiti entro i quali un tale intervento potesse ritenersi rispettoso dei richiamati principi costituzionali, osservando che “"norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all’articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso".

Ora, in presenza di una reiterazione di misure patrimoniali afflittive, la natura eccezionale e transitoria di una disposizione non può più essere predicata, credibilmente e plausibilmente.

Tra l’altro l’art. 9 del DL 78/2000 ha già palesato evidenti profili di incostituzionalità per cui con sentenza n. 223 del 2012 la Corte Costituzionale ha già di fatto cancellato le parti dell’art 9 che imponevano: il taglio del trattamento economico dei magistrati, il contributo di solidarietà oltre i 90.000 euro e la modifica del metodo di calcolo del Trattamento di Fine Servizio nel meno vantaggioso Trattamento di Fine Rapporto. Tra l’altro tali sentenze hanno aumentato l’iniquità dell’art.9 che ha così escluso una intera categoria di personale pubblico quali i magistrati ed ha incrinato anche il minimo di equità e proporzionalità dato dal contributo di solidarietà.

Nel prossimo mese di novembre la Corte Costituzionale ha calendarizzato il giudizio di numerosi ricorsi presentati da categorie di lavoratori pubblici diversi dai magistrati e dovrà pronunciarsi in ordine ai principi di incostituzionalità rimasti inevasi con specifico riferimento alla possibile violazione del richiamato art.3 della Costituzione.

In sintesi in relazione ai profili di dubbia costituzionalità della norma e all’esame in corso da parte della Corte Costituzionale, ai deleteri e più accentuati effetti sul Comparto Difesa e Sicurezza per effetto della dinamica gerarchico-salariale prevista per legge nonché in relazione alla specificità dello status giuridico e di impiego del personale delle Forze armate di Polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’analisi porta a chiedere che venga scongiurata per detto Comparto la proroga precedentemente illustrata al 2014 o al limite ne vengano sterilizzati gli effetti attraverso un’estensione della normativa che ha istituito il fondo per gli assegni una tantum anche al 2014, con relativo reperimento di ulteriori risorse. In proposito, rilevo dalla relazione illustrativa dello schema di decreto che i risparmi lordi che si verrebbero a determinare con la proroga delle disposizioni attinenti le progressioni di carriera (art. 9 d.l. 78/2010) sarebbero stimati in 160 milioni di euro per tutto il settore pubblico, una somma decisamente non rilevante rispetto al bilancio dello Stato e che dovrebbe essere decisamente minore per il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

Appare pertanto necessario approfondire immediatamente con il Governo l’entità delle risorse necessarie a ristorare completamente i singoli anni ed in particolare il 2014 per il Comparto , essendo i dati presenti nella annessa relazione riferiti globalmente alla Pubblica Amministrazione .

Conosciute le risorse necessarie va esplorata l’effettiva possibilità di ricorrere alla modalità di copertura prevista dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 27/2011, il quale consente di far fronte alle maggiori esigenze attraverso le risorse confluite nel fondo unico giustizia e alle riduzioni di spesa per le missioni internazionali sicuramente esistenti ove si consideri il trend in calo ed il dichiarato termine della missione ISAF in Afghanistan entro il 2014.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti ci chiediamo se tale ammontare non possa essere coperto con l’accantonamento per il 2014 delle risorse di cui all’art. 3, comma 155 – ultimo periodo – della legge n. 350 2003 (riordino delle carriere, 119 milioni strutturali).

Per ultimo infine, si potrà valutare la disponibilità/possibilità delle singole Amministrazioni di recuperare le risorse dai singoli bilanci o dalle ristrutturazioni riordini in atto senza dimenticare di esaminare l’opportunità di attendere la decisione della Corte Costituzionale sui ricorsi esistenti.

Infine, si richiama l’attenzione sulla esigenza di una apertura della contrattazione sotto il solo profilo normativo ovvero senza oneri, attese le numerose problematiche che potrebbero essere disciplinate specie in un momento di rivisitazione delle Amministrazioni e con particolare riferimento alla revisione del Modello di Difesa.

Riservandomi di predisporre, al termine del dibattito con i colleghi, il previsto parere, rilevo che questa potrebbe essere la prima occasione per il Governo di dare effettivo valore al principio della specificità del Comparto ,anche per confermare quanto espresso dal Presidente Letta durante il discorso iniziale con cui è stata chiesta la fiducia al Governo, che altrimenti per assurdo rischia di dimostrarsi un fattore penalizzante.

 
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