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Parere Cgil sul ricorso Eurofedop contro L'Italia PDF Stampa E-mail
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Servizio del contenzioso diplomatico L'Ufficio dell'Agente del Governo Italiano MINISTERO DELLA DIFESA GABINETTO DEL MINISTRO Prot. N. 1/60302/2/2.6.31/99 Oggetto: Consiglio d'Europa - Comitato europeo dei diritti sociali - Ricorso contro l'Italia presentato da EUROFEDOP AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Servizio del Contenzioso 00100 ROMA Oggetto: nota n. 14/468 del 23.9.1999 In relazione alla nota in oggetto, si allega una scheda contenente le valutazioni e gli elementi relativi al ricorso presentato da EUROFEDOP nei confronti dello Stato italiano per presunte violazioni dei diritti sindacali. In sintesi, si ritiene che il ricorso relativo al personale civile del Ministero della Difesa, è manifestamente infondato perché tale personale gode degli stessi diritti sindacali riconosciuti a tutti i lavoratori e partecipa, attraverso le rappresentanze sindacali, alla contrattazione collettiva, conformemente ai criteri indicati dagli articoli 5 e 6 della Carta Sociale Europea. E' parimenti privo di fondamento il ricorso relativo alla situazione del personale militare. Infatti, la protezione di questo personale è ampiamente disciplinata nella legge n. 382 dell'11 luglio e nel Decreto Legislativo n. 195 del 12 maggio 1995, che fissano principi e modalità di attuazione perfettamente compatibili con l'ultima parte dell'articolo 5 della Carta Sociale Europea, là dove viene demandato alle legislazioni nazionali il potere, indicandone in quale misura, di applicare anche ai membri delle Forze armate le garanzie previste per l'insieme dei salariati. IL CAPO DI GABINETTO RICHIESTA DI EUROFEDOP AL CONSIGLIO D'EUROPA l. CONTENUTO DEL RICORSO L'Associazione EUROFEDOP, con un ricorso presentato al Consiglio d'Europa, chiede che l'Italia rispetti gli articoli 5 e 6 della Carta Sociale europea e della Carta Sociale Emendata. Il ricorso, secondo la documentazione che ci è pervenuta, sostiene in sintesi che: § gli organi di rappresentanza militare, creati con la legge n. 382 dell'11 luglio 1978, possono solo formulare pareri e domande sui termini e le condizioni di vita e, pertanto,non possono essere considerati come associazionisindacali secondo il significato adottato dalla Carta. In pratica, i dipendenti civili del Ministero della Difesa, non godrebbero dei diritti sindacali e di contrattazione collettiva ai sensi dei citati articoli 5 e 6. A seguito dei nuovi compiti assunti dalle forze armate nelle operazioni di gestione delle crisi (operazioni di mantenimento della pace, ristabilimento della pace ed operazioni umanitarie) che hanno comportato una riorganizzazione delle forze armate, appare inaccettabile che ai professionisti militari e civili di alcuni paesi, quali la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo, non siano garantiti i diritti sindacali e di contrattazione allo stesso titolo dei lo?--o colleghi - che prendono parte alle stesse missioni - di altri paesi, quali la Germania, l'Austria, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Svezia. 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO a. ARTICOLO 5 - DIRITTI SINDACALI L'articolo 5 della Carta Sociale Europea, ratificata con la legge n. 929 del 3 luglio 1965, e l'art.5 della Carta Sociale Europea Emendata, ratificata con la legge n. 30 del 9 febbraio 1999, contengono prescrizioni analoghe e, al fine di garantire o di promuovere le libertà sindacali, impegnano gli Stati firmatari a fare in modo che la legislazione nazionale non leda la libertà dei lavoratori di costituire (o di aderire a) organizzazioni per la protezione dei loro interessi economici e sociali. Peraltro, per quanto riguarda il personale della polizia e i militari, i passaggi successivi dell'articolo in questione prevedono alcune deroghe importanti. In particolare l'ultima parte del suddetto articolo prevede che: "Il principio dell'applicazione di tali garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui saranno applicate a questa categoria di lavoratori, è fissata in modo uguale dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale". b. ARTICOLO 6 - DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA L'articolo 6 della Carta, di contenuto analogo, mira a garantire l'effettivo esercizio del diritto in oggetto ed impegna le Parti a: § favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro; § promuovere la stipula di contratti collettivi con l'intervento delle organizzazioni delle suddette parti; § favorire la messa in atto di strutture di conciliazione e di arbitrato adeguate per prevenire le controversie di lavoro. Le stesse Parti riconoscono il diritto dei lavoratori di mettere in atto azioni collettive in caso di conflitto d'interessi, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi eventuali obblighi derivanti dai contratti collettivi in vigore. 