Autenticazione



3D Il Giornale

Newsletter

  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 31 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 24 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 17 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 10 Luglio 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 19 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Giovedì 05 Giugno 2008
  • Newsletter A.Mi.D. - Newsletter - Mercoledì 28 Maggio 2008

Cerca

Legge n° 187 del 1976 PDF Stampa E-mail
Legge 05/05/1976 Num. 187 (in Gazz. Uff., 10 maggio, n. 122) Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Art. 1. Indennità di impiego operativo. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 2, 3, 4, 5, primo, secondo e terzo comma e 6, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali ed i sottufficiali e nella misura di L. 15.000 per i graduati ed i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Ai generali di corpo d'armata e di divisione, e gradi corrispondenti, l'indennità di cui al comma precedente, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, è corrisposta in misura ridotta del 50%, ferme restando le maggiorazioni indicate alla nota b) della tabella stessa. Tale riduzione non si applica ai fini della determinazione delle indennità di cui ai successivi articoli del titolo I della presente legge. Art. 2. Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115% di quella stabilita dal primo comma del precedente art. 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unità di controllo operativo ed unità di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125% di quella stabilita dal primo comma del precedente art. 1, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di L. 20.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al precedente comma primo e di L. 25.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al precedente comma secondo. Art. 3. Indennità di imbarco. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 142% dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente art. 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Per lo stesso personale, quando imbarcato su unità navali in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto iscritte nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, numero 1199, la predetta indennità non può superare le misure complessivamente considerate dell'indennità d'imbarco di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, e dell'indennità d'istituto e relativi supplementi giornalieri di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054, 27 ottobre 1973, n. 628, e 28 aprile 1975, n. 135. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220% dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma del precedente art. 1 rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie militari ed ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di L. 35.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 60.000 quando imbarcati su sommergibili. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di L. 18.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di L. 45.000 quando imbarcati su sommergibili. Art. 4. Indennità di aeronavigazione. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono normalmente l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutisti presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista. Ai graduati ed ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni d'impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di L. 70.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di L. 35.000, cumulabili con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo. Ai generali di squadra aerea e di divisione aerea, per i periodi in cui non sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi aerei, l'indennità mensile di aeronavigazione prevista dall'annessa tabella II è corrisposta nelle misure ivi indicate con le maggiorazioni di cui alla nota b) della tabella stessa ridotte del 50%. Ai fini del trattamento di quiescenza, calcolato con i criteri indicati nell'art. 20 della legge 27 maggio 1970, numero 365, tali misure si considerano comprensive delle maggiorazioni avanti indicate senza la predetta riduzione ed il servizio aeronavigante compiuto presso comandi che non abbiano alle dipendenze di reparti operativi aerei è computato per la metà. Art. 5. Indennità di volo. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III. Ai graduati e militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di L. 60.000 e di L. 30.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti. Art. 6. Indennità per il controllo dello spazio aereo. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, al personale civile dell'Aeronautica ad esaurimento, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nell'annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella. Art. 7. Indennità di marcia e di aeromanovra. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dalla ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 12 chilometri e per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità di marcia, per il predetto personale dell'Esercito e della Marina, o l'indennità di aeromanovra, per quello dell'Aeronautica, nella misura mensile del 70% dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado ed all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennità di cui al comma precedente sono corrisposte nella misura mensile di L. 22.500 ed ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di L. 7.500. Le misure orarie delle indennità di cui ai commi precedenti, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un ventiquattresimo di quelle giornaliere calcolate a norma del nono comma del successivo art. 16. Art. 8. Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori e subacquei. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso unità da sbarco ed unità anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, la percentuale di cui al comma precedente è del 100%, ferme restando le limitazioni e le modalità di corresponsione delle indennità ivi indicate. Ai graduati e militari di truppa è corrisposta l'indennità supplementare mensile nelle misure di: L. 24.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e L. 18. 000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente primo comma; L. 30.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale e raffermati o in servizio continuativo e L. 24.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di impiego di cui al precedente secondo comma. Art. 9. Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede. Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali, spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui al precedente art. 3, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed all'anzianità di servizio militare dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Agli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possano alloggiare a bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbano prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta una indennità supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed alla anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione o in allestimento, quando non possano alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possano raggiungere il bordo perché la nave è in crociera, sempre che non spetti l'indennità di missione. Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a otto ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 50% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta, altresì, nei giorni di sosta, quando la nave si trovi fuori dalla sede di assegnazione per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e modalità, nella misura mensile di L. 18.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e di L. 12.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette Forze armate. Art. 10. Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali. Al personale imbarcato su unità navali impegnate nel dragaggio su mine cariche, nel trasporto combustibili, munizioni ed acqua e nel servizio idrografico spettano le indennità supplementari nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo ed ai servizi radiotelegrafonici, spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di lire 6.000. Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici ed alle mense e cucine spetta un'indennità supplementare nella misura mensile di L. 12.000. Le indennità di cui ai commi precedenti, nelle misure giornaliere pari ad un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo. Art. 11. Trattamento tavola alle mense di bordo. Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365. Art. 12. Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo. Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica ed agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella VI. La stessa indennità spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella VI. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati ai reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella VI. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella VI. Le indennità supplementari indicate ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili tra loro. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che hanno subìto grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al dodici per cento della misura mensile dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa. Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi. Art. 13. Indennità per allievi piloti, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che frequenta corsi di pilotaggio l'indennità di pilotaggio di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 60% dell'indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, L. 57.000. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennità di volo nella misura mensile del 30% della indennità di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari, spetta un'indennità nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 12% dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, L. 10.000. Al personale indicato al precedente comma, durante il periodo in cui è chiamato ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo, spetta, con inizio dal mese in cui il personale stesso effettua il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista, un'indennità nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 40% dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, L. 35.000. Art. 14. Indennità di volo oraria. Al personale non avente diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compia nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennità pari al due per cento della misura dell'indennità mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennità di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo. Art. 15. Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti e stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale. Il Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, può attribuire agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso i poligoni permanenti e le stazioni radio e radar delle forze armate sotto indicati, designati nello stesso decreto, un'indennità di impiego operativo supplementare nella misura massima mensile del 100% dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado ed all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella: poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativo militari di carattere speciale dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo. Ai graduati ed ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso i poligoni e le stazioni radio e radar designati nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di L. 35.000. Art. 16. Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità. Le indennità previste dai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro e con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella delle indennità di cui ai citati articoli 1, 2, 3 e 6, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. Ai piloti ed agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25%. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Ai piloti, agli specialisti ed ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito al precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e l'indennità di cui al secondo comma del precedente art. 2, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8%. Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365. L'indennità d'impiego operativo di cui all'art. 1 della presente legge spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. Le indennità di cui agli articoli 2, 3, 6 e 13 nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'art. 1 della presente legge, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protragga oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto del precedente art. 13, al personale che frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata od interforze, nonché presso le università o all'estero. Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento degli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo e di pilotaggio valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo. Art. 17. Effetti pensionistici. Le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'Aeronautica, sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente art. 4. Le disposizioni dell'art. 60 del predetto testo unico, relative al computo dell'indennità di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale dell'Aeronautica di cui al quarto e quinto comma del predetto art. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini dell'attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Art. 18. Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge. Con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa, in riferimento all'attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze armate, trasmetterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennità di cui al titolo I. Art. 19. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennità previste nel titolo I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianità. Entro il suddetto termine, per la prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento il decreto previsto all'art. 18, con il quale saranno stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel Titolo I della presente legge. Art. 20. Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità. Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'art. 1, il secondo comma dell'art. 12, il secondo comma dell'art. 13 e l'art. 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di "a disposizione " ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non promossi nella predetta posizione di "a disposizione". é data facoltà ai generali e colonnelli e gradi corrispondenti collocati nella posizione di "a disposizione" e non promossi nella stessa posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'art. 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono altresì estesi agli ufficiali che, valutati nel servizio permanente effettivo, si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di età o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della stessa aspettativa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. I benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. Gli ufficiali promossi in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, non sono computati nel numero stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Art. 21. Attribuzione dei parametri di stipendio. A modifica del primo comma dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anziché dal 1º gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1º gennaio 1976. Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge che alla data del 1º gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1º gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianità di servizio è stata o viene compiuta dopo il 1º gennaio 1976, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa. Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Art. 22. Collocamento nella posizione di "a disposizione". All'art. 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: "I tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati quattro volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, non siano transitati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con effetto dal 1º gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma comunque da data non anteriore al 1º gennaio del quarto anno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età del grado di tenente colonnello. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente comma. Si applicano anche a detti ufficiali le norme precedentemente in vigore concernenti la promozione nella posizione "a disposizione" e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, nonché quelle del primo comma del successivo art. 17. Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione nella posizione di "a disposizione", l'esistenza nel ruolo di provenienza o in quello di "a disposizione" di pari grado che li precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente. Gli effetti giuridici della norma di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1º gennaio 1974 e trovano applicazione anche nei riguardi dei tenenti colonnelli cessati dal servizio permanente dopo tale data e, se più favorevole, anche nei riguardi dei tenenti colonnelli che, pur avendo titolo alla norma stessa, abbiano già conseguito la promozione a colonnello in servizio permanente "a disposizione" dopo il 1º gennaio 1974 ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e degli articoli 37 e 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366". Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti nel grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dei rispettivi ruoli, ivi comprese le eccedenze per le quali è stabilito il riassorbimento con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ed alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. Art. 23. Detrazioni di anzianità di servizio. Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi: sergenti maggiori o secondi capi: anni zero; marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto: anni 14. Art. 24. Concessione di biglietti ferroviari gratuiti. Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve è posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'Esercito e dell'Aeronautica, per una sola volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della Marina. Art. 25. Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza. Ai graduati ed ai militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed agli allievi carabinieri è dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della Marina è corrisposta la paga spettante a terra. Art. 26. Trattamento durante l'aspettativa. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto. Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale. Art. 27. Trattamento economico durante la licenza di convalescenza. La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente art. 26 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente art. 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio. Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonché ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente art. 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente art. 16, sono ridotti a tre quinti. Il personale di cui al primo comma del precedente art. 26 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa. Art. 28. Decorrenza dei provvedimenti. Le misure delle indennità e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1º dicembre 1975. I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1º gennaio 1976. I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1º gennaio 1976. Art. 29. Norme abrogate. Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, n. 365, sono sostituiti con le corrispondenti indennità e compensi di cui al titolo I. Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono soppressi. A decorrere dal 1º dicembre 1975, sono abrogati il primo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, il terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonché il settimo alinea del primo comma dell'art. 3 e il nono alinea dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734. é abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile. Art. 30. Oneri finanziari. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno: milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegatiomissis

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come "Comprare kamagra oral jelly 100mg" o "Kamagra Oral Jelly" sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce "kamagra 100mg". Le questioni, come "Comprare kamagra 100mg", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

 
Sostieni anche tu l'informazione del portale A.Mi.D. effettuando una donazione volontaria.