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Riallineamento delle carriere dei Sottufficiali: il d.d.l. del Governo continua l'iter al Senato. PDF Stampa E-mail
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004
410a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

omiss
 

IN SEDE REFERENTE

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.
 

omiss

 

Il sottosegretario SAPORITO illustra l’emendamento 1.10, recante norme per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica militare con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri.
 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Emendamento 1.0.10

Il Governo

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri)


        1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

        2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate alla presente legge, salvo quanto previsto dal comma 9.
        3. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
        4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
        5. Il personale di cui al comma 1, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
        6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
        7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e di sei anni.
        8. Il personale di cui al comma 1, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive e sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
        9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l’anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all’articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.
        10. È determinata al 31 dicembre 2002 un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all’anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.
        11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l’anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
        12. Le promozioni conferite in relazione all’aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all’anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
        13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
        14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall’anno 2004 e fino all’anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
        15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.
        16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
        17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1º gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 6-
ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
        18. A seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell’anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede? senza causare ulteriori disallineamenti, nell’ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo 3, comma 155 secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        19. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 86.179.610 per l’anno 2004, di euro 41.778.570 per l’anno 2005 e, a decorrere dall’anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
        20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Tabella A
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Primo Maresciallo Anno 1996 Primo maresciallo     01-09-1995
Primo Maresciallo Anno 1997 Primo maresciallo     1996 (1)
Primo Maresciallo Anno 1998 Primo maresciallo     1997 (1)
Primo Maresciallo Anno 1999 Primo maresciallo     1998 (1)
Primo Maresciallo Anno 2000 Primo maresciallo     1999 (1)
Primo Maresciallo Anno 2001 Primo maresciallo     2000 (1)
Primo Maresciallo Anno 2002 Primo maresciallo     01-01-2001
Primo Maresciallo Anno 2003 Primo maresciallo     01-01-2001

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella B
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1999 e precedenti Primo maresciallo     01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 Primo maresciallo     01-01-2001

Tabella C

(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Pari al 31 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti     31-12-1997

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella D
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 9
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2001
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1996 e precedenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1997 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 2000 (1) - 2001

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella E
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1999 Maresciallo capo e gradi corrispondenti   31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti   Anno 2002 (1)

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella F
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 1999 (2)

(1)  L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella G
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2001 e precedenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti   Anno 2001 (2)

(1)  L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2004

Presidenza del Presidente
PASTORE
 

TESTO APPROVATO

1.0.10 (testo 2)
IL GOVERNO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-…
(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate alla presente legge, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive e sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l’anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all’articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.
10. È determinata al 31 dicembre 2002 un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all’anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l’anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
12. Le promozioni conferite in relazione all’aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all’anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall’anno 2004 e fino all’anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l’anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.
16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1º gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.
18. A seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell’anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede? senza causare ulteriori disallineamenti, nell’ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo 3, comma 155 secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l’anno 2004, di euro 41.778.570 per l’anno 2005 e, a decorrere dall’anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

Tabella A
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Primo Maresciallo Anno 1996 Primo maresciallo 01-09-1995
Primo Maresciallo Anno 1997 Primo maresciallo 1996 (1)
Primo Maresciallo Anno 1998 Primo maresciallo 1997 (1)
Primo Maresciallo Anno 1999 Primo maresciallo 1998 (1)
Primo Maresciallo Anno 2000 Primo maresciallo 1999 (1)
Primo Maresciallo Anno 2001 Primo maresciallo 2000 (1)
Primo Maresciallo Anno 2002 Primo maresciallo 01-01-2001
Primo Maresciallo Anno 2003 Primo maresciallo 01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella B
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1999 e precedenti Primo maresciallo 01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 Primo maresciallo 01-01-2001
 
Tabella C
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Pari al 31 dicembre 2001 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 2002 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella D
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 9
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2001
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1996 e precedenti Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1997 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 1998 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella E
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1999 Maresciallo capo e gradi corrispondenti 31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 Maresciallo capo e gradi corrispondenti Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

Tabella F
(art. 2, comma 2)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 1999 (2)

(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

Tabella G
(art. 2, comma 2)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002
DECORRENZA
INQUADRAMENTO
DECORRENZA

Maresciallo e gradi corrispondenti (1)

Anno 2001 e precedenti Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) Anno 2002 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti Anno 2001 (2)

(1) L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

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