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La clausola dell’usufrutto con pagamento fino al 20% estesa anche al coniuge convivente ed al portatore di grave handicap: quasi fatta. Un’altro importante risultato sembra profilarsi ,per casadiritto e le famiglie (+ tutti gli ultimi aggiornamenti) PDF Stampa E-mail
Come annunciato ieri, la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, nella seduta del 18 aprile (Allegato), ha preso in esame la Risoluzione 7-00826 Rugghia ed altri sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi, dei conduttori di immobili della Difesa.
Dall'andamento della seduta, pur nel linguaggio per noi non sempre comprensibile ma necessariamente giuridico scaturito dall'intervento del Sottosegretario di Stato per la Difesa Filippo Milone, lo stesso Sottosegretario si è dichiarato disponibile ad una riformulazione delle norma tramite variazione da apportare all'attuale testo dell'art. 404 comma 4 del DPR 15 marzo 2010, n. 90. In altri termini la norma di applicherebbe oltre che al conduttore, anche al coniuge o altro membro del nucleo familiare, la clausola che prevede il pagamento di un importo sino al 20% del reddito mensile per acquisire il diritto all'usufrutto ferme restando le altre condizioni previste.
CASADIRITTO ritiene che quanto affermato dal Sottosegretario Milone, venga incontro alla richiesta fatta propria dalla Risoluzione Rugghia, e a quanto sostenuto e portato avanti da CASADIRITTO in tutti questi mesi di incontri e trattative più o meno ufficiali con le parti Responsabili della Difesa, a cui, in questa sede, rivolgiamo un ringraziamento.
Anche alla luce della attuale congiuntura economica, alla difficoltà di avere i mutui, e dai primi riscontri con i prezzi indicati nelle proposte di acquisto, il Comitato CASADIRITTO ritiene che per importanti fasce di utenti la richiesta di usufrutto possa rappresentare una decisiva soluzione, altrimenti non risolvibile se non attraverso una disponibilità economica improbabile per far fronte alle valutazioni di acquisto indicate dall'Amministrazione Difesa, non raggiungibili anche attraverso mutui bancari, vista l'età di oltre 65 anni e la scarsa capacità economica ( famiglie entro i limiti di reddito del Decreto Annuale ).
CASADIRITTO fermo restando tutta la riserva che dovrà mantenere fino alla lettura definitiva del testo e all'emanazione finale della norma sul D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, esprime tutta la propria soddisfazione dell'importante risultato che sembra profilarsi in dirittura di arrivo, (come abbiamo sempre detto "con il treno in corsa") rivolge un ringraziamento a tutti gli utenti che, con il loro sostegno, hanno voluto dare forza, voce e gambe, a questo ulteriore traguardo , che come ripetiamo, aggiunge un ulteriore tassello di giustizia e di equità, va ad inserirsi in un piano normativo (Regolamento ) che rimane complessivamente arcigno ed ostile.

Roma li 19 aprile 2012

Sergio. Boncioli
Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Sul sito www.casadiritto.it la risoluzione 7-00826 Rugghia-Calipari ed Altri nella Seduta del 18 aprile 2012 - IV Commissione Permanente Difesa

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

PARERE FAVOREVOLE DEL PARLAMENTO AL DECRETO ANNUALE REDDITI 2010 - 2011

Mercoledì 11 aprile la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha espresso parere favorevole (Allegato 4) al Decreto Annuale, che come già reso noto, indica i parametri reddituali al fine del pagamento dell'equo canone:

redditi anno 2010: 40.810,22

reddito anno 2011: 41.912,00

ferme restando le altre condizioni previste.

Come noto il Decreto approvato, dovrà ora seguire l'abituale iter , prima  quello della registrazione alla Corte dei Conti, e poi dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Sarà cura di CASADIRITTO seguirne i vari passaggi e rendere noto agli utenti la relativa conclusione. Successivamente dovrà essere affrontata la presumibile travagliata  fase di  applicazione con i rimborsi degli oneri relativamente  ai canoni mensili  pagati in più per quegli utenti  che per effetto dei nuovi limiti usciranno dai canoni di mercato per rientrare, su istanza a norma di regolamento, nel pagamento dell'equo canone.

Roma  li 12 aprile 2012-04-12

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Sul sito www.casadiritto.it la Seduta del 12 aprile 2012 Commissione Difesa e Decreto  Ministro Difesa approvato.

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E R A - O R A

Pervenuto in Parlamento l'atto di Governo n. 452 , riportante lo schema di Decreto ministeriale concernente il Piano Annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011.

Detto schema dovrà essere sottoposto a parere della Commissione Difesa della Camera entro il termine del 16 aprile 2012.

A margine, CASADIRITTO, ricorda a tutti l'opera di sensibilizzazione per il rispetto del diritto e delle norme messe in atto.  E' in grado di pubblicare in allegato lo schema e la Relazione Illustrativa, riportante tra l'altro i limiti di reddito previsti per il mantenimento del pagamento dell'attuale equo  canone:

- per i redditi familiari 2010, euro 40.810,22

- per redditi 2011, euro 41.912,10

Roma 3 aprile 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Sul sito www.casadiritto.it lo schema del Decreto e Relazione Illustrativa

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BUROCRATICA, ACIDA E INUTILE RISPOSTA

IL MINISTRO, PER VOCE DEL SOTTOSEGRETARIO, RISPONDE ALL'INTERROGAZIONE IMMEDIATA IN COMMISSIONE DIFESA N. 5/06446.

NEGATO L' USUFRUTTO ANCHE ALL'ALTRO CONIUGE IN CASO DI DECESSO.

CONTINUA A RIMANERE SOLO L'ACCRESCIMENTO. CASADIRITTO INSISTE

Come noto, sono già arrivate o sono in corso di recapito, le proposte di acquisto riguardanti i

n. 3.022 alloggi posti in vendita.

In corso d'opera già si era riusciti ad eliminare il versamento del 5% a titolo di caparra per gli utenti che, avendone i  requisiti, intendono optare per l'usufrutto che non implica alcun costo, ma solo una percentuale del proprio reddito.

Alla stessa stregua continuano i tentativi portati avanti da CASADIRITTO al fine di migliorare le condizioni di vendita o di acquisto del diritto di usufrutto , stante le altissime e ingiustificate quotazioni attribuite agli alloggi posti in vendita.

In questo senso sono andati e vanno tutti gli sforzi dentro e fuori il Parlamento,  e all'interno della Difesa stessa. Nella fattispecie l'interrogazione n. 5/06446 presentata al Ministro della Difesa dai Deputati RUGGHIA, VILLECCO  CALIPARI, LAGANA', FARINA e VICO del Gruppo Parlamentare del PD chiedeva al Ministro l'estensione del diritto di usufrutto anche al coniuge, qualora decedesse l'altro coniuge originariamente usufruttuario (unico usufrutto per moglie e marito in poche parole).

Ebbene, a parere di CASADIRITTO non poteva esserci modo più burocratico, freddo e inutilmente barbaro per negare tale diritto. Dentro questo confine passa  la linea che corre tra la  dignità di una vita insieme  (bisogna avere 65 anni) di due  coniugi al termine di una loro vita  onesta e dignitosa ma modesta nelle risorse  e l'arroganza di una Amministrazione  che al momento sembra non capire. Il coniuge che deve decidere sarà oppresso dall'idea  che alla propria morte , la propria moglie  vada in mezzo ad una strada.  Le famiglie che attendono una risposta rassicurante in merito, si sono viste dare un netto diniego. Il sottosegretario ha letto in maniera scolastica, quasi elementare, ministeriale ciò che dice attualmente il Regolamento. Una sorta di chiarimento di cui non ce n'era alcun bisogno, se non quello di suscitare irritazione. Appunto  la norma è già di per se bestiale e non a caso si chiede di modificare quella norma.

CASADIRITTO non demorderà e continuerà ancora a trattare ed adoperarsi  per raggiungere l'obiettivo.  Sono state già preannunciate altre  iniziative Parlamentari ed altri incontri con i membri di tanti Gruppi.

Anche se il tempo (60 gg. per chi ha già ricevuto la lettera) sta per scadere.

Roma li 29 marzo 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Sul sito www.casadiritto.it il testo dell'Interrogazione 5/ 06446 e risposta del Sottosegretario.

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06446

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 606 del 19/03/2012

Firmatari

Primo firmatario: RUGGHIA ANTONIO

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 19/03/2012

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario       Gruppo      Data firma

VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA

PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2012

LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA

PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2012

FARINA GIANNI

PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2012

VICO LUDOVICO

PARTITO DEMOCRATICO 19/03/2012

Commissione assegnataria

Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELLA DIFESA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 19/03/2012

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06446

presentata da

ANTONIO RUGGHIA

lunedì 19 marzo 2012, seduta n.606

RUGGHIA, VILLECCO CALIPARI, LAGANÀ FORTUGNO, GIANNI FARINA e VICO. -

Al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

al fine di dare realizzazione al programma pluriennale di cui all'articolo 297 del codice dell'ordinamento militare, il Ministro della difesa sta provvedendo all'alienazione della proprietà di alloggi non più ritenuti utili alle esigenze dell'amministrazione;

ai conduttori degli alloggi da alienare con età superiore a 65 anni e a quelli con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con il decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare è offerta la possibilità di decidere per l'acquisto del semplice diritto di usufrutto;

impegni assunti in sede ministeriale da rappresentanti del Governo prevedevano che il conduttore che si trovasse nelle condizioni sopraindicate, avrebbe potuto esercitare il diritto all'acquisto dell'usufrutto in solido per sé e per il coniuge convivente;

le lettere inviate ai conduttori, che prevedono entro 60 giorni la decisione se esercitare l'opzione all'usufrutto non chiariscono questo aspetto assolutamente rilevante ai fini della scelta da esercitare -:

se il Ministro intenda assumere in tempo utile le necessarie iniziative per evitare ai conduttori che esercitano l'opzione di acquisto dell'usufrutto, di trovarsi nella spiacevole situazione, nell'eventualità di un loro decesso, di non poter dare continuità nell'esercizio dello stesso diritto e alle stesse condizioni a favore del coniuge superstite.(5-06446)

IV Commissione - Mercoledì 28 marzo 2012

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06446 Rugghia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, norma che detta i criteri di vendita degli alloggi, prevede, in caso di diritto di acquisto dell'usufrutto da parte del coniuge o di altro membro del nucleo familiare, solamente la casistica dell'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento.

