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Nuovo modello di difesa: la posizione del Cocer AM PDF Stampa E-mail

NUOVO MODELLO DI DIFESA. ESUBERI, MOBILITA' e SPECIFICITA' TRADITA. TEMPO DI SINDACATO

In questi giorni un sacco di telefonate ed e-mail sono giunte al Cocer da parte di impauriti colleghi preoccupati del documento "bozza" sulla "Razionalizzazione e revisione dello strumento militare - il personale", pubblicata su un Sito. La "bozza", con tanto di sigillo della Repubblica e sottolineature tra le pagine, oltre a gettare il panico ha dato spazio ad una serie di riflessioni molto importanti.

In primis, è stato certificato una volta per tutte che il Ruolo della Rappresentanza non solo non esiste, ma della stessa ci si può prendere gioco. Si dice che "il diavolo faccia le pentole e non i coperchi"; una settimana prima della pubblicazione su internet del documento, il COCER INTERFORZE aveva incontrato direttamente il Ministro della Difesa per avere una parola di conforto e mitigare le paure del per-sonale militare. In quell'occasione il Ministro assicurò la piena partecipazione e trasparenza all'operazione di revisione del Nuovo Modello di difesa delle Rappresentanze, attraverso i canoni del dibattito istituzionale.

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

L'Ammiraglio di Paola fu lapidario, sarete coinvolti nel processo, tutto sarà fatto alla luce del sole. Non dimentichiamo che quelle parole furono seguite da una e-mail del Ministro a tutto il personale. Andiamo subito nel merito, finalmente abbiamo dati ufficiali sulla forza effettiva, suddivisa per Ruoli e Gradi, di tutto il Comparto Difesa, nonostante il COCER da tempo avesse chiesto di conoscere certi dettagli per fare proposte in materia di Riordino delle Carriere, Avanzamenti, Straordinari.

Prossimamente, quando avremo la certezza che la "bozza" è un documento reale, seguiranno altri articoli volti ad approfondire ed analizzare le proposte ivi contenute. In questa occasione ci preme sottolineare un piccolo passaggio, che potrebbe passare inosservato ai più. Si legge a pagina 13 del Documento "galeotto" "Ulteriori riduzioni di spesa potrebbero derivare dall'estensione al personale militare della recente disciplina intervenuta in materia di mobilità dei dipendenti pubblici (di cui all'art.33 del d.lgs.n. 165/2001 novellato dalla Legge di Stabilità), ferma restando la necessità di salvaguardare la SPECIFICITA' delle FF.AA..

AZZ, DOPPIO AZZ E CONTRO-PACCOTTO!

Menomale che la "cura e il benessere del personale" rientra pienamente nelle prerogative della linea di Co-mando. Facciamo mente locale: a differenza della altre Amministrazioni quella della Difesa oltre a perseguire gli obiettivi di efficienza, operatività ha quello preminente del benessere del personale, come sempre ci viene rammentato dagli Stati Maggiori. L'Amministrazione non si dovrebbe pertanto preoccupare semplicemente di ottenere un risultato, ma cercare di coniugare le esigenze dell'organizzazione con quelle del proprio personale per farlo sentire come parte di una famiglia, senza distinzioni di ordine e grado, tutti parte di uno stesso nucleo e con valori condivisi.

Vediamo invece cosa propone la Difesa: estendere ai militari la norma sulla mobilità del personale civi-le. Si suggerisce una MOBILITA' COME AVVIENE PER

I DIPENDENTI PUBBLICI. Quindi, se qualcuno avesse ancora il dubbio se il D.lgs 165/2001 si potrebbe applicare anche a noi militari, può dormire sogni "tranquilli", si applicherà (!?). Il paradosso è che il suggeritore è proprio SMD, alla faccia della specificità e del di-ritto dovere della linea di comando di curare il benessere del personale!

Per meglio capire di cosa parliamo occorrere incastrare l'attività normativa successiva al 2001, passando per la Riforma Brunetta (L.150/2009), fino al

Patto per la Stabilità (L.183/2011). Per chi avesse voglia di leggersi le norme di riferimento in allegato trova i testi.