3. COMMENTI a. SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE Quanto viene denunciato nel ricorso circa la situazione dei dipendenti civili del Ministero della Difesa, non è assolutamente confermato dalla legislazione vigente nello Stato italiano. Infatti, i suddetti lavoratori godono pienamente del diritto di associarsi sul piano sindacale per proteggere i loro interessi economici e sociali, del diritto di negoziare i contenuti del rapporto di lavoro, comprese le facoltà e le possibilità di intervento, indicate all'articolo 5 della Carta. Allo stato, solo per la classe dirigente dello Stato, compreso quello della Difesa, il trattamento economico, è regolamentato per legge in attesa della riorganizzazione di questo settore (vedere Decreto legislativo n. 29.93 e successive modificazioni). b. SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE E' opportuno segnalare, in primo luogo, che il sistema di rappresentanza militare, fissato dalla legge n. 382 dell'11 luglio 1978: § è formato da un insieme di organi collegiali, articolati a tutti i livelli dell'organizzazione militare, eletti secondo scadenze prestabilire, che assicurano la partecipazione di tutte le categorie del personale dell'organizzazione delle Forze Armate presso le loro sedi, dove vengono discusse le problematiche di ordine economico, giuridico, morale, ecc., che li riguardano. § I delegati sono scelti democraticamente sulla base dei loro programmi elettorali, che vengono discussi in apposite riunioni. § il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) , quando si tratta di esporre problemi di ordine generale può anche chiedere audizioni parlamentari. Inoltre, dal 1995, i contenuti del rapporto d'impiego dei militari, per quanto riguarda gli aspetti giuridici ed economici sono sottoposti, in virtù del decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995, al regime della "concertazione" tra Governo, rappresentanti del Capo di Stato Maggiore della Difesa e rappresentanti del COCER. Spetta al COCER, oltre che designare i suddetti rappresentanti, anche approvare collegialmente l'attività svolta e i risultati dell'attività di concertazione. Nel caso in cui la "concertazione" non fosse definita nel termine previsto, il Governo ne riferisce al Parlamento. In sostanza, la procedura di "concertazione", per quanto riguarda la partecipazione delle delegazioni del personale e la finalizzazione della suddetta concertazione, è del tutto equivalente ad una procedura di contrattazione collettiva. Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, delle procedure appropriata tese a prevenire eventuali conflitti di applicazione e di interpretazione delle disposizioni "concertate". Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto che l'art.5 della Carta Sociale europea demanda alle legislazione nazionali- il potere - indicandone in quale misura - di applicare ai militari le garanzie previste per l'insieme dei lavoratori, ne risulta inequivocabilmente che lo Stato italiano: § è intervenuto nella materia attraverso la sua legislazione, creando un sistema di rappresentanza specifico per i militari, che riconosce, anche qui con modalità particolari, il loro diritto alla contrattazione collettiva; § ha onorato con tali interventi (Legge n- 382/78 e decreto legislativo n. 195/95) suoi impegni internazionali. 4. CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra, il ricorso presentato da EUROFEDOP per guanto riguarda il merito, risulta: · totalmente privo di fondamento circa la situazione dei personale civile del Ministero della Difesa, perché questo personale gode pienamente dei diritti sindacali riconosciuti a tutti i lavoratori, e prende parte, attraverso le sue organizzazioni sindacali, alla contrattazione collettiva, secondo i criteri fissati dagli articoli 5 e 6 della Carta Sociale Europa; · privo di fondamento per quanto riguarda la situazione del personale militare perché, con la legge n. 382 dell'11 luglio 1978 e il decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995, la legislazione nazionale ha soddisfatto agli impegni di cui ai citati articoli 5 e 6, fissando principi e modalità perfettamente compatibili con le clausole della Carta Sociale europea.

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