Infatti, tale articolo, tra l'altro, testualmente recita: «in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge».

In ragione di ciò, attesa la chiarezza della disposizione normativa, non si ravvedono i presupposti per assumere le iniziative richieste nell'atto.

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Casadiritto risponde ad una risposta più vittima della supponenza che carnefice

Suggeriamo all'on. Maria Antonietta Farina Coscioni, radicale, tra una battaglia civile e l'altra, di approfondire. la superficialità. non se la può permettere nessuno specialmente se si è parlamentari. Si rischia l'abbaglio.

Quando l'8 febbraio 2011, nella seduta conclusiva della Mozione 1-559 sugli alloggi della Difesa, alla Camera dei Deputati, avevamo udito le parole dell'on.le Beltrandi (radicale), documentate dal video, a suo modo fuori dal coro, il quale pur di distinguersi per avere visibilità, aveva scambiato i diritti che venivano violati con i canoni di mercato (insostenibili per definizione "istituzionale") per un atto giusto e dovuto. Si era pensato al solito atteggiamento di chi è per definizione, radicale in tutti i sensi. Le sue dichiarazioni di voto, che invocavano che quel tipo di canone era giusto e doveroso, passarono inosservate. Ora avviene che, prendendo spunto da una lettera che un nostro amico utente, con noi compartecipe del dramma che sta colpendo tutte le famiglie, ha inviato all'on.le Maria Antonietta Farina Concioni, radicale, quest'ultima risponde. Si apprende così dalla sua risposta che "noi radicali abbiamo sempre sostenuto che i sine titulo devono lasciare gli alloggi". Quale è in sostanza l'argomento forte: i sine titulo vogliono levare la casa ai caporali. Agghiacciante sintesi, che riflette drammaticamente quale è il livello del dibattito che gira in buona parte del Parlamento. In anni ed anni di disinformazione e depistaggi ora si raccolgono i frutti. Ma non è per la sparuta pattuglia di radicali, che in tanti anni hanno portato avanti coraggiose battaglie per i diritti civili. Quello che colpisce è che i nostri competitors, lavorando con mezzi spropositati e con l'ausilio dell'indifferenza ed il disimpegno di tanti, anche di gran parte di singoli componenti (per fortuna non di tutti) di chi doveva rappresentare le esigenze di tanti militari, con o senza consapevolezza hanno fatto passare quel concetto non vero e mistificatorio, che le case occupate dagli abusivi dovevano essere sgomberate e date ai legittimi assegnatari. Generali anche con il pallino di giornalisti, e giornalisti che volevano fare i generali si sono cimentati per anni su certi organi di stampa esprimendo gli stessi concetti. A qualcuno, per i suoi innumerevoli articoli, se ricordate un certo Piero..... chiamato affettuosamente Pierino, assegnammo ad honorem, il prestigioso premio Pulitzer di giornalismo. Loro, la realtà la conoscevano bene, ma la omettevano: erano noti le migliaia di alloggi vuoti, era noto che i 9.000 alloggi ASI non potevano sopportare i costi economici con un canone simbolico. E gli alloggi ASIR, per la loro assurdità, gridano vendetta morale. E che gli incarichi ad essi correlati, specialmente gli ASI, erano spesso artificiali e sovrastimati. Era nota la non attuazione del mutuo casa anche per i "caporali" voluta e pagata dagli utenti su una legge voluta anche da CASADIRITTO. Tutto questo era ampiamente noto. Purtuttavia stuoli di informatori dentro la Difesa e fuori, nei mass media, in ogni dove, hanno fatto veicolare quella agghiacciante e falsa sintesi: Sine titulo contro i caporali. Che cosa è valso documentare, anche in Parlamento, come ha fatto CASADIRITTO, in Commissione Difesa, da dover nascevano i canoni INSOSTENIBILI? La casa gratis poi non la vuole nessuno, ma proprio nessuno. Ma nemmeno i prezzi folli.

Ora l'on. le Coscioni, che del Parlamento è componente, se ne esce con quelle affermazioni. Lungi da noi la volontà di interferire sulle opinioni che possono e debbono essere varie e articolate, in Parlamento come al Bar, ma specialmente quelle espresse da un Parlamentare che è continuamente chiamato, in qualità del suo Alto Compito Istituzionale a svolgere funzioni legislative. Ma i dati sono quelli che sono e prescindono dalle opinioni. Ma per conoscere i dati sono necessari, impegno, capacità e scelte di coscienza. Omettiamo la buonafede, che fino a prova del contrario è a fattor comune. Per le scelte fatte secondo coscienza anche la sua storia non ammette dubbi. La sua battaglia che lei ha condotto partendo dalla sua tremenda scelta personale e di quella di suo marito, nota a tutti, ci da ampie garanzie. Quindi quello che sembra averla fatta prendere quella posizione, purtroppo sembra che sia il suo deficit di conoscenze. Ma se così fosse a questo c'è rimedio. Ma a questo sarebbe bastata l'impressionante mole di dati che viene fornita dal nostro amico che scrive. Noi di CASADIRITTO non stiamo a ripeterle. Quello che imputiamo non ammissibile è quello di non sapere vedere che la battaglia che da tanti, troppi anni porta avanti CASADIRITTO,  he di quelle battaglie ne è il portavoce, è una battaglia di DIRITTO. In questo particolare campo degli alloggi della Difesa, siamo avanti, molto più avanti della Deputata Coscioni e del Deputato Beltrandi, che per funzione e ruolo dovrebbero avere almeno l'obbligo, non certamente quello di avere le nostre idee, ma di approfondire le loro conoscenze. Un vostro slogan, che viene ripetuto fino all'ossessione, e che è condivisibile,  ecita: "conoscere per deliberare" E allora?

Roma li 25 marzo 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Sul sito il carteggio.

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COUNTDOWN: MENO 10 gg. AL 31 MARZO

I "Tecnici" di CASADIRITTO ricordano al "Tecnico" Sig. Ministro Di Paola che entro il 31 marzo 2012 dovrà emettere il Decreto di definizione del Piano Annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa con l'indicazione del reddito relativo all'anno 2011 previsto all'art. 306, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D. Lgs 15 marzo 2010.

Ricordano altresì che sia rintracciato in qualche cassetto il Decreto già firmato dall'allora Ministro della Difesa on. La Russa, relativo ai redditi del 2010 e non trasmesso, per ragioni ai più sconosciute, alla Corte dei Conti.

Ai nostri "tecnici" senza titolo di CASADIRITTO lo chiedono e lo sollecitano gli utenti degli alloggi della Difesa ed in particolare quelli con redditi medi, medio bassi e quelli che nel proprio nucleo familiare è presente un portatore di grave handicap. Al Ministro lo impone l'obbligo di Legge.

Roma 22 marzo 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

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CASADIRITTO INCONTRA L'ON.LE BIANCOFIORE

Il giorno 14 marzo u.s. ha avuto luogo, presso la Galleria dei Presidenti - Camera dei Deputati, il previsto incontro tra l'on.le Michaela BIANCOFIORE (PDL) e una delegazione dell'Associazione CASADIRITTO, composta dal Coordinatore Nazionale Sergio Boncioli ed i Delegati Livio Correani, Antonio Carangelo e Nicola Gaudiello.

Al centro dell'iniziativa, preparata con particolare riguardo e in stretta condivisione con gli utenti altoatesini, è stato l'esame della situazione che si è venuta a creare presso gli assegnatari degli alloggi della Difesa e le loro famiglie, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ministero Difesa del 16 marzo 2011 concernente i canoni di mercato, alla luce della immediata decorrenza degli stessi, all'atto dell'avvenuta notifica. Come noto, l'applicazione di detti canoni, davvero insostenibili, ha provocato le note e drammatiche conseguenze costringendo le famiglie a migliaia di ricorsi al Tribunale Amministrativo o al Presidente della Repubblica e in alcuni casi a dolorosi abbandoni, in quanto i canoni determinati con regole assurde e penalizzanti, non sono alla portata delle famiglie di militari in servizio o in pensione. Nel vivo dell'incontro il Coordinatore ha fornito all'on.le BIANCOFIORE ampio materiale documentale. Successivamente sono stati esaminati alcuni aspetti riguardanti il Regolamento sulle vendite affrontando alcuni aspetti riguardanti la parte tutela coniuge (usufrutto) e quella relativa al meccanismo di virtuale aumento del reddito.

Al termine, le parti si sono dichiarate soddisfatte dell'esito dell'incontro. L'on.le BIANCOFIORE ha espresso la convinzione che si adopererà in maniera tempestiva e propositiva per prendere tutte le iniziative a livello parlamentare che dovessero essere ritenute opportune per risolvere le questioni sul tappeto. L'Associazione CASADIRITTO esprime il proprio ringraziamento all'on.le BIANCOFIORE auspicando che questo primo incontro costituisca l'inizio di una serie, per trovare una giusta ed equa soluzione su  un problema che deve conciliare le giuste esigenze della Difesa con le necessità ed aspettative delle famiglie.

Roma 15 marzo 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

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MODIFICATE LE LETTERE DI PROPOSTA DI ACQUISTO PRIME SIGNIFICATIVE RETTIFICHE IMPORTANTI VARIAZIONI ANCORA POSSIBILI LOTTA CONTRO IL TEMPO

1. VENDITE

Sono state già recapitate, a cura della competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, a firma del Direttore Generale, le prime lettere di rettifica e chiarimento che nel contempo, azzerano i termini di 60gg.  di tempo per decidere e rispondere alla proposta di acquisto. Questa nuova lettera raccomandata, che riportiamo integralmente in Allegato 1, recepisce in toto quanto richiesto da CASADIRITTO già con  quanto riportato su "ECCO LE LETTERE" (Allegato 2) nella parte  Allegato C alla lettera - Usufrutto.

Si tratta di questo.

Viene finalmente stabilito, nel caso di scelta dell'usufrutto previsto all'articolo 404, lettera a . DPR n. 90 del 15 marzo 2010, per coloro con almeno 65 anni che rientrano nei criteri previsti dal Decreto di Gestione Annuale, non è più previsto il versamento di alcuna caparra, ma il pagamento dell'intero usufrutto a vita, viene assolto con rateizzazione di un importo nella misura "fino al 20% del reddito mensile". Questo importante distinguo, viene ora esplicitato anche nella parte allegati, inserendo appunto, come richiesto, un ulteriore allegato C 1. Quindi in questo caso, niente caparra del 5% dell'intero valore dell'usufrutto, come veniva evidenziato nella prima lettera raccomandata, e nuova decorrenza dei termini.

