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Assegnazione temporanea: finalmente segnali positivi per i dipendenti del Comparto Difesa e Sicurezza PDF Stampa E-mail

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

il TAR Lazio - Roma, Sentenza, Sez. I, 24/08/2007 n. 200708127, riapre il diritto ai Militari

(estratto della sentenza) DIRITTO:

“La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’ambito applicativo dell’art. 42 bis del D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, in base al quale “il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, coma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo non complessivamente superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondete posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”.

La giurisprudenza, finora intervenuta in materia, non si è espressa in modo convergente, essendo stati espressi indirizzi di opposto segno, circa la possibilità che la norma riguardi tutto il personale dipendente da amministrazioni pubbliche (senza distinzione fra personale civile e militare), nonché circa la riferibilità dello stesso testo normativo solo a passaggi fra amministrazioni diverse, ovvero anche a trasferimenti dall’una all’altra sede di lavoro, nell’ambito della medesima Amministrazione (cfr. in senso estensivo TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 7/2007; TAR Lazio, Roma, sez. I. n. 57/2006; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nn. 6027/2006 e 7417/2006; in senso contrario, cfr. Cons. St., sez. IV, n. 7472/2005).

L’Amministrazione intimata ha in effetti basato, “per relationem”, il rigetto della domanda, presentata dall’attuale ricorrente, sulle ragioni esposte nella citata pronuncia del Consiglio di Stato, ragioni che possono essere sintetizzate nei seguenti termini:

a) riferibilità del D.Lgs. n. 165 alla disciplina dello stato giuridico del solo personale civile dello Stato, come emergerebbe dalla “rubrica” della norma;

b) conferma esplicita, nell’art. 3 del medesimo D. Lgs. n. 165/01, della diversa disciplina – ricondotta ai “rispettivi ordinamenti” e non al D.Lgs. stesso – di determinate categorie di personale, fra cui, per quanto qui interessa, “il personale militare e le forze di Polizia di Stato”;

c) applicabilità dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 – che consente l’assegnazione temporanea di cui trattasi al personale, da individuare a norma dei precedenti punti a) e b) – solo ad “ipotesi di trasferimento da un’amministrazione ad un’altra”, con esclusione di fattispecie, in cui si chieda il “trasferimento tra sedi di servizio della medesima amministrazione”.

Dette ragioni, recepite come motivazioni dell’atto amministrativo, che esplicitamente richiama la sentenza in questione, non sono condivise dal Collegio, che ritiene preferibile attenersi all’orientamento interpretativo, già precedentemente espresso da questa sezione.

Deve essere in primo luogo ricordato, infatti, che la disposizione di cui si discute rientra fra le norme dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti, inerenti la famiglia ed in particolare la cura dei figli minori fino a tre anni di età, con entrambi i genitori impegnati in una attività lavorativa (attività che solo ove svolta – quanto meno – nella stessa “Provincia o Regione” – può prestarsi a forme di coordinamento fra i genitori, tali da consentire la cura ottimale dei figli).

Una discriminazione, sotto tale profilo, del personale militare e degli appartenenti alle Forze di Polizia (peraltro pacificamente destinatari di altre norme a tutela della famiglia, come quella – inerente ai congiunti disabili – di cui all’art. 33, comma 5 L. n. 104/1992) presenterebbe, con ogni evidenza, problemi di costituzionalità.

Appare agevole, tuttavia, una interpretazione del più volte citato art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 che escluda i problemi anzidetti e consenta una interpretazione estensiva, che non appare in contrasto con la lettera della legge.