In sintesi la Riforma Brunetta ha individuato nuove modalità di mobilità collettiva che si distinguono da quelle individuali. Nell'ambito della Mobilità Intercompartimentale, può essere utile dare un'occhiata agli artt.33, 48, 49 e 50 del D.lgs. n.150, ottobre 2009. Il Decreto in se è molto criptico ed oc-corre contestualizzarlo con il 165/2001 laddove inserisce importanti distinzioni.

Praticamente, tutti i Dirigenti dovranno comunicare le disponibilità di Esubero pena la diretta responsabilità per danno erariale. In mancanza di richiesta dell'interessato le Amministrazioni procederanno in modo autonomo, utilizzando finanche il collocamento in disponibilità, cioè l'80% dello stipendio per 24 mesi e il successivo congedo.

Peraltro, nel caso di passaggio presso altra Amministrazione, il Patto di Stabilità ha chiarito che si percepirà il trattamento economico dell'amministrazione ricevente. Non manca nulla, un pacchetto completo di norme, passate inosservate, che ricadrebbero tutte senza paracadute sulla pelle del personale.

E' EVIDENTE IL TRADIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE. Ecco perché alle Rappresentanze la "Bozza di Revisione del Modello di difesa" è stata tenuta nascosta. Norma troppo malefica per avere il coraggio di uscire allo scoperto.

Contro chi gioca con la pelle del personale occorre prendere iniziativa con coraggio e determinazione. Toccherà uscire allo scoperto, fondare un Sindacato/Associazione o iscriversi a quelli esistenti aspettando le conseguenze. Purtroppo, i cambiamenti a costo zero, il dialogo e il buon senso non sono perseguibili di fronte a chi si comporta come UNA DIVINITA', in questo caso GIANO BIFRONTE.

Roma, 6 Marzo 2012

Ferdinando Chinè

Guido Bottacchiari

breve excursus normativo:

Articolo 33 - Dlgs 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

1.  Le  pubbliche   amministrazioni   che   hanno   situazioni   di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede

di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma  1,  terzo  e quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui  al  comma  1  non  possono  effettuare  assunzioni  o instaurare rapporti di lavoro con qualunque  tipologia  di  contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata  attivazione  delle  procedure  di  cui  al  presente articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle  rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui  al  comma  4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I  contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al  comma  4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non  sia possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di mobilità.

8. Dalla data di collocamento  in  disponibilità  restano  sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore ha diritto ad un'indennità' pari all'80 per cento dello  stipendio  e dell'indennità' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennità sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto altresì il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153)). ((43))

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AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 9, comma 25) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,  le unità  di  personale  eventualmente   risultanti   in   soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis,  del decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono

eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e  restano  temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale."

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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 16, commi  2 e 3) che

"2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo  31 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 48 L.150/2009 (Mobilità intercompartimentale)

1.  Dopo  l'articolo  29  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, e' inserito il seguente:

«Art.  29-bis  (Mobilità  intercompartimentale).

1.  Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia   e  delle  finanze,  previo  parere  della  Conferenza unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra  i  livelli  di  inquadramento  previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.»

Art. 49. L.150/2009 (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, è sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico  mediante  cessione  del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa  qualifica in servizio presso altre amministrazioni,  che  facciano  domanda  di trasferimento.  Le  amministrazioni  devono  in  ogni  caso   rendere pubbliche le  disponibilità  dei  posti  in  organico  da  ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da  altre  amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di  scelta.  Il  trasferimento  è disposto previo parere  favorevole  dei  dirigenti  responsabili  dei servizi e degli uffici cui il personale è o  sarà  assegnato  sulla base della professionalità in possesso del dipendente  in  relazione al posto ricoperto o da ricoprire.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del citato decreto  legislativo n. 165 del 2001, è inserito  il  seguente:  "1-bis.  Fermo  restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la  pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze  e  previa  intesa  con  la  conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative,  sono disposte le misure per  agevolare  i  processi  di  mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.".

Art. 50. L.150/2009 (Modifica  all'articolo  33  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

1.  All'articolo  33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  La  mancata individuazione  da  parte  del dirigente responsabile delle eccedenze delle  unità  di  personale,  ai sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».

Legge 183/2011 (Patto si Stabilità)

Art.4, co.96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

Ferdinando Chinè

 
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