Questo è un risultato importate, anche alla luce dei  prezzi scandalosamente  esagerati, posti a base delle vendite. Non potendo comprare l'alloggio, visto gli altissimi prezzi,  molte famiglie, dentro i requisiti, potranno salvarsi solo con l'usufrutto.

Nella nuova lettera, di massima attenzione è la parte che recita " Eventuali necessità di ulteriore adattamento si rendano indispensabili all'esito della formalizzazione dell'intervento modifica normativa o di altra variazione di riferimento, saranno immediatamente comunicate alla S.V. da questa Direzione Generale."

Quale " AltraVariazione"?

E' qui che potrebbe finalmente avverarsi quanto da sempre proposto da CASADIRITTO e cioè che l'usufrutto sia esteso alle stesse condizioni anche al coniuge convivente, qualora, successivamente all'atto notarile, il titolare del diritto dell'usufrutto, decedesse.

Attualmente la norma prevede  che  per l'altro coniuge, venga  previsto solo l'usufrutto legale, norma molto onerosa e difficilmente accessibile in quanto:

- le banche non accendono mutui per l'usufrutto;

- ad esempio per una persona 60 enne, l'usufrutto legale ha un costo pari al 60% dell'intero costo dell'immobile in vendita.

Una pura follia, alla quale occorre porvi rimedio.

IMPORTO FINO AL  20%  DEL REDDITO MENSILE

Ancora da chiarire, magari con un nota applicativa, la norma che lega il pagamento "fino al 20% dell'importo mensile del reddito".

E' importantissimo quanto si richiede e cioè che l'importo sia calcolato su un reddito  al netto delle imposte. Questi redditi interessati alla norma sono medio bassi, si riferiscono a vedove, pensioni d'annata, personale escluso dal servizio per motivi di salute e andati in pensione molto prima del tempo, pensioni o redditi  familiari monoreddito, reversibilità che normalmente "navigano da 800 a 1.800 euro al mese. Su tali importi anche la differenza tra netto e lordo, che è fatta dalle imposte dirette, IRPEF, IRPEF REGIONALE E COMUNALE e altre imposte,  diventa decisivo. Tale  precisazione non necessita di alcuna variazione normativa ma solo di una nota applicativa. Ma appunto, bisogna farla.

PREZZI INACCESSIBILI

Rimane inalterata la formulazione dei prezzi inaccessibili, già precedentemente evidenziata, e non documentata. Ritorniamo a chiedere che venga giustificata almeno da una scheda tecnica.

2. CANONI

Decreto del 16.3.2011 art. 2 comma 6. Variazione annuale ISTAT al 100%.

Sappiamo come, su questo argomento dei canoni di mercato, quanto impegno ha profuso CASADIRITTO, anche in perfetta solitudine, in antitesi con quella parte della Difesa che va sotto il nome di "Obiettivo9". Sono in corso e pendono presso i TAR di tutta Italia, con massima concentrazione presso il TAR del Lazio, oltre mille ricorsi. Il problema più grosso dei canoni folli, è concentrato sulle più importanti città  del Centro Nord, quanto al Sud i canoni applicati  si avvicinano con approssimazione e fatte le dovute eccezioni, all'importo derivante con la vecchia maggiorazione del 50%. Vedremo, aspettando con ansia le sentenze del TAR, che è prevista per il 30 maggio p.v. , facendo tanti auguri per le famiglie interessate.

Ciò non toglie che in questa fase, si continui ad insistere, chiedendo che l'applicazione della variazione ISTAT  sia ricondotta al 75%, come peraltro già era in vigore  precedentemente.

3. DECRETO DI GESTIONE ANNUALE REDDITI  2010.

Ora art. 306 comma 2 D. Lgs. N. 66 del 15.3.2010.

Il Decreto, come noto, già firmato dall'ex Ministro La Russa, non è mai andato alla Corte dei Conti.  E' stato messo su un binario morto. Ciò rende impossibile una corretta applicazione dei redditi 2010 ed altre normative collegate, a meno  che non si vogliano aprire altri scenari con prevedibili conseguenze ed implicazioni di carattere amministrativo, economico, giuridico e giudiziario, derivanti da applicazioni indebite di canoni di mercato, irriguardose  non applicazioni della Legge 104, con contenziosi insostenibili  sia per gli utenti che per la stessa Amministrazione tramite i Comandi Periferici sui quali in alcuni casi sorgono forti dubbi sulla loro capacità gestionale, con il  loro comportamento imbarazzante. Ricordiamo ancora quanto è accaduto presso un Comando della Capitale presso il quale sono  accaduti almeno due episodi che vede come protagonista   un suo  componente   i cui atteggiamenti sono stati sottoposti in seguito  a rilievi e pesanti osservazioni da parte dei suoi superiori. Tutto questo ci fa ritenere a rischio, l'applicazione corretta di più decreti annuali ( quello del 2010 e del 2011 di prossima emanazione)  nel groviglio amministrativo che ne deriverebbe.

Per paradosso potrebbero essere emessi anche recuperi forzosi indebiti per "sfondamento" del reddito. Solo un tempestivo intervento in extremis potrebbe evitare il peggio, considerando che già si è in piena consegna dei CUD relativi ai redditi del 2011.

QUEL POMERIGGIO......

Dopo quel pomeriggio, molto impegnativo, verso sera due persone ritornavano  a casa,  verso la Via Prenestina. Forse qualcosa di era mosso, altro si  poteva ancora muovere. Fermarsi, fare una manutenzione possibile delle norme, poteva rappresentare un segnale non trascurabile di saggezza. Poi domani, sarebbe stato un altro giorno.... Ma  si profilava un altro pericolo: il tempo, non certo quello meteorologico, che non giocava a favore.

Roma li 14 marzo 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Sul sito www.casadiritto.it :

NUOVA LETTERA RACCOMANDATA (con allegati)

"ECCO LE LETTERE"(con allegati)

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P R E S A - D' A T T O

A causa dell'aumento dei costi  e di una ancora insufficiente  partecipazione  di tanti amici utenti, diventa sempre più incompatibile  sostenere spese, se ciò non venga legato al tradizionale sostentamento libero e volontario. Tutto ciò comporta un ridimensionamento  che comporterà una riduzione dell'informazione e di parte dell'attività, quali convegni, incontri fatti sempre con infinito sacrificio e mezzi scarsi. Drasticamente si dovrà ridurre l'informazione cartacea, elemento essenziale ed insostituibile nell'informazione.  Pur  rivestendo importanza il ruolo del sito di CASADIRITTO non potremmo a lungo trascurare  un settore così importante come quello dell'informazione diretta, quale quella rappresentata da documenti diffusi porta a porta che soli, creano  quel vincolo di discussione e conoscenza tra le famiglie. Il confronto e lo scambio di idee è e rimane alla base per  ogni partecipazione democratica e di elaborazione conseguente che è alla  base di CASADIRITTO. Al contrario rischieremmo bellissimi soliloqui per pochi intimi.  Purtroppo in questo frangente, non possiamo che prendere atto delle difficoltà  ed agire di conseguenza.  Confidiamo per l'immediato, ad una rapida inversione di tendenza, affinchè tale forma di informazione possa riprendere il suo corso, specialmente per quelle famiglie impossibilitate a collegamenti internet che non potranno essere sempre informate.  Confidiamo che anche in questo caso, altri si facciano carico, che è un principio fondamentale della solidarietà a cui sempre ci richiamiamo.

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

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LA CORTE DI CASSAZIONE CONDANNA IL MINISTERO DELLA DIFESA AL PAGAMENTO DELL'ICI ( ORA IMU ) NON AVVERRA' CHE ..............

LA SENTENZA

(Allegato 1)

Una di quelle cose che desteranno scalpore. Ma ancora le sue conseguenze non sono emerse nei suoi aspetti più deflagranti, stando ai contenuti della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione  (quindi non più appellabile per i soggetti interessati ), con sentenza n. 20041 del 30 settembre 2011. Secondo quanto disposto, il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro-tempore, viene condannato definitivamente, al pagamento delle spese di causa e delle spese prenotate a debito, in una controversia inerente  al pagamento dell'ICI, vantata dal Comune di Fontana Liri (Frosinone)  su immobili di proprietà della Difesa non rientranti "stricto sensu" nei fini istituzionali.

Nella sostanza il Comune pretendeva il pagamento dell'ICI. E così è stato stabilito, perché i motivi  invocati per non pagare sono risultati infondati.

COSA FARANNO TUTTI GLI ALTRI COMUNI?

A seguito di questa sentenza della Corte di Cassazione, è presumibile che con i Comuni con cui è attualmente in corso un contenzioso per gli stessi motivi e per quelli che lo apriranno (visti i tagli pesanti a cui gli Enti Locali sono stati sottoposti) potrebbero vedere  in questo canale  un inaspettato  versante su cui riversarsi, le cui stime sono valutate:

- 40-60 milioni di euro  per l'ICI pregressa;

- 10-20 milioni di euro per ogni anno.

Cifre importanti ed inevitabilmente arrotondate in mancanza di dati ufficiali.

CHE FARA' LA DIFESA?

Questa sentenza è  definitiva e nelle motivazioni viene ribadito che l'esenzione dell'ICI spetta solo  " se l'immobile è direttamente destinato allo svolgimento di compiti istituzionali" Pertanto il pagamento persisterebbe nei casi: " di utilizzazione indiretta ai fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per preminente soddisfacimento di esigenza  di carattere privato , quali quelle abitative propria del cessionario e della propria famiglia della quale è certo sintomo il pagamento del canone".

Parole giuridiche, ermetiche, in punta di fioretto sulle quali CASADIRITTO  non è in grado ne di commentare, ne di proporre scenari futuri. Ma una cosa è certa e inconfutabile: l'Amministrazione Difesa è stata condannata, sia alle spese di causa , che a quelle a debito. Come reagirà.

E' scontato che affronterà i giudizi, di volta in volta, Comune per Comune. Ma dopo le sentenze?

Ci viene un dubbio.  Secondo conti grossolani ma vicini al vero, considerando nel computo non solo gli alloggi ma anche le caserme dimesse ma ancora in suo possesso e così altre infrastrutture, terreni, si potrebbe aver accumulato debiti  per decine di milioni.