Con riferimento, infatti, alle ragioni negative in precedenza enunciate, possono formularsi le seguenti argomentazioni:

a) la disposizione in esame riferisce il beneficio dell’assegnazione temporanea al personale “di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/01”, ovvero, secondo l’epigrafe del testo normativo richiamato, al personale interessato dall’”ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” (quali sono, indubbiamente, le Amministrazioni che si occupano di Forze Armate e di Polizia); la valenza ampiamente estensiva della normativa in questione – da riferire a “tutte le amministrazioni dello Stato”, anche locali e ad ordinamento autonomo – è ribadita dall’art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs (ovvero dalla norma, cui fa esplicito richiamo l’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/01);

b) l’art. 3 del più volte citato D.Lgs. n. 165/01 dispone che alcune categorie di personale – fra cui il personale militare e le Forze di Polizia – “rimangano disciplinate dai rispettivi ordinamenti”, ma “in deroga all’art. 2, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs., ovvero con riferimento al rinvio – operato da queste ultime norme – alle disposizioni del codice civile ed alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nonché ai contratti collettivi di lavoro: quanto sopra, per le ovvie peculiarità di alcune tipologie di rapporti di lavoro, che per ragioni istituzionali possono essere sottratte alla contrattazione collettiva e ad altre disposizioni privatistiche, ma che ricadono comunque, in assenza di deroghe esplicite, nell’alveo applicativo di norme dettate – per tutti coloro che siano dipendenti, in via generale, da pubbliche amministrazioni – a tutela di altri valori costituzionalmente protetti, come quelli della famiglia ed in particolare dell’assistenza ai figli minori;

c) l’inciso dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/01, che prevede “assenso dell’amministrazione di provenienza e di destinazione” può ben riferirsi sia a passaggi fra amministrazioni diverse che a trasferimenti ad altre sedi della medesima amministrazione: quanto sopra, sia per la palese illogicità di una norma, che imponesse per il soddisfacimento di esigenze di assistenza dei figli minori di lasciare l’Amministrazione di appartenenza e non cambiare più semplicemente sede di lavoro, sia perché – come già osservato dalla giurisprudenza (TAR Emilia Romagna, n. 7/07 cit) – in una previsione normativa di contenuto ampio non possono non essere comprese fattispecie analoghe minori, sia infine perché anche le singole sedi di lavoro di una medesima amministrazione costituiscono apparati organizzatori, identificabili quali centri di imputazione di specifici interessi pubblici, come quelli – riconducibili a situazioni di carenza o esubero di personale – che giustificano le esigenze di assenso, specificate dalla norma in esame.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene fondato ed assorbente il primo motivo di gravame, riferito a violazione del combinato disposto dell’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/01 e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/01; il ricorso viene pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto negativo impugnato e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; quanto alle spese giudiziali, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del non univoco orientamento giurisprudenziale, esistente in materia. ""

fonte: http://www.giustizia-amministrativa.it/

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SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XV LEGISLATURA ———–

N. 1761

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici PISA, BRISCA MENAPACE, VILLECCO CALIPARI e PALERMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 2007

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Estensione al personale militare delle norme a sostegno della maternità e della paternità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

———–

Onorevoli Senatori. – Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha, tra l’altro, disciplinato l’assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici ad una sede di servizio vicina alla residenza di famiglia, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, quando il dipendente sia genitore con figli minori fino a tre anni di età.

La norma non prevede espressamente l’estensione dei benefici di legge anche al personale delle Forze armate, che è pure richiamato all’articolo 10 del medesimo testo unico.

La giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato si è espressa in modo discorde in materia; i TAR ritengono applicabile la norma anche agli appartenenti alle Forze armate mentre il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7472 del 28 dicembre 2005, ha ritenuto non applicabile all’Arma dei carabinieri e, quindi, alle Forze armate, l’assegnazione temporanea argomentando che il dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esclude il personale appartenente alle Forze armate.

Viceversa, la presenza sempre più consistente di donne in tutti i corpi delle Forze armate richiede un esplicito sostegno alla maternità ed alla paternità superando una situazione di oggettiva disparità di trattamento per le donne, ed in generale per i genitori, appartenenti alle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare delle Forze armate. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione».

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