IPOTESI  PEREGRINA?

A meno che si abbia una idea lungimirante, ma fuori della portata, cominciando per esempio a sistemare i 4.000 alloggi vuoti, mettendoli subito a reddito, restituendoli alla loro "funzione"  di servire come abitazione e non come mucchio di calcinacci, è facile immaginare che qualcuno, colpito da un lampo di genio, possa far ricadere l'onere dell'ICI (ora IMU) sulla testa degli utenti con titolo e senza titolo (meglio naturalmente se solo per quest'ultimi.....)

CASADIRITTO, che nella sua ragione di esistere si richiama al diritto, sia formale che sostanziale, e di questo non c'è bisogno di certificazioni di sorta, ma di elementari  e naturali predisposizioni, è in grado spesso di saper decifrare e decodificare scenari che poi in seguito, si rivelano molto vicini alla realtà, anche se al momento sembrano fantascienza.

NORME CONTRONATURA

Attualmente c'è una legge che regola l'istituzione dell'ICI , vale a dire il D. lgs n. 504 del 1992 (Allegato 2) che al di la della individuazione degli immobili che ne sono soggetti, cosa ardua e ritornata in questi giorni d'attualità con la nota  polemica sugli immobili di  competenza  religiosa,

( immobili di non esclusivo esercizio" spirituale") individua quali immobili sono soggetti e quali ne sono esclusi. MA UNA COSA E' CHIARA: IL SOGGETTO CHIAMATO AL PAGAMENTO E' SOLO ED ESCUSIVAMENTE  CHI DI QUEL BENE NE E' IL PROPRIETARIO O USUFRUTTUARIO SECONDO LEGGE. ALTRE INTERPRETAZIONI ARDITE O FRUTTO DI ALTRETTANTO ARDITE INTERPRETAZIONI  AUTENTICHE " MADE IN VIA XX SETTEMBRE" NON POTREBBERO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE. Su questa partita , che occasionalmente potrebbe essere quella dell'ICI, ma più in generale riguarda tutte le norme in qualche modo contro natura inaugurate dall'Obiettivo 9  che si sono  palesate  dall'inizio del 2008 in poi , si gioca una partita ancora molto più grande di quella dei 1.000 o 2.000 euro all'anno che potrebbe essere il costo di quello che si teme che possa costituire un nuovo Obiettivo o per adesso  è a livello di ipotesi solo immaginata da CASADIRITTO. Si gioca la partita della credibilità e più in generale vorremmo dire della Legalità.

VORREMMO SBAGLIARE

Ripetiamo per la terza volta. E' solo forse solo  fantasia leggermente complicata  di CASADIRITTO , ma se prendesse piede e forma tra chi ha i poteri prima per proporlo e poi per attuarlo, magari con una piccola "manutenzione" delle attuali norme se fosse necessario, allora si che a quell'Amministrazione che ciò attuasse, sarà attribuito, magari "ad  honorem" il rating della tripla Zeta.

L'esperienza ci dice che talvolta anche se si è toccato il fondo e si dovrebbe solo risalire,  succede che lo si voglia raschiare per andare ancora più giù.

CASADIRITTO per adesso  vuole  lanciare  un doveroso segnale di allarme sia alle famiglie e soprattutto  agli Organi più responsabili della Difesa in cui confidiamo.

Roma 7 marzo 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

P. S. Una illazione non si può smentire, ma forse una  precisazione da parte di Fonti Ufficiali sarebbe la benvenuta.

Sul sito www.casadiritto.it :

Allegato 1 - Sentenza Corte di Cassazione  del 30 settembre 2011

Allegato 2 -  Legge n. 504 del 1992 istitutiva dell'ICI

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E C C O - L E - L E T T E R E

"CONDIZIONI DI VENDITA DELL'UNITA' IMMOBILIARE...." RABBIA E DELUSIONE

Prezzo di vendita supervalutato, i cui dettagli appaiono segretati. Per l'usufrutto errori ed opacità, comunque non chiarezza, già centinaia di famiglie in subbuglio. Ci sono solo 60 giorni  dal ricevimento della raccomandata  per capirci qualcosa. OSTIA (Aeronautica) e CIAMPINO (Marina) i primi casi. CASADIRITTO chiede urgentemente una  interpretazione autentica  di alcune norme  ed i dettagli nella formulazione del prezzo.

Come preannunciato precedentemente da CASADIRITTO il 23 gennaio u.s. ( A A A VENDESI?)

è cominciato in queste ore,  seppure in sordina, l'invio delle lettere raccomandate contenenti "le modalità e le condizioni di vendita dell'unità immobiliare in atto da Lei(con la maiuscola) occupata, che  di seguito viene dettagliato". Riportiamo in allegato l'intera lettera ed allegati, (Allegato 1) pensando di offrire almeno una opportunità per meglio capire  a tutti quelli che sono in attesa di riceverla,   anche in considerazione che le lettere spedite sono solo un piccolo quantitativo, 150 su 3.000  L'agognata lettera,  tanto attesa e invocata come un totem, sperata, da tanti anni prima, temuta ora. che si dispiega con le sue certezze irrevocabili ma  accompagnata da omissioni e  opacità.

L'INFORMAZIONE

Singolare, il comportamento della Difesa. Una occasione unica.  Per la prima volta nella sua esistenza, procede ad un vendita degli alloggi rivolgendosi non ai clienti, come farebbe qualsiasi società immobiliare, ma  dovrebbe rivolgersi, come   è giusto che sia , a concessionari o ex concessionari, comunque a dipendenti o ex dipendenti  in una maniera che nemmeno l'ultimo affarista avrebbe fatto. Non ha organizzato nessuna struttura in grado di informare preventivamente i destinatari circa le modalità  molto complicate, relative all'acquisto,  le due possibilità nella scelta di usufrutto, o la mancata opzione. In verità organizzare una qualsiasi forma di informazione non era semplice, visti i precedenti che avevano portato all'emanazione del Decreto Ministro della Difesa del 18 maggio 2010, poi inglobato  nei Decreti legislativi  n. 66 del 15 marzo 2010 e del dpr n. 90 sempre del 15 marzo 2010.  Bisognava fare una monumentale opera di ALFABETIZZAZIONE degli apparati e dei Comandi Periferici,  cosa davvero ardua. Tutti se ne sono accorti dell'enorme discrasia esistente tra  Organismi Centrali e Comandi periferici. Fatto sta che   nessuna informazione è arrivata ai destinatari ed a quelli che  sono i destinatari per  l'acquisto di  alloggi vuoti o inoptati all'asta,  compreso  il personale militare o civile in servizio, almeno per la prima fase dell'asta.  Nessuno è stato informato dalla Difesa e chi lo è stato, in maniera  settoriale è quando, per caso ha letto la Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2011,

n. 80 (ALLEGATO 2) ove sono apparsi città per città, alloggio per alloggio, tutti i 3022 alloggi posti in alienazione. Il riserbo  nell'informazione in questo caso sfiora l'omissione  e c'è da chiedersi il perché.

Quindi:

- nessuna comunicazione preliminare;

-misteriose visite presso gli alloggi, ancora in corso,  con gente di varie e non specificata professionalità  che va e viene , non si sa se per i canoni o per le vendite. (naturalmente dopo che i canoni erano già stati applicati);

- nessuno spazio all'interno dell'elegante e sontuoso sito Difesa.it .è stato aperto.

Nulla di quanto una persona normale avrebbe dovuto non solo aspettarsi, ma addirittura pretendere.

E' VERO CHE C'E' CASADIRITTO ha fatto di tutto per fare ed informare, per migliorare  in ogni dove quei provvedimenti mentre era in corso la loro approvazione,  ma altra cosa dovrebbe essere la DIFESA.  Trattare migliaia di persone in modo normale, per questo Amministrazione diventa addirittura rivoluzionario. Per parte di  loro, i vaniloqui fatti di riunioni ove l'unica preoccupazione è che non emergano le loro "delibere"  e vadano  in mano avversaria, che sarebbe CASADIRITTO,  la dice lunga. Insomma essere controllati, non gli và. Ed è comprensibile. Visto quello che decidono.

Qualcuno dovrebbe spiegare loro e ricordare che sono dipendenti dello Stato, e che dovrebbero rispettare come tutti i cittadini quanto lo Stato prescrive. A cominciare da quella bestemmia " canoni insostenibili" da qualcuno scritta in un documento e di cui prima o poi qualcuno sarà chiamato a giustificarsi.

MA VENIAMO ALLA LETTERA  ED AI SUOI CONTENUTI

1. DETTAGLI.

Prezzo di vendita.

Desta sorpresa prima, stupore  poi, quanto  sia opaco  nei  contenuti  ed è invece esplicitato nella estrema sintesi,  al punto 1. a., ove viene indicato il prezzo di vendita. Al di la di ogni considerazione di tipo economico (I prezzi sono esattamente più del doppio del loro valore effettivo, anche paragonati con altri eventi di dismissione del patrimonio pubblico  di Enti avvenute recentemente ad OSTIA ROMA), vengono scrupolosamente e maniacalmente messi in luce  ed in dettaglio, tutti gli oneri accessori, forse per coprire i veri dettagli costituenti la formazione del prezzo.

Si comincia dal costo dell'accatastamento, naturalmente con IVA al 21%. Facciamo osservare che secondo le linee programmatiche dettate dal Governo, se non succede un miracolo economico, l'IVA ad ottobre, dovrebbe aumentare di un paio di punti, cioè al 23%. Gli atti veri e propri, per queste prime lettere verranno stipulati, si prevede,  entro l'anno.

Poi vengono indicati altri due gruppi:

- Compensi Atti di dismissione costituita da:

Tariffa minima ridotta per dismissione più IVA

- Compensi Atto Mutuo, costituita da:

Compenso relativo al Costo della Relazione Ipocatastale, che è in relazione al costo del bene;

Tassa Archivio Notarile

Tassa ipotecaria  per l'annotamento della surroga;

Il tutto soggetto ad IVA 21 per cento o quello che sarà.

Naturalmente, essendo tutto fluttuante non viene nominato il tasso  d'interesse su Mutuo da chiedere, e non c'è traccia di convenzioni bancarie. Sappiamo come tutti da notizie  che ci bombardano in ogni dove, che per un tasso fisso, Euribor, indica che non possa essere dal 1 gennaio 2012 , inferiore al 5 - 6 per cento, su cui aggiungere la batosta legata alla polizza assicurativa da attivare, per tutta la durata del mutuo, cui le banche non ti fanno sottrarre. E' utile ricordare che la polizza, il mutuo e tutte le cianfrusaglie non possono esimersi dall'età anagrafica dell'acquirente che realisticamente come media, si aggira sui 55 - 60 anni, ma  si va anche oltre, quindi con pagamento parallelo di rate assicurative molto importanti.

DETTAGLI SUL PREZZO DI VENDITA

Non viene esplicitato nessun dettaglio.

A questo proposito l'art. 6 punto 5 recita: " La Direzione Generale  determina, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 1 comma 4., IL PREZZO DI VENDITA".  Quindi, sembrerebbe, che  in quella Sede il prezzo è stato  definito.

Ma allora perché non allegare , con l'indicazione del prezzo, quali sono stati i criteri  applicati (base di partenza, coefficienti di ogni genere ed altro, magari  eventuale l'abbattimento per Certificazione Energetica ACE obbligatoria dal 1 gennaio 2012 con classe non eccelsa)   classe, da A a G e se per caso... il contraente, magari sine titulo e magari abusivo, ma pur sempre, in linea di diritto, contraente, debba essere messo al corrente, per verificarne la rispondenza?

CHI GIOCA A  "IL PICCOLO IMPRENDITORE ?

C'era un gioco, molto utile che accompagnava l'infanzia di tanti di noi " Dissuasori "compresi.

C'era "Il Piccolo Chimico" , "Il Piccolo Scienziato", "Il Piccolo Falegname" e così via. Ma erano giochi didattici, per bambini ove tutto poteva accadere. Ci mancava  quel mestiere, che ora, in età piuttosto adulta alcuni si sono cimentati, con l'aiuto di arroganza, cinismo e una esuberante dose di estemporaneità e disinvoltura,  già manifestate nello scrivere le regole di cui sono infarcite le norme. Ma come pretendere di rimediare a tutto il percorso che ha seguito il Regolamento, con tutti i vani tentativi fatti per  migliorarlo, e poi immaginare ad una lettera che risolvesse di un colpo, tutte le iniquità? Ma almeno ci si sarebbe aspettato che non ne accentuassero  gli aspetti più critici.

Se il diritto lo mescolano ben bene con  il rancore anche personale che li hanno impegnati fin dalle prime bozze nel maggio del 2008 , sappiamo  il risultato. Sia in ordine agli affitti, sia adesso per le vendite. Per questi " imprenditori" ed il loro mondo, basta  dare un'occhiatina al  Il Sole 24 Ore e poi applicare la loro medicina. Il piatto è servito.

ALLEGATI  ALLA LETTERA

Usufrutto. (Allegato C)

Laddove  ai prezzi senza "etichetta", viene fatto il bis, è nella mancanza di chiarezza degli Allegati, in particolare nella parte dedicata all'Usufrutto.

Il punto 3.3. della lettera  - "Prezzo di vendita del diritto di Usufrutto" (vendita di un diritto?) recita: " ai sensi dell'art. 404 del DPR 90 del 15 marzo 2010 (che riporta il Decreto del 18 maggio 2010) ai conduttori  ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo non superiore a quello (Decreto annuale) ... è data facoltà di rateizzare il prezzo dell'usufrutto in rate mensili di importo non superiore al 20% del reddito mensile. Compreso il costo della necessaria garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa. Poi c'è il diritto all'usufrutto semplicemente per età anagrafica dei 65 anni, senza altre condizioni, ma con versamento della caparra a parte.

Tutto chiaro? Seppure con fatica, si.

Ma allora perché nell'Allegato C  alla lettera in questione "DIRITTO DI OPZIONE ALL' ACQUISTO DEL DIRITTO DELL'USUFRUTTO (dichiarazione sostitutiva) viene richiesto o con bonifico, o assegno circolare non trasferibile, o con fideiussione bancaria, la caparra?

Immaginiamo ad un madornale ma ingiustificabile errore, ad un inciampo involontario.

Si sono confusi i due diritti, legati ad una diversa applicazione del diritto di usufrutto,  nella ipotesi assolutoria e più benevola. Quella di due soggetti ultra sessantacinquenni ed oltre. L'uno con il solo limite di età, e l'altro con il limite di età ma con reddito familiare entro i limiti ed i termini del Decreto Annuale. Quindi utilizzare per due situazioni differenti, un solo allegato, riteniamo sia sbagliato.

Sappiamo quanto le norme siano state tormentate , al Parlamento, con il COCER, alla Corte dei Conti, Al Consiglio di Stato . Trattative su cui CASADIRITTO ha potuto fare osservazioni  al Parlamento ma anche direttamente  con il Sottosegretario CROSETTO. Possiamo testimoniare che l'allora Sottosegretario diede  ampie assicurazioni su questo ed altri punti in discussione, come l'estensione al coniuge  superstite del diritto post mortem dell'altro coniuge dello stesso usufrutto. Sappiamo che altri punti erano sul piatto,  e che dovevano e dovrebbero ancora essere chiariti e soprattutto risolti in sede di circolari esplicative (interpretazione autentica della norma) sia a modifiche da apportare al Decreto Legislativo, con  altri interventi di "manutenzione": Ma almeno ci domandiamo, su quelle cose su cui avevate dato a CASADIRITTO la "vostra parola d'onore" (ricordiamo l'articolo TELEFONO ROSSO) se ha ancora un senso,  volete intervenire? Oppure l'on.le CROSETTO, nel suo operativo Ufficio di Via Napoli si era fatto  all'epoca sostituire da un suo sosia ?

Ma se le lettere sono partite in quel modo..... In questo momento così cruciale, non ci sia poi qualcuno che ci accusi di non essere abbastanza discreti e diplomatici. Di troppa discrezione e di troppa diplomazia,  potremmo essere le prime vittime.

Roma li 23 febbraio 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore NazionalemCASADIRITTO

Sul sito www.casadiritto.it :

Copia integrale lettera vendita alloggi completa di allegati da  riempire e spedire entro 60 gg.

G.U. n. 80 del 26 marzo 2011 riportante l'elenco completo dei 3.022 alloggi in vendita.

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FOGGIA:  AL  DI  LA  DI OGNI  RAGIONEVOLE  DUBBIO PERICOLOSE ACROBAZIE AEREE SOPRA LE TESTE DI  11 FAMIGLIE  al "VILLAGGIO AZZURRO"

E' accaduto anche questo e CASADIRITTO vuole aiutare a fare chiarezza, rendendo noto un episodio straordinario  per modi e tempi.

"Villaggio Azzurro" Ex Aeroporto - GINO LISA - Foggia, Italia. Una tranquilla comunità di famiglie di ex militari dell'Aeronautica, conduce alloggi della Difesa .Non persistono nell'area apparenti interessi militari. Parte di queste famiglie rientrano nella categoria dei " protetti" parte nella fascia reddituale  non compresa. Entrambi, come in ogni parte d'Italia, vorrebbero tranquillità e normalità. Condizioni, quelle, che si rischia entrino su un terreno riservato all'utopia, genere perlopiù  attribuito  a liberi pensatori, asceti o al massimo a quello dei grandi  predicatori. Quindi vivere in santa pace, oggi è una pura utopia e di questo gli abitanti del " Villaggio Azzurro" di Foggia, stentavano a rendersene  conto. Case  ad un piano, singole o bifamiliari, costruite negli anni 40.

Dal giorno 29 gennaio 2012  si trovano con un problema in più, anzi con "il problema". Vengono loro recapitate, quel giorno, a ciascuna famiglia, delle lettere datate 18 gennaio 2012  (allegato 1) con le quali viene notificato il rilascio del proprio alloggio, dall'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3 Regione Aerea di Bari, a firma del Comandante Gen. D.A. Vitaliano CORMIO, in quanto gli alloggi non rispondono più ai criteri di "agibilità" e pertanto sono inagibili "tali da sussistere concreti pericoli di crollo" oppure in altri casi "l'alloggio in oggetto risulta interessato da una serie di rilevanti problematiche e criticità igienico sanitarie ed impiantistico infrastrutturali.... " In ambedue le casistiche l'ordine è perentorio: Ve ne dovete andare.

"SBARACCATORI" VELOCI"

Quindi in ambedue i casi, per il bene degli abitanti ...." Questo Comando darà altresì  urgente corso alle previste procedure per il recupero forzoso".

INVECE, POCO TEMPO PRIMA....

Ma come? Si sono domandate quelle famiglie, in data 4 ottobre 2011 (allegato 2) in applicazione al Decreto del 16 marzo 2011 (quello dei canoni di mercato, alias OMI)  era stato loro notificato il nuovo canone, con tanto di scheda annessa e certificata, con lettera sempre dell'Aeronautica Militare, sempre del Comando Scuole 3 Regione Aerea a firma del Col. A.A. r.a.r. Vincenzo CITO.

La scheda annessa, in bella evidenza, tra gli altri valori, riportava il valore di 0,80 in corrispondenza del K1 che, come tutti sanno, determina il coefficiente  di età, qualità e stato di manutenzione  - Decreto Ministero Difesa del 16 marzo 2011  Allegato A . Quindi era, a detta dei certificatori, con il coefficiente 0,80, tutto a posto. Tale valutazione particolare e quella complessiva, veniva accettata da tutti gli utenti (nessuno di loro ha fatto ricorso al TAR) perché considerata sensata e veritiera. Si tratta infatti, di alloggi ad un piano, tenuti  in modo decoroso e pulito dagli abitanti, ma comunque risalenti dagli anni "40"  in poi che come in ogni parte d'Italia, anche se più recenti, a Roma, ( uno per tutti per degrado Medaglie d' Oro) Milano, Torino, Genova, Verona, Padova, Vicenza, Bolzano,Trieste,Venezia, Udine, Genova,  La Spezia, Chiavari, Imperia, Aulla, Ancona, Pescara, Bologna, Ferrara, Rimini, Modena, Livorno, Pisa, Firenze, Siena,Grosseto,Viterbo, Gaeta, Napoli, Caserta,  Salerno, Nola, Bari,Taranto,  Lecce, Brindisi, Messina, Catania, Palermo, Cagliari, Sassari, La Maddalena,  come di altre località minori,  sono abbisognevoli di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' diffuso e praticato dai Comandi anche l'uso  improprio di rispondere  alla richiesta di semplici lavori con il ritornello stantio o non veritiero di una asserita mancanza di fondi. Basterebbe stabilire una calendarizzazione. Ma i denari intascati dall'Amministrazione in derivazione dai costosi canoni, degli scomodi sine titulo,  dove vengono dirottati?  E' chiaro,  negli alloggi ASI ma solo in  quelli dei cosiddetti " alti papaveri". O  addirittura di non rispondere  per iscritto e farlo fare dall'ultima ruota del carro per telefono.

Gran parte degli alloggi in Italia, che sono stati "visitati" da CASADIRITTO, presentano crepe, infiltrazioni, muffe, sconnessione di pavimenti,  con tanto di traccia di  salicilico (il bianco che affiora dalle pareti ) malgrado tutti gli utenti a norma del Regolamento,  fanno regolamentare segnalazione e richiesta di lavori impellenti. Quando poi succede il fatto eclatante, per lo più su un fronte stradale,  arriva un "incaricato" (incolpevole) con un nastro bianco e rosso, delimita l'area, e segue poi il procedimento di  sgombero.  Ma nessuno risponde di quello che può configurarsi come un vero e proprio  reato di incuria di un bene pubblico,  bene che,  come noto,  non è degli utenti ma nemmeno  di questi anomali ed imprudenti "amministratori", che ne dovrebbero rispondere in solido per il loro colpevole comportamento.

Ma non è, questo di Foggia, il caso.

Arriva quindi la lettera del 18 gennaio 2012, fatta dallo stesso Comando che ha inviato la lettera del 4 ottobre 2011  che è caduta come un fulmine a ciel sereno. Ha creato scompiglio e panico. Ma immediatamente si è messo in moto un meccanismo sia di contestazione sul piano tecnico-peritale, e dall'altro di solidarietà e di consapevolezza dei propri diritti:

1 - Gli utenti hanno subito preso contatto con CASADIRITTO;

2- hanno immediatamente preso contatti con tecnici iscritti all'Albo per valutare  il vero stato degli alloggi;

3 - si è provveduto a segnalare il caso a membri della Commissione Difesa della Camera di Deputati;

4 - E' stato dato mandato al loro avvocato di presentare immediato ricorso al TAR.

Ora queste famiglie, pur preoccupatissime al massimo, vedono che almeno si sono attivati quei meccanismi di DIRITTO e di GARANZIA, i soli che, quale che siano le risultanze finali, possono appurare la verità vera.

Attivando quelle sinergie, si potranno almeno capire i tanti perché di quello che è accaduto.

CASADIRITTO , al momento, si  pone una domanda, al di fuori delle motivazioni e delle risultanze che emergeranno. COME E' POSSIBILE CHE UNA AMMINISTRAZIONE POSSA NOTIFICARE IL 4 OTTOBRE 2011 UNA  CERTIFICAZIONE  (SCHEDA) OVE VIENE DICHIARATO E FIRMATO CHE LO STATO  DI MANUTENZIONE , ETA' E QUALITA (K 1)PARI A 0,80  METTENDO ADDIRITTURA IN MOTO UN ESECUTIVO  E COMPLESSO MECCANISMO PRODURALE AMMINISTRATIVO CON ENTI AMMINISTRATIVI  PENSIONISTICI ED UFFICI AMMINISTRATIVI  ED A GENNAIO 2012 DALLO STESSO COMANDO  VENGA EMESSO UN ORDINE DI SGOMBERO , PER  LE FAMIGLIE ABITANTI GLI STESSI ALLOGGI ADDUCENDO MOTIVAZIONI ESATTAMENTE  IN ANTITESI?

Ripetiamo il nostro è un semplice interrogativo, non suffragato da nessuna certezza., al quale interrogativo gli Organi Tecnici  preposti ed i Comandi  dovrebbero dare una immediata e convincente risposta.

Questa apparente contraddizione che appare a prima vista evidente tra le due comunicazioni  emanate dall'Aeronautica Militare  - Comando Scuole - 3  Regione Aerea di Bari, in maniera così  come appare , e come mostrano i documenti che siamo in grado di pubblicare, e che ne sono testimonianza.

In ogni caso abbiamo ancora una volta conferma di quanto sia considerata la componente famiglia .La prima comunicazione, per chiedere denaro, l'altra per cacciarla. Niente. A meno che si voglia credere che si vogliono occupare della loro salute per le condizioni di  "criticità igienico sanitarie"....Anche questa, può essere una risposta. Va da se che l'attenzione posta da CASADIRITTO , pur nella frenesia delle notizie di ogni genere che impegnano il Comitato, ha contribuito a mettere in moto il meccanismo di autotutela.

Il ricorso all'Interrogazione  Parlamentare al Ministro della Difesa (All. 4) a cura degli On.li Rugghia - Capo Gruppo PD Commissione Difesa, Villecco Calipari. Garofani e Vico ,la perizia del Professionista,  il Ricorso al Tribunale Amministrativo TAR di competenza, metteranno sicuramente in luce le singolari procedure eseguite dal Comando, allo stato, non chiare.  A tutte le famiglie del Villaggio Azzurro di Foggia, così investite da questa insolita situazione, e così colpite nel loro  vivere quotidiano,  vada tutta la solidarietà delle famiglie di tutta Italia unite in  CASADIRITTO e di tutte quelle che apprenderanno la notizia, nella speranza che si chiarisca tutto in modo positivo, facendo emergere le

motivazioni, quali che esse siano.  AL DI LA DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO:  Le singolari acrobazie  epistolari fatte di arditi voli pindarici, messe in atto dal Comando di Bari  dell'Aeronautica  di certo, non aiutano.

Allegato 1  Lettera A.M. dl 18 gennaio 2012 - inagibilità

Allegato 2  Lettera A.M  dl 4 ottobre 2011 con Scheda  "canone di  mercato Decreto del 16.3.2011

Allegato 3  Foto complessiva Alloggio tipo

Allegato 4  Interrogazione al Ministro della Difesa del 7 febbraio 2012

Allegato 5  Lettera A.M. 32 Stormo del 31.1.2012 con notifica Carabinieri dell'8.2.2012

Roma li 15 febbraio 2012

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

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UN APPELLO A TUTTE LE PARTI POLITICHE LE FAMIGLIE SCRIVONO AI SENATORI CARO SENATORE,  LA MIA FAMIGLIA......

" FAI QUEL CHE PUOI, ACCADA QUEL CHE DEVE"

Dopo la conclusione della Seduta del 28 settembre u.s., di cui diamo lo stenografico in altra parte del sito, che si è conclusa per dare modo ai senatori di avere una pausa e trovare una mediazione sulle Mozioni presentate, la situazione appare ancora più delicata di quello che può sembrare ad una lettura superficiale. Gran parte delle forze politiche, anche diverse fra loro per aree politiche, hanno fatto proprie  alcune richieste e sollecitazioni che provengono dagli utenti e loro famiglie, che su iniziativa di CASADIRITTO sono riuscite nel pur difficile compito di portare all'attenzione del Senato, in Aula,  un problema come quello degli alloggi della Difesa. La seduta del 28 settembre si è conclusa con l'impegno di cercare una mediazione. In questa delicata fase dobbiamo impiegare le nostre migliori risorse ed intelligenze, qualora saremmo capaci di metterle in campo, affinchè nulla resti di intentato.

Ripetiamo LA SITUAZIONE E' DIFFICILISSIMA E DELICATA. Non è questo il momento delle polemiche, delle curve nord e sud, Questo tipo di atteggiamento non ci è mai appartenuto e sempre abbiamo cercato un denominatore comune nell'interesse delle famiglie tutte, comprese le fasce tutelate e le famiglie con handicap, che è il nostro fiore all'occhiello. Chi non lo sa, legga la nostra storia. Chi dice il contrario, dice il falso. Non ci faremo trascinare in sterili polemiche. Sarebbe un errore fatale. Continuiamo con la nostra condotta, fatta di pazienza, studio, incontri e sollecitazioni. Evitiamo però i pur facili tiri al bersaglio, in quanto non vogliamo avere e non abbiamo bersagli da colpire, (sarebbe colpevole il solo farlo credere) ma solo ragionamenti da far capire alle persone in buonafede. D'altro canto questo non ci deve impedire che vengano ribadite, anche con determinazione, le ragioni delle nostre famiglie, che sono anche quelle vere degli appartenenti al personale in servizio, in special modo ai giovani, e della  Difesa stessa per quanto riguarda il patrimonio abitativo. Facciamo dunque arrivare le nostre e-mail ai Senatori

GERMONTANI, DEL VECCHIO, CAFORIO, RAMPONI, TORRI, e tutti gli altri firmatari e non delle Mozioni, TUTTI, nessuno escluso. Tutti dovranno sapere chi siamo, che cosa facciamo, che cosa vogliamo. Vogliamo essere considerati Cittadini Italiani come gli altri, ne da favorire, ma nemmeno da penalizzare con le tabelle della vergogna. E poi vorremmo che le tutele di legge fossero tutele vere, e non surrogati o specchietti per le allodole. Questo invio di e-mail lo dobbiamo fare subito in queste ore, prima della seduta che sarà calendarizzata.

All'on.le CROSETTO  abbiamo rinnovato l'invito ad incontrare il Coordinatore di CASADIRITTO.  Lo abbiamo fatto in queste ultime ore, anche utilizzando canali inusuali, per noi.

Ma  la situazione lo richiedeva. Ci sarà l'incontro?

Al Sottosegretario CROSETTO, citeremo una frase non nostra, ma che sembra fatta per noi:

SE VUOI, PUOI. SE PUOI, DEVI.

P.S. Le e-mail dei Senatori ai quali si vuole mandare un messaggio, sono riportate nel sito ufficiale  SENATO.IT

Roma li 2 ottobre 2011

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale CASADIRITTO

Egregio Senatore, Senatrice

Mi rivolgo a lei contando sulla sua sensibilità e capacità di valutazione nei riguardi degli utenti degli alloggi del Ministero della Difesa. Al Senato sono in corso di discussione Mozioni presentate da tutte le parti politiche, presentate in aula il 28 settembre 2011 ove già sono state effettuate le Relazioni. La discussione è stata brevemente aggiornata per arrivare nei prossimi giorni  ad una auspicabile mediazione. A nome della mia famiglia la invito caldamente a voler approfondire il problema che riguarda gli utenti degli alloggi della Difesa, con titolo concessorio scaduto, sia in servizio che in quiescenza, ma non certo abusivi, ed i Regolamenti che li riguardano, sia per l'applicazione dei canoni di mercato  sia per le vendite cui parte degli alloggi sono sottoposti. Ritengo che all'interno di detti Regolamenti siano inserite alcune norme particolarmente vessatorie. Con le Mozioni presentate  si tenta di alleggerire le norme che appaiono più ingiuste. Confido  che questa particolare attenzione che le chiedo a nome della mia famiglia , trovi il conseguente atteggiamento positivo nei confronti di un testo veramente in grado di accogliere i punti più qualificanti delle Mozioni stesse.

Cortesemente la saluto e la ringrazio

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28 SETTEMBRE 2011, SENATO UN NUOVO INIZIO, UN CLIMA NUOVO?

PIU' CHE MAI, ORA L'INCONTRO E LA MEDIAZIONE DI CROSETTO LO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA AL SENATO, SUGLI ALLOGGI DELLA DIFESA

Come anticipato nella stessa giornata, si è svolta al Senato il giorno 28 settembre u.s. durante la seduta n. 612 , la discussione sulle Mozioni:

1 - 00467 Sen. Germontani ed altri; Terzo Polo

1 - 00467 Sen. Scanu ed altri;PD

1 - 00471 Sen. Ramponi ed altri;PDL e Lega

1 -  00472 Sen. Caforio ed altri; IDV

relativa agli alloggi della Difesa.

CASADIRITTO, che dallo scorso mese di giugno, dopo l'uscita del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, si è adoperato affinché la materia, ormai formalizzata, ma non ancora applicata, ( ricordiamo "fermate quel treno....") ringrazia quanti, sia al Senato che alla Camera, si stanno impegnando e si sono fatti carico di presentare, anche in forma diversa e non sempre condivisibile con forti smagliature, anche con affermazioni gratuite al limite dell'insulto,   ha riportato alla luce, quelle norme che ci sembra , possono essere, almeno in parte rimesse , in qualche modo, in discussione. Infatti le conclusioni  della seduta appaiono voler indicare almeno una volontà di cercare, tra i Rappresentanti delle Istituzioni parlamentari, una mediazione che potrebbe rendere meno pesanti quelle norme che appaiono più inique e vessatorie per le famiglie, specialmente se viste anche nel quadro delle difficoltà economiche che a vario modo e con intensità diverse, stanno per colpire o già colpiscono e mordono le nostre famiglie. Naturalmente lo spiraglio aperto, non deve indurre ad entusiasmi ed ingiustificate aspettative. I decreti sono quelli e stanno per essere applicati. L'impresa era e resta difficilissima.

Sembra quindi giunto il momento, anche alla luce di quanto è emerso al Senato, che il Sottosegretario on .le CROSETTO, per la persona e la carica che rappresenta, si faccia interprete di quell'indispensabile opera di difficile mediazione a cui anche questa volta è chiamato. La stessa conclusione della seduta ci appare come un richiamo esplicito al suo intervento.

Al Sottosegretario CROSETTO, al quale in questi giorni sono arrivati e stanno arrivando migliaia di fax ed e-mail  da parte delle famiglie che hanno raccolto l'invito di CASADIRITTO, chiediamo che l'incontro richiesto possa avere finalmente luogo, anche in sintonia con il clima che si è venuto a creare in Parlamento e che apre alla speranza. Ora  ce ne sono le condizioni.

Roma 29 settembre 2011

Sergio Boncioli

Coordinatore Nazionale  CASADIRITTO

In allegato- stenografico seduta

Mercoledì 28 settembre 2011

alle ore 9,30 e 16,30

611ª e 612ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione di mozioni sull'istituzione di una Commissione speciale per l'esame di proposte

di riforma costituzionale (testi allegati)

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del

Regolamento, in ordine al disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BELISARIO ed altri. - Modifica agli articoli 56 e 57 della

Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori (2891)

III. Seguito della discussione del documento:

Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo

dei rifiuti nella regione Lazio - Relatore DE ANGELIS (Doc. XXIII, n. 6)

IV. Discussione di mozioni sulla normativa relativa agli alloggi di servizio per i militari (testi allegati)

V. Discussione della mozione n. 320, Soliani, sul morbo di Alzheimer (testo allegato)

ALLEGATO

MOZIONI SULLA NORMATIVA RELATIVA AGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER I MILITARI

(1-00463) (3 agosto 2011)

GERMONTANI, RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, VALDITARA

Il Senato,

premesso che:

rispetto ad una necessità pianificata di alloggi per la Difesa di circa 51.000 unità, attualmente si dispone di 17.575 alloggi di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto, di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.810,22 euro o con familiare portatore di handicap);

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, commi 627 e seguenti, prevede che il Ministro della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e le ristrutturazioni di alloggi di servizio da attuarsi attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione;

in attuazione di quanto sopra è stato emanato il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante "Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare";

con decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011) sono stati individuati gli alloggi in uso al Ministero della difesa da alienare, per un totale di 3.020 unità;

con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il regolamento relativo ai canoni di mercato di cui agli art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2010;

considerato che:

il programma pluriennale nelle necessità considerate dalla Difesa dovrebbe dispiegarsi per la durata di almeno 10 anni;

agli alloggi appena individuati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'imminente alienazione e vendita, potrebbero far seguito altri quantitativi di alloggi non più utili, molti dei quali sono momentaneamente accantonati per motivi vari, e in molti casi si è in attesa di superare difficoltà più disparate, come contenziosi amministrativi, servitù militari, eccetera, che potrebbero essere risolte nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, sono emerse alcune evidenti discordanze rispetto alle tutele dei conduttori gli alloggi, non osservate, relativamente alle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 306, comma 3, che prevede il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita. Viene, infatti, sancito che sia assicurata "la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliare e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT", e le

norme che riguardano l'usufrutto;

nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, all'art. 7, comma 4, lettere a) e b), vengono previsti meccanismi reddituali che senza motivazioni esplicite tendono ad annullare il sistema di sconti ben descritto nella legge n. 244 del 2007;

nel regolamento di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato, all'art. 2, comma 3, vengono introdotti, con lo stesso metodo, aumenti di reddito tendenti ad ottenere un'applicazione meno conveniente dei coefficienti di calcolo dei canoni;

inoltre, nello stesso art. 2, comma 6, viene stabilito che per l'aggiornamento annuale dei canoni, venga applicata per intero (100 per cento) la misura dell'aggiornamento annuale ISTAT, anziché quello unanimemente applicato per ogni canone, anche privato, del 75 per cento, impegna il Governo:

ad individuare a breve termine, altri quantitativi di alloggi da alienare anche risolvendo i contenziosi eventualmente ancora in essere o situazioni di servitù militari non irrisolvibili;

a sospendere, per lo stesso periodo di breve termine, ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a riallineare nella sostanza e nella lettera, anche con riferimento al regolamento del 18 maggio 2010 le tutele previste per gli utenti appartenenti alle fasce protette, così come descritto all'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; in particolare il riallineamento dovrà sancire il diritto alla permanenza degli affittuari, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni previste, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, modificando quanto invece attualmente previsto all'articolo 7, comma 14, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 112 del 2010, sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata, palesemente discordanti, mentre, per quanto riguarda la concessione dell'usufrutto, la norma di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), dello stesso regolamento dovrebbe essere estesa anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, applicando il meccanismo del 20 per cento sulla quota della pensione di reversibilità o altro reddito;

a sopprimere le norme punitive previste all'art. 7, comma 11, lettere a) e b), dello stesso regolamento;

a sopprimere le norme previste l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;

a ricondurre al 75 per cento la norma relativa all'aggiornamento ISTAT del canone annuale, anziché del 100 per cento come ora previsto all'art. 2, comma 6, dello stesso regolamento sui canoni di mercato;

qualora l'alloggio necessiti di manutenzione straordinaria, ad introdurre la possibilità in caso di cambio utenza, previo consenso dell'utente assegnatario, di delegare quest'ultimo agli eventuali oneri di ripristino provvedendo egli stesso direttamente alla manutenzione. I relativi costi dovranno essere detratti dall'importo dei successivi canoni di locazione e i lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti sotto la direzione tecnica dell'autorità militare.

(1-00467) (22 settembre 2011)

SCANU, DEL VECCHIO, PEGORER, PINOTTI, AMATI, NEGRI, GASBARRI, CRISAFULLI, BARBOLINI

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedeva all'articolo 2, comma 627, che il Ministro della difesa predisponesse un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, da attuarsi anche attraverso l'alienazione di alloggi non più utili alle esigenze dell'amministrazione della difesa;

in attuazione della normativa sopra indicata, è stato emanato il decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, recante il «Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare»;

con successivo decreto direttoriale n. 14 febbraio 2010 del 22 novembre 2010 è stato individuato un primo elenco di alloggi per un totale di 3.020 unità da alienare;

a questo primo elenco deve seguire l'individuazione di ulteriori alloggi, superando gli impedimenti determinati da contenziosi amministrativi o da irregolarità di accatastamento, che potrebbero essere risolti nel breve periodo;

ad un attento esame del regolamento n. 112 del 2010, sono emerse alcune discordanze rispetto alle tutele dei conduttori così come stabilite dall'art. 306, comma 3, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

detta normativa, prevede: a) il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, per gli inquilini che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita; b) il diritto alla permanenza negli alloggi dei conduttori e del coniuge superstite con basso reddito familiare, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT;

a fronte di tali disposizioni, il decreto n. 112 del 18 maggio 2010 all'articolo 7, comma 10, lettere a) e b), prevede meccanismi reddituali che surrettiziamente tendono ad annullare il sistema di abbattimento del prezzo su cui esercitare il diritto di opzione di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

anche nel decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, pubblicato nella del Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2011, con riferimento all'introduzione di un canone di mercato, all'articolo 2, comma 3, vengono introdotte disposizioni tendenti a: determinare un canone più oneroso non giustificato dal reddito reale del conduttore; applicare l'aggiornamento annuale ISTAT nella misura del 100 per cento anziché in quella ridotta del 75 per cento, generalmente applicata anche per i canoni privati, impegna il Governo:

a procedere, in tempi ragionevoli, all'individuazione altri alloggi da alienare, superando, a tal fine, i contenziosi ancora in atto e gli eventuali impedimenti di natura amministrativa che ostacolano le procedure di alienazione;

ad assumere le opportune iniziative al fine di sospendere nello stesso periodo ogni azione eventualmente intrapresa o da intraprendere finalizzata al recupero forzoso dell'alloggio;

a dare piena attuazione, anche con riferimento alle disposizioni recate nel regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, alle tutele previste per gli utenti titolari di un reddito compreso nelle fasce protette, così come previsto dall'articolo 306, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

a rendere esplicito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il diritto alla permanenza degli inquilini, senza alcuna limitazione temporale, in presenza delle condizioni di reddito previste, modificando quanto previsto dall'articolo 7, commi 10, lettere a) e b), e 14, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale n.112 del 2010 sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la durata della permanenza nella conduzione dell'alloggio, palesemente discordanti;

ad estendere la concessione dell'usufrutto di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa n. 112 del 2010 anche al coniuge superstite, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito in godimento;

a sopprimere le norme previste all'articolo 7, comma 11, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, che non trovano corrispondenza nelle norme in vigore in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione o valorizzazione;

a sopprimere le disposizioni previste all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 relativo ai canoni di mercato;

a ricondurre al valore del 75 per cento della variazione annualmente accertata dall'ISTAT quale indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ai fini dell'aggiornamento del canone annuale, in luogo del 100 per cento, dello stesso indice, come ora previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato.

(1-00471) (27 settembre 2011)

RAMPONI, CANTONI, TORRI, AMATO, BURGARETTA APARO, DE GREGORIO, DIVINA, ESPOSITO, LICASTRO SCARDINO, TOTARO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'articolo 2272, comma 1, del citato codice e la cui materia è ora disciplinata dall'articolo 297 del medesimo codice), ha previsto, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, la predisposizione, da parte del Ministero della difesa, di un apposito Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, secondo i criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa;

è stato conseguentemente predisposto il "Programma pluriennale per la realizzazione, la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate", approvato dal Ministro della difesa in data 1° dicembre 2008, per rispondere alla necessità di realizzare in breve tempo gli alloggi necessari, a regime, all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, individuati in complessivi oltre 51.000, un numero molto superiore al patrimonio immobiliare disponibile;

con decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112, ora confluito nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è stato adottato il regolamento che reca le disposizioni di attuazione del Programma pluriennale, con il quale è stata data piena attuazione, formale e sostanziale, alle disposizioni legislative richiamate, sono stati previsti gli strumenti da utilizzare per incrementare il numero degli alloggi di servizio, individuati, attualmente, agli articoli 401 e 402 del citato testo unico, e sono stati individuate le procedure di vendita e i meccanismi per la determinazione delle riduzioni da applicare al prezzo di vendita degli alloggi da alienare, in relazione ai livelli di reddito, particolarmente attenti alle situazioni del personale interessato e ispirati alla piena tutela del personale rientrante nelle categorie previste dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;

con il decreto direttoriale n. 14/2 maggio 2010 del 22 novembre 2010 del Direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011) sono stati individuati gli alloggi in uso al Dicastero, non più utili, da alienare, per un totale di 3.020 unità;

l'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio occupati da utenti senza titolo sulla base del prezzo di mercato, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione;

con il decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 è stata data attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, in particolare mediante l'individuazione di un meccanismo per la determinazione di un coefficiente correttivo parametrato che giunge, per i livelli reddituali meno elevati, alla riduzione percentuale del 70 per cento del canone di mercato;

è stata data altresì piena attuazione alla mozione n. 1-00559, approvata pressoché all'unanimità dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011, prevedendo la non applicabilità della rideterminazione agli utenti non aventi titolo con reddito non superiore a euro 40.167,54 per l'anno 2010, incrementato di euro 1.259,59 per ogni familiare a carico oltre il terzo, ovvero rientranti, alla data del 31 dicembre 2010, nelle categorie cosiddette protette;

considerato che:

a fronte della necessità, pianificata, di alloggi per la Difesa pari a circa 51.000 unità, attualmente la disponibilità è pari a 17.575 alloggi di cui 5.384 detenuti da utenti con il titolo concessorio scaduto, di cui 3.284 da utenti non ricadenti nelle fasce di tutela stabilita dal decreto di gestione annuale del patrimonio abitativo (vedove e famiglie con reddito non superiore a 40.167,54 euro o con familiare portatore di handicap);

l'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze derivanti dal riordino e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, ha la necessità di proseguire, senza soluzioni di continuità, nell'attuazione del Programma pluriennale;

per la realizzazione del Programma il Dicastero ha la necessità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla normativa, come individuati dagli articoli 401 e 402 del citato testo unico;

la Difesa ha l'esigenza di concludere, con sollecitudine, le procedure di vendita degli alloggi già individuati con il citato decreto direttoriale del 22 novembre 2010, al fine di utilizzarne i conseguenti proventi per la realizzazione di nuove unità abitative, nonché in relazione ai possibili riflessi delle procedure di rideterminazione del canone nei confronti dei conduttori;

l'Amministrazione della Difesa avrà, altresì, la necessità di alienare gli ulteriori alloggi che in futuro risulteranno non più funzionali alle esigenze istituzionali;

è opportuno che il piano di recupero degli alloggi occupati dal personale senza titolo che non rientra nelle categorie protette, conseguente all'entrata in vigore del regolamento recante le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, continui a essere condotto tenendo conto della prioritaria esigenza istituzionale di rendere disponibili gli alloggi di servizio a favore del personale in titolo, nonché delle situazioni oggettive dell'utenza interessata dal recupero, impegna il Governo:

a portare rapidamente a conclusione le procedure di alienazione degli alloggi non più utili già individuati, anche al fine di poter disporre tempestivamente dei proventi finanziari derivanti dalle vendite conseguenti all'attuazione del Programma pluriennale;

a dare impulso, con ogni strumento previsto dagli articoli 401 e 402 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'attuazione del richiamato Programma nei tempi previsti dallo stesso;

a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito di tali strumenti, ulteriori alloggi, non più utili all'Amministrazione, da porre in vendita;

a proseguire con gradualità al recupero degli alloggi occupati dagli utenti senza titolo, tenendo conto

delle prioritarie esigenze istituzionali e delle situazioni oggettive, in termini reddituali e familiari, dell'utenza di fatto interessata da tale procedura;

a estendere la concessione dell'usufrutto, di cui all'articolo 404, comma 4, lettera a), del citato testo unico, anche al coniuge superstite, ove beneficiante dell'usufrutto con diritto di accrescimento, qualora il decesso dell'usufruttuario avvenga in data posteriore all'atto di acquisto dell'usufrutto, mantenendo inalterato il tetto massimo del canone da corrispondere nella misura non superiore al 20 per cento del reddito.

(1-00472) (27 settembre 2011)

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA - Premesso che:

l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627), stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;

con l'articolo 306, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010 viene previsto il diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio, pur rimanendo in affitto, per quanti non siano in grado di acquistarlo, qualora messo in vendita, sancendo «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;

considerato che:

in attuazione dell'articolo 2, commi 627 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è stato emanato il decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, recante "Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare";

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 6, comma 21-quater, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;

con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 è stato emanato il regolamento relativo ai canoni di mercato di cui agli art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, considerato che:

le modalità di calcolo del nuovo canone, introdotte nell'ultimo decreto del Ministro della difesa citato, poiché basate sui mesi precedenti di occupazione da parte dell' utente «senza concessione», rischiano di gravare sul reddito familiare per 27.000, 36.000 o 54.000 euro per 15 anni d'uso dell'abitazione, o persino per 72.000 euro per 20 anni di utilizzo;

dall'analisi effettuata su quanto contenuto nel regolamento n. 112 del 18 maggio 2010, emergono delle mancanze nella tutela dei conduttori degli alloggi, soprattutto per quanto concerne i nuclei familiari rientranti nelle fasce di tutela stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 306, comma 3, dove è previsto il diritto alla continuità della conduzione dell'alloggio per coloro i quali non sono in grado di provvedere all'acquisto dello stesso nel caso in cui l'amministrazione della difesa decida la vendita. "La permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat", nonché le norme concernenti l'usufrutto, non sembrano essere state rispettate;

il sistema degli sconti, previsto nella legge n. 244 del 2007, viene annullato dai meccanismi reddituali previsti nello stesso regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2010, n. 112, art. 7, comma 4, lettere a) e b);

i coefficienti di calcolo dei canoni vengono applicati in maniera meno conveniente a causa degli aumenti di reddito introdotti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2011 sui canoni di mercato, art. 2, comma 3;

sempre allo stesso art. 2, comma 6, del medesimo decreto ministeriale, viene stabilito che per l'aggiornamento annuale dei canoni venga applicata al 100 per cento, per intero, quindi, la misura dell'aggiornamento annuale Istat, anziché quello unanimemente applicato per ogni canone, anche privato, del 75 per cento, impegna il Governo:

ad eliminare le iniquità introdotte dai regolamenti sopracitati in tema di concessioni di usufrutto, canoni di mercato, attraverso l'abrogazione dei parametri di cui all'articolo 2, del comma 3, lettera b), del decreto ministeriale del 16 marzo 2011;

a procedere, in considerazione della particolare situazione congiunturale in Italia, ad un'attenta valutazione dei singoli casi al fine di evitare che soggetti, che hanno avuto, o hanno ancora, rapporti con l'amministrazione della Difesa, si vedano irrimediabilmente sfrattati perché impossibilitati a far fronte ai nuovi canoni locatizi individuati con riferimento ai valori di mercato, piuttosto che proporzionalmente al reddito prodotto;

ad abrogare le disposizioni dell'articolo 7, comma 11, del decreto ministeriale n. 112 del 2010 di fatto in contrasto con le vigenti norme in materia di diritto di opzione nell'acquisto di alloggi pubblici oggetto di dismissione;

ad assicurare che le variazioni di canone abbiano efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato e non efficacia quindi retroattiva;

a pubblicare l'elenco degli alloggi alienabili;

ad adottare ogni altra possibile iniziativa di sostegno agli utenti degli alloggi del Ministero della difesa e a recepire le richieste delle associazioni rappresentative degli utenti degli alloggi stessi, in relazione alle quali il Governo si è espresso in maniera positiva solo verbalmente.


